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Diritto all’oblio, la panoramica dell’UE

Diritto all’oblio, la panoramica dell’UE

By Avv. Ludovica Marano

Cyber Lex
Cancelliamo i Dati Indesiderati
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L’introduzione del diritto all’oblio risale alla normativa di cui all’articolo 17 del GDPR, che tiene conto del diritto di richiedere la deindicizzazione stabilito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea con la sentenza c.d. Costeja. La sentenza in esame veniva emessa dalla Corte di Giustizia Europea, da ora CGUE, il 13 maggio 2014 e ha dichiarato che un interessato ha la facoltà di chiedere al fornitore del motore di ricerca, di rimuovere notizie pregiudizievoli, obsolete e non aggiornate nonché link verso pagine web dall’elenco di risultati, anche definite query, le quali appaiono nei suggerimenti successivamente all’immissione nella barra apposita di parole chiave e dati, quali nome e cognome di un soggetto. 

Quando viene applicato il diritto all’oblio?

Secondo la guida emessa dalla stessa Unione Europea e secondo l’articolo 17 del GDPR, un soggetto ha diritto alla rimozione dei propri dati personali quando:

-I dati personali non sono più necessari per le finalità originariamente raccolte o trattate da un’organizzazione.

-Un’organizzazione fa affidamento sul consenso di un individuo come base legale per l’elaborazione dei dati e tale individuo ritira il proprio consenso.

-Un’organizzazione fa affidamento su interessi legittimi come giustificazione per il trattamento dei dati di un individuo, l’individuo si oppone a questo trattamento e non vi è alcun interesse legittimo prevalente per l’organizzazione a continuare con il trattamento.

-Un’organizzazione tratta i dati personali per scopi di marketing diretto e le persone si oppongono a tale trattamento.

-Un’organizzazione ha elaborato i dati personali di un individuo illecitamente.

-Un’organizzazione deve cancellare i dati personali per ottemperare a una norma o obbligo legale.

-Un’organizzazione ha elaborato i dati personali di un minore per offrire i propri servizi della società dell’informazione.

Una delle pronunce sul diritto all’oblio della Corte di Giustizia 

La Corte di Giustizia Europea ha determinato che non sussiste violazione dell’art. 10 CEDU laddove una testata giornalistica è condannata al risarcimento dei danni d’immagine legati alla mancata rimozione di un contenuto delle proprie pagine web. Con pronuncia emessa in data 25 novembre 2021, la Corte di Giustizia Europea, ha ritenuto che pur in presenza di una condanna al risarcimento dei danni per violazione del diritto all’oblio, nei confronti di una testata giornalistica che non abbia provveduto alla deindicizzazione di un determinato articolo, non c’è alcuna violazione rispetto alla libertà di espressione e di cronaca di cui all’art. 10 CEDU.

Come fare richiesta per la cancellazione dei dati 

Nonostante il GDPR sia molto specifico in merito alla casistica, questo non dà ulteriori indicazioni rispetto a come richiedere il diritto all’oblio, tanto è vero che non specifica cosa deve avere al suo interno una richiesta di rimozione per essere validamente presa in considerazione. Ebbene, l’interessato può presentare una richiesta di rimozione dei dati personali e chiedere il diritto all’oblio sia in maniera verbale che per iscritto. Tale richiesta può essere inoltrata anche a qualsiasi membro della tua organizzazione, non solo a un contatto designato. Finché una richiesta soddisfa le condizioni di cui sopra, è valida, anche se non si riferisce alla “Richiesta di cancellazione”, al “Diritto all’oblio”.

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