Cancelliamo i dati indesiderati


Site icon GDPR Diritto all'oblio

Cancellare notizie da Google: un esempio dalla Germania

La pronuncia Costeja, o anche conosciuta come Google Spain del 13 maggio 2014 ha chiarito l’applicazione ai motori di ricerca della normativa in materia di protezione dei dati personali. Infatti, la corte ha concluso che gli utenti possono invitare un motore di ricerca, qualora vi fossero determinate condizioni, di rimuovere dall’elenco dei risultati di ricerca i relativi consigli a seguito della digitazione del proprio nome, i quali demandando a link di notizie, ed a loro volta vengono ritenuti come incidenti per la reputazione online e per la vita privata del soggetto. Allorquando un motore di ricerca non accolga la richiesta del soggetto interessato, quest’ultimo può portare la vicenda all’attenzione sia delle Autorità di protezione dei dati, vale a dire il GDPR, sia dell’Autorità giudiziaria competente, in questi casi il Tribunale ordinario, al fine di chiedere di effettuare ulteriori verifiche sulla conformità a verità o meno della propria iniziale richiesta di rimozione ai sensi della normativa nazionale. La CGUE dichiara espressamente che l’interessato può “chiedere [a un motore di ricerca] che l’informazione [riguardante la sua persona] non venga più messa a disposizione del grande pubblico in virtù della sua inclusione in un […] elenco dei risultati”. Aggiungendo poi, nella sentenza Google Spain del 2014, che i diritti fondamentali “prevalgono, in linea di principio, non soltanto sull’interesse economico del gestore del motore di ricerca, ma anche sull’interesse di tale pubblico ad accedere all’informazione suddetta in occasione di una ricerca concernente il nome di questa persona”. Ciò posto il diritto all’oblio viene riconosciuto come uno dei diritti fondamentali dell’Unione Europea in applicazione degli artt. 12 lett. b) e 14 lett. a) co. 1 della direttiva 95/46/CE.

Un caso in Germania di diritto all’oblio

In Europa ci sia la preponderanza del GDPR e del codice sulla privacy che tutela il provato da attacchi illegittimi alla propria personalità e reputazione, ove manchino i requisiti ad esempio di interesse pubblico e storiografico. Tuttavia un tribunale tedesco si è schierato dalla parte di Google e ha respinto le richieste di cancellare le voci dai risultati di ricerca. I casi oggetto die provvedimenti erano inerenti al fatto che il diritto all’oblio fosse superiore al diritto del pubblico di sapere.

Il primo caso: l’amministratore ammalato

Il primo caso è inerente alla vicenda di un ex amministratore delegato di un ente di beneficenza il quale aveva chiesto a Google di cancellare i link verso alcuni articoli che apparivano nelle query di ricerca digitando il proprio nome. Invero, gli articoli risalgono al 2011 e dicevano che l’ente benefico aveva dei problemi finanziari tali che lo stesso manager si era ammalato. In seguito, il Manager, nonché interessato sosteneva dinanzi alla Corte tedesca che dette informazioni relative ai propri problemi di salute personale non dovevano essere divulgate al pubblico, meno che meno anni dopo. In questo caso la Corte ha stabilito che la valutazione a se i collegamenti agli articoli critici debbano essere rimossi dall’elenco di ricerca dipende dalla considerazione completa dei diritti fondamentali nel caso concreto, come si diceva in apertura, diritto alla informazione e interesse storiografico etc.

Il secondo caso: l’amministratore ammalato: la concorrenza sleale

L’altro caso oggetto di polemiche è stato deferito addirittura alla Corte di giustizia europea. Questo aveva ad oggetto due capi di una società di servizi finanziari che cercavano di eliminare i collegamenti ai rapporti negativi sul proprio modello di investimento. La coppia di amministratori aveva dichiarato che i siti web, che avevano sede in USA comparsi dopo la digitazione dei propri nomi, erano colmi di notizie errate, e la ragione era quella che gli stessi cercavano di commercializzare altri fornitori di servizi finanziari a discapito dei due amministratori.

 

Cancelliamo i dati indesiderati
+39.06.39754846
cyberlex.net


Exit mobile version