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Cancellazione dei dati su internet, l’effetto della deindicizzazione

Cancellazione dei dati su internet, l’effetto della deindicizzazione

By Avv. Ludovica Marano

Cyber Lex
Cancelliamo i Dati Indesiderati
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Non è infrequente che un soggetto che vede leso il proprio diritto ad avere una buona reputazione online e non, chieda la rimozione delle informazioni pregiudizievoli che lo riguardano, al fine di vedersi riabilitato. La cancellazione dei dati personali da web viene chiamato con il nome di diritto all’oblio, cioè quel diritto positivizzato all’interno dell’art. 17 GDPR che prevede la cancellazione e dunque la rimozione totale delle informazioni pregiudizievoli per il richiedente da siti web pvvero da onternet in generale. Tuttavia Google o qualsiasi altro motore di ricerca non sono molto propensi a concedere la totale rimozione, addivenendo alla concessione del provvedimento di deindicizzazione. La deindicizzazione è il procedimento opposto alla indicizzazione: rende non direttamente accessibile un determinato contenuto attraverso i motori di ricerca esterni all’archivio in cui quel contenuto si trova. 

Il nuovo testo proposto dalla riforma Cartabia, ponendo l’obbiettivo di riformare il sistema giudiziario ed in particolare il procedimento penale, interviene sull’art. 154 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, determinando che le prescrizioni delle sentenze favorevoli al prevenuto vengano comunicate al Garante privacy, Autorità preposta al controllo ed alla regolarità dei dati personali sul web, costituendo questo titolo per l’emissione di un provvedimento di deindicizzazione dalla rete internet dei contenuti negativi che derivano dal procedimento penale e comprendenti i dati personali dell’accusato.

Gli effetti della deindicizzazione, la differenza con la cancellazione

Invero, la deindicizzazione comporta il medesimo effetto pratico della cancellazione, poiché gli utenti non vedranno il contenuto nelle ricerche di Google, ma per leggere quel determinato contenuto dovranno necessariamente portarsi sul sito – in questo caso – della testata giornalistica e cercare da soli l’articolo desiderato. La Corte, con una ordinanza del 2020 ha stabilito che “non è corretto individuare l’insorgere del diritto all’oblio come conseguenza automatica del decesso del soggetto interessato. Allo stesso modo il mero trascorrere del tempo non comporta, da solo, il venir meno dell’interesse storiografico della vicenda di cronaca, criterio che, se opzionato comporterebbe la non pertinenza di scopo di ogni archivio di stampa, cartaceo o informatico che sia”. Per il procedimento dinanzi all’Autorità giudiziaria, la valutazione per concedere la deindicizzazione deriva dal bilanciamento tra il diritto all’interesse pubblico a tenere la notizia, e quello dell’interessato a vedersi ripristinata la propria reputazione online.

Le limitazioni al diritto all’oblio

Il diritto all’oblio e di cancellazione dell’interessato di link e contenuti pregiudizievoli, subisce in questo modo delle limitazioni nelle ipotesi in cui il trattamento dei dati sia necessario ai sensi dell’art. 17, par. 3 lett. d)  “ai fini a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all’art. 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento”.

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