Il caso esaminato in questo articolo vede l’interessato richiedere a Google la rimozione di post scritti da anonimi 10 anni prima e che facevano riferimento ad una vicenda giudiziaria di altri 10 anni prima, quindi ormai risalente a 20 anni prima in totale. Tali post si riferivano ad una vicenda di giudizio assolutorio in cui egli investì solo il ruolo di testimone, mentre nel giudizio di appello egli non fu nemmeno coinvolto. Tali contenuti erano quindi ormai, a detta dell’interessato e del suo legale, obsoleti e non pertinenti, oltre ad essere palesemente diretti a screditarlo in quanto contenevano commenti ed insinuazioni anonime sul proprio conto, espressioni di giudizio rese dall’autore e mai oggetto di accertamento giudiziario.
Di fronte a tale richiesta dell’interessato, Google ha dichiarato inammissibile la richiesta in quanto gli URL di cui veniva chiesta la rimozione risultavano reperibili tramite chiavi di ricerca che non fossero il suo nome e cognome, ma altre parole chiave diverse; inoltre, Google affermava come per alcuni URL l’interesse per la collettività fosse ancora valido, considerato il ruolo pubblico svolto dall’interessato e il suo coinvolgimento in tale vicenda. A seguito di questo rifiuto, l’interessato ha però contestato la decisione di Google: in merito al primo punto, in particolare, ha affermato invece che le parole chiave erano specificamente identificative della sua persona. Facendo ricorso al Garante della Privacy, dunque, ha visto ritenere fondata la sua richiesta di deindicizzazione: l’autorità stessa, infatti, ha ritenuto come l’interessato che tale deindicizzazione dovesse essere eseguita su tutti gli URL indicati nell’atto di reclamo, in quanto reperibili attraverso una ricerca “a partire dal nome”, dove la ricerca limitata esclusivamente al semplice nome e cognome significherebbe di fatto negare tutela all’interessato e quindi deve essere estesa, se rimanda in modo inequivocabile alla stessa persona. Inoltre, gli esiti riportati nei post anonimi erano stati ormai superati in una successiva sentenza in cui era assente il coinvolgimento dell’interessato: pertanto, tali informazioni risultavano ormai obsolete e non più pertinenti, motivo per cui potevano essere deindicizzate e non più connesse alla sua persona.
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