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Cancellare notizie da Google, come far fronte al problema delle notizie archiviate

Cancellare notizie da Google, come far fronte al problema delle notizie archiviate

By Avv. Ludovica Marano

Cyber Lex
Cancelliamo i Dati Indesiderati
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Il diritto all’oblio, introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 17 del Regolamento (UE) nr. 679/2016 sulla protezione dei dati personali, anche conosciuto come GDPR, è confacente a quel diritto di essere dimenticati. La norma di cui sopra determina una serie di cause alla presenza delle quali il soggetto interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento l’eliminazione delle notizie pregiudizievoli allo stesso relative senza margini di ritardo. Per fare un esempio, un soggetto può richiedere la cancellazione del proprio nome da Google ovvero la rimozione dalle notizie dalle ricerche Google, nel caso in cui i propri dati personali non siano più indispensabili rispetto alle finalità per i quali venivano conseguiti o trattati o quando si sia revocato il consenso al trattamento o quando ancora i dati siano stati raccolti in maniera illecita. Ad oggi, il diritto all’oblio è stato anche oggetto di riforma Cartabia sul processo penale, la quale determina l’ottenimento automatico della cancellazione dal web delle notizie de qua laddove sia incorso un provvedimento dell’autorità giudiziaria di assoluzione piena.

Come ottenere l’effetto della cancellazione delle notizie dal web tramite la deindicizzazione

Sebbene si possa ottenere il diritto alla deindicizzazione dei dati personali attraverso l’invio al Team di Google di modulo di richiesta apposito, lo stesso motore di ricerca nelle FAQ, consiglia di contattare preliminarmente il Titolare della pagina che ha pubblicato lo specifico contenuto che l’interessato intende rimuovere dal web. In ogni caso, è utile chiarire che, spesso, il Titolare del contenuto che presumibilmente si ritiene pregiudizievole è una testata giornalistica; dunque colui il quale viene interpellato per la rimozione dei link pregiudizievoli o URL obsoleti, deve compiere una valutazione basata sul contemperamento di due fondamentali interessi: diritto all’oblio dell’interessato dell’individuo e diritto di cronaca ed interesse storiografico della collettività.

La giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea

La giurisprudenza, a partire dalla sentenza Costeja del 2014 si è espressa coronando l’importanza del diritto all’oblio, influenzando poi, recentemente, anche l’orientamento della Corte di Cassazione, la quale ha emesso una ordinanza, nel dettaglio la nr. 7559 del 2020, inerendo ad un effetto collaterale della deindicizzazione del link o dei dati dalle relative query di ricerca, cioè quello della conservazione dei dati negli archivi giornalistici. A seguito della ordinanza, dunque, si è pensato a come trovare il giusto bilanciamento tra diritto all’oblio e liceità dell’archiviazione online di articoli per fini storici, questo per garantire che le vicende narrate siano contestualizzati rispetto ai successivi sviluppi dei corrispondenti fatti.

L’ordinanza della Cassazione, il fatto storico da cui origina

Nella statuizione ivi nominata il ricorrente non si riteneva soddisfatto della decisione del giudice di primo grado, il quale aveva imposto la mera deindicizzazione dell’articolo relativo ad un proprio parente ritenuto lesivo anche della propria immagine. In poche parole, l’interessato, pretendeva la cancellazione di quel contenuto anche dall’archivio storico del giornale.

La decisione della Corte di Cassazione civile

I Giudici dopo aver valutato attentamente ciò che veniva dichiarato dal ricorrente, respingevano il ricorso. Il non accoglimento origina dall’allineamento con gli orientamenti della giurisprudenza maggioritaria sul punto nonché su quanto asserito dal giudice di prime cure, il quale escludeva la violazione del diritto all’oblio sula base del già citato contemperamento di interessi. Il Tribunale di Milano, infatti, riteneva la deindicizzazione una soluzione in linea sia con il diritto all’oblio dell’interessato che con quello di cronaca della collettività.

L’effetto della deindicizzazione

Invero, la deindicizzazione comporta il medesimo effetto pratico della cancellazione, poichè gli utenti non vedranno il contenuto nelle ricerche di Google, ma per leggere quel determinato contenuto dovranno necessariamente portarsi sul sito – in questo caso – della testata giornalistica e cercare da soli l’articolo desiderato. La Corte, con l’ordinanza del 2020 ha stabilito che “non è corretto individuare l’insorgere del diritto all’oblio come conseguenza automatica del decesso del soggetto interessato. Allo stesso modo il mero trascorrere del tempo non comporta, da solo, il venir meno dell’interesse storiografico della vicenda di cronaca, criterio che, se opzionato comporterebbe la non pertinenza di scopo di ogni archivio di stampa, cartaceo o informatico che sia”. La statuizione della Corte rispetto alla scelta della deindicizzazione dei dati personali dell’interessato e quella di aggiornare spontaneamente l’articolo in questione da parte Società editrice veniva ritenuto dal Giudice a quo come soluzione più che idonea a bilanciare i contrapposti interessi; che da una parte rilevavano in merito alla esigenza di conservazione del dato pubblico, di talché questo sia accessibile solo tramite ricerca interna al sito web e non dalle query Google, tutelando in tal modo anche il secondo diritto posto sulla bilancia:il diritto all’oblio del singolo. La Cassazione, dal canto suo ha ritenuto conforme la decisione del giudice di prime cure, aggiungendo peraltro che la a protezione normativa dell’archivio giornalistico sta cominciando a formare oggetto di attenta considerazione da parte del legislatore; sul punto si ricordi di quanto disposto quanto sancito nel Regolamento UE n. 2016/679 in cui sono stato inserito l’art. 9, par. 2, lett. j, finalizzato alla tutela delle attività di archiviazione nel pubblico interesse di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.

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