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Diritto all’Oblio: Le Linee Guida del Garante della Privacy italiano

Anche in Italia, come in tutti i Paesi membri dell’UE, a partire dalla sentenza Costeja del 13 maggio 2014 è possibile per ogni cittadino appellarsi al diritto all’oblio, ovvero la possibilità dell’interessato di richiedere al fornitore di un motore di ricerca online o di un sito web di cancellare determinate informazioni personali; nello specifico, si può richiedere ad esempio la rimozione di uno o più link verso pagine web dall’elenco dei risultati che appaiono dopo una ricerca effettuata a partire dal suo nome.

In Italia, le linee guide adottate dal Garante della Privacy si basano, oltre che sugli articoli 12 e 22 del regolamento interno, sul regolamento UE relativo alla protezione dei dati e sull’accordo SEE (Spazio Economico Europeo). A partire dalla sentenza sopra citata, gli utenti italiani sembrano essere più consapevoli del fatto che possono presentare un reclamo alle autorità di controllo dopo il rifiuto delle loro richieste di deindicizzazione direttamente al motore di ricerca, le quali a loro volta hanno stabilito le loro linee guida sulla base dell’art.17 dell’RGPD. Secondo tali criteri, se un interessato ottiene la deindicizzazione di un particolare contenuto, ciò determina la cancellazione di tale contenuto specifico dall’elenco dei risultati di ricerca relativi all’interessato quando tale ricerca è, in linea generale, effettuata a partire dal proprio nome. Il contenuto rimarrà comunque disponibile in risposta ad altre chiavi di ricerca.

Le linee guida del Garante della Privacy italiano specificano inoltre in quali casi sia possibile deindicizzare o meno un contenuto dai risultati di un motore di ricerca. Nel primo caso, è possibile cancellare dati personali nel caso in cui essi non siano più necessari rispetto alle finalità per le quali erano stati raccolti o trattati inizialmente, oppure nel caso in cui l’interessato revochi il consenso su cui si basa il trattamento. Inoltre, è possibile appellarsi al diritto all’oblio per altri motivi, quali il diritto dell’interessato di opporsi al trattamento dei suoi dati personali ai sensi dell’art.21 del RGPD, il trattamento illecito di tali informazioni personali, un obbligo legale da adempiere o la raccolta di informazioni personali relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione a minori. Un diretto interessato potrebbe presentare una richiesta di cancellazione per uno di questi motivi o anche per più motivi.

Secondo tali linee guida, il diritto di richiedere la deindicizzazione ai sensi dell’art.17 viene meno nel caso in cui il trattamento di tali informazioni sia necessario per altri fini. Innanzitutto, il trattamento può essere necessario per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e d’informazione, come anche per l’adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito pubblico o di pubblici poteri; inoltre, possono prevalere motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, della ricerca scientifica, storica o statistica e nel caso in cui tali cancellazioni rendessero impossibili o pregiudicassero gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento, ovviamente la richiesta di deindicizzazione sarebbe respinta. Infine, un ultimo motivo per cui non sussiste il diritto all’oblio è l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, come confermato dalla lettera e del paragrafo 3 dell’articolo 17. 

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