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Cancellare Notizie da Google: Le Linee Guida del Garante della Privacy italiano

A partire dalla sentenza Costeja del 13 maggio 2014, si è formato il gruppo di Lavoro dell’ex articolo 29 che ha stabilito delle nuove linee guida in merito alla privacy sul web e, nello specifico, al diritto di un utente di richiedere la cancellazione di un’informazione personale dal web e dai motori di ricerca. Denominato diritto all’oblio, questo diritto ormai fondamentale non è però ancora del tutto semplice da determinare e, nonostante l’allineamento delle norme su tutto il territorio europeo, sono assegnate alle autorità garanti del posto le ultime parole sulla validità o meno di una richiesta. In Italia, il Garante della Privacy è in linea con le linee guida stabilite dal Garante europeo per la Protezione dei Dati e quindi, più nello specifico, si basa sugli articoli 12 e 22 del regolamento interno, sul regolamento UE relativo alla protezione dei dati e sull’accordo SEE. Sulla base di ciò, sono presenti delle linee guida del Garante della Privacy italiano ben dettagliate su quando si possa considerare valida o meno una richiesta di cancellazione e/o deindicizzazione di un contenuto personale.

Secondo tali linee guida, una richiesta di deindicizzazione trova fondamento nel diritto di rettifica/cancellazione e nel diritto di opposizione secondo i principi generali stabiliti dall’art. 17 del GDPR, secondo cui innanzitutto la prima motivazione per cui un utente può appellarsi al diritto all’oblio riguarda la pertinenza dei dati: difatti, secondo l’art.17, paragrafo 1, lettera a, se le informazioni personali non sono più necessarie rispetto alle finalità per le quali erano state inizialmente raccolte o altrimenti trattate, l’interessato può richiedere ad un fornitore di un motore di ricerca di rimuovere contenuti collegati al suo nome dall’elenco dei risultati di ricerca. Ai sensi dell’art. 17 del RGPD, paragrafo 1, lettera b, inoltre, l’interessato può ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano quando egli revoca il consenso al trattamento, anche se in questo caso è l’editore web e non il gestore del motore di ricerca che indicizza i dati. Ai sensi della lettera c dello stesso paragrafo, inoltre, l’interessato può procedere anche nel caso in cui si opponga al trattamento dei suoi dati e laddove non esista alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento ad opera del titolare. Esempi di tali casi sono situazioni in cui le informazioni personali in questione non sono attinenti alla vita professionale dell’interessato ma si ripercuotono sulla sua vita privata, oppure in cui costituiscono incitamento all’odio, calunnia, diffamazione o analoghi reati di opinione contro l’interessato, quando i dati sono inesatti oppure quando si riferiscono a reati di gravità relativamente minore commesso molto tempo prima e quindi non più interessante per l’opinione pubblica, ma costituiscono una sola fonte di pregiudizio per l’interessato.

Infine, si può richiedere la deindicizzazione di un contenuto per altri tre motivi: quando i dati personali sono stati trattati illecitamente (articolo 17, paragrafo 1, lettera d), quando le suddette informazioni personali sono state già cancellate dalla fonte per adempiere ad un obbligo legale e quindi devono essere deindicizzate anche dal motore di ricerca (articolo 17, paragrafo 1, lettera e), oppure quando i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione a minori (articolo 17, paragrafo 1, lettera f).

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