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Il reato di diffamazione aggravata sui social, profilo falso e cancellazione dei post denigratori

Accade spesso che sui social, in particolare su Facebook vengano creati profili falsi ad hoc per poter commettere reati, uno dei maggiori casi riscontrati è quello della diffamazione aggravata, proprio, dal mezzo internet poiché commessa sui social, a norma dell’art. 595 co. 2 c.p. La diffamazione è un reato per cui la vittima viene lesa nel proprio diritto all’onore ed alla reputazione dinanzi ad una platea di soggetti determinati e determinabili; tuttavia, nei casi più gravi, vale a dire quella operata a mezzo internet, la platea di soggetti cui viene esposta la dichiarazione denigratoria rispetto ad un soggetto è potenzialmente ideona a raggiungere un numero infinito di persone. Per tale motivo si comprende come mai questo tipo di diffamazione, a mezzo social, sia punito più gravemente rispetto alla condotta base del reato di cui all’art. 595 c.p.

Un breve sguardo ala reato di diffamazione, cosa dice la Giurisprudenza

La recente giurisprudenza in merito configura la diffamazione aggravata anche nella ipotesi in cui un soggetto denigri su di un social un’altra persona, invero, le sentenze della Cassazione penale precisano che la ragione della maggiore offensività viene disposto anche dal numero di amicizie su Facebook, il quale risulta idoneo a raggiungere un numero indeterminato di persone tanto da “amplificare l’offesa in ambiti sociali allargati e concentrici”. Inoltre la giurisprudenza maggioritaria, si pensi alla Cassazione nr. 44980 del 2012, ha chiaro che “anche l’invio di e-mail a contenuto diffamatorio, realizzato tramite l’utilizzo di internet, integra un’ipotesi di diffamazione aggravata e l’eventualità che fra i fruitori del messaggio vi sia anche la persona a cui si rivolgono le espressioni offensive, non consente di mutare il titolo del reato nella diversa ipotesi di ingiuria”.

Raccogliere prove con valore legale della diffamazione

Se si evita di segnalare subito il contenuto immediatamente, e dunque si evita che questo sia rimosso non è un male, questo perché sarà possibile avere il tempo di raccogliere prove aventi corso legale da poter poi presentare in una eventuale querela dinanzi all’Autorità Giudiziaria competente. In primo luogo è necessario reperire l’indirizzo IP dell’account dal quale proviene la diffamazione, questo per avere certezza della persona fisica che sta scrivendo dietro all’account. È possibile reperire gli indirizzi IP di un account social falso autonomamente, anche se si consiglia di rivolgersi comunque alla Polizia postale o ad un Legale.

Sporgere formale denuncia alle Autorità

Una volta reperiti dati e prove sufficienti al fine di reggere l’accusa in un eventuale giudizio è possibile sporgere querela all’Autorità giudiziaria, sia questa la Procura della repubblica del luogo ove si ha la residenza, ovvero un Comando dei Carabinieri o ancora, trattandosi di reati informatici alla Polizia Postale. La querela ai sensi dell’art. 124 c.p. deve essere presentata entro tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato. In questa attività è comunque sempre consigliato agire tramite un Avvocato.

La segnalazione a Facebook

Il social blu permette di segnalare gruppi e persone con procedure e moduli offerti dallo stesso social, tuttavia non vi è alcuna garanzia che permette di sapere con certezza se quei contenuti vengano o meno eliminati da Facebook. Ebbene, a questo punto, visto che abbiamo tutti i dati a nostra disposizione, se vogliamo possiamo procedere alla segnalazione del profilo sul social al fine di far rimuovere il contenuto lesivo della nostra reputazione. Sul punto è utile ricordare che vi sono molti metodi per tutelare la reputazione online e non di un soggetto, anche, ma non è questo il caso, quando si è vittima di una notizia obsoleta che ci riguarda e vogliamo richiedere al motore di ricerca di cancellarla, beneficiano del diritto all’oblio.

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