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Diritto all’Oblio, ultime sentenze da UE

Diritto all’Oblio, ultime sentenze da UE

By miriamp

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L’ultima sentenza UE ha stabilito che, nel caso in cui una testata online venga condannata a risarcire i danni dell’immagine a causa di una mancata rimozione di un contenuto dalle proprie pagine web, non vi è violazione dell’art.10 della Convenzione UE. Questo perché, in alcuni casi, il diritto all’oblio prevale sul diritto di cronaca: a spiegarne meglio le motivazioni è la decisione del 25 novembre 2021 della Corte Europea, in cui è stato possibile analizzare un’interessante sentenza in merito al diritto all’oblio e il risarcimento dei danni d’immagine

La vicenda e la sentenza: la decisione della Corte di Giustizia sui diritti dell’uomo

La vicenda di cui è oggetto la sentenza in questione inizia nel 2008, quando la testa online PrimaDiNoi aveva pubblicato la notizia di una lite finita male tra due fratelli nel ristorante di loro proprietà. Nel 2010, uno dei protagonisti della lite ha chiesto un risarcimento danni tramite una causa civile alla testata online, in quanto la notizia era facilmente reperibile online e quindi andava ad intaccare il nome e l’immagine del ristorante citato nell’articolo. La causa civile fu persa dal direttore della testata online, nonostante sostenesse di aver riportato l’accaduto con ogni forma di verità, accuratezza e continenza, e fu quindi condannato ad un risarcimento danni pari a 5.000 euro a favore dell’interessato. Successivamente, il direttore fece ricorso alla Corte Europea, ritenendo che fosse stato violato il suo diritto di cronaca, sancito dall’art.10 della Convenzione Europea stessa, la sua libertà di espressione e che il risarcimento danni a cui era stato condannato era illegittimo. Tuttavia, la Corte di Giustizia è stata chiara e concisa nel respingere il ricorso del direttore, per tre motivazioni principali: la procedura di deindicizzazione che gli era stata richiesta era più che fattibile e non dispendiosa per la testata giornalistica; in secondo luogo, la Corte ha sottolineato come una maggiore tutela della privacy in questi casi sia prevista, in quanto presenti dati sostanzialmente sensibili; in terzo e ultimo luogo, la richiesta di deindicizzazione era stata effettuata ormai dopo 8 mesi dall’accaduto, quindi un tempo sostanzialmente sufficiente per far calare l’interesse della notizia e quindi rendere lecita la sua deindicizzazione. In conclusione, il risarcimento danni era più che lecito e non era stato violato in alcun modo il suo diritto di cronaca e la sua libertà di espressione, in quanto era stato solamente ristretto in maniera ragionevole e bilanciata rispetto agli altri diritti in gioco (diritto alla privacy dell’interessato in primis).

Diritto all’oblio e diritto di cronaca: quando uno prevale sull’altro 

Questa ultima sentenza UE in merito al corretto equilibrio tra diritto di cronaca e diritto all’oblio è particolarmente interessante per mettere luce su un tema che ancora oggi è di grande interesse in molti dibattiti. Spesso avviene, purtroppo, che molte testate giornalistiche si nascondano dietro al diritto di cronaca per danneggiare in maniera irreparabile la reputazione di persone e attività, senza cautelare in alcun modo i dati sensibili degli individui (a tal proposito, leggi anche Diritto di Cronaca e dati sensibili su Internet). Fortunatamente, le normative vigenti vanno sempre più nella direzione di tutela dei dati sensibili e di responsabilizzazione di chi si occupa di trattamento dei dati personali: avere in mano uno strumento di pubblicazione online non fornisce maggiori diritti e libertà di danneggiare qualsiasi persona in qualsiasi momento; altresì, maggiore è la potenza dello strumento che si ha in mano e maggiore dovrebbe essere la responsabilità e l’attenzione che si presta nel trattare i dati delle persone, in quanto si rischia di condannare a vita una persona per un errore, per un fatto del passato o per qualcosa a cui si è collegati per più tempo del necessario. 

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