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Cancellare notizie da Google, leggi questi provvedimenti del Garante

L’avvento dell’era digitale ha portato con sé una crescita esponenziale della condivisione delle informazioni online, ma ha anche sollevato nuove sfide per la privacy e la gestione delle proprie informazioni personali. Uno degli aspetti più rilevanti di questa discussione è la possibilità di cancellare notizie da Google, un argomento che ha catturato l’attenzione del Garante della Privacy. In molte giurisdizioni, compresa l’Italia, il diritto alla privacy è sancito da leggi e regolamenti che cercano di trovare un equilibrio tra la libertà di espressione e il diritto all’oblio. Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) dell’Unione Europea, ad esempio, ha stabilito linee guida chiare per la gestione dei dati personali. Il Garante della Privacy italiano, in particolare, è l’organo preposto a garantire il rispetto della privacy nel contesto nazionale. Le sue decisioni ei suoi provvedimenti svolgono un ruolo cruciale nel plasmare l’applicazione delle normative sulla privacy, anche per quanto riguarda la cancellazione delle informazioni da Google.

Il diritto all’oblio e la deindicizzazione

Uno degli strumenti chiave previsti dal GDPR è il c.d. diritto all’oblio, che consente agli individui di richiedere la cancellazione delle informazioni personali online. Tuttavia, il Garante della Privacy ha il compito di bilanciare questo diritto con altre considerazioni, come la libertà di espressione e l’interesse pubblico. La deindicizzazione, ovvero la rimozione di determinati risultati dai motori di ricerca, è un aspetto centrale di queste discussioni. Il Garante ha il potere di valutare le richieste di deindicizzazione e di emettere provvedimenti in base alle circostanze specifiche di ogni caso.

Ruolo e funzioni del garante per la Privacy

Il Garante per la protezione dei dati personali è un’autorità indipendente italiana responsabile di garantire la tutela della privacy e dei diritti fondamentali relativi al trattamento dei dati personali. Ha il compito di vigilare sull’applicazione delle normative sulla privacy e di intervenire nei casi in cui vengono violati i diritti degli individui in relazione al trattamento dei loro dati personali. Nel contesto della vicenda riguardante XY e la richiesta di rimozione di contenuti da Google, il Garante per la Privacy si è attivato per valutare attentamente la situazione, considerando gli aspetti normativi ei principi del diritto all’oblio, garantendo un equilibrio tra la tutela della privacy dell’individuo e l’interesse pubblico all’informazione.

Procedura al Garante: richiesta di rimozione di contenuti da Google

Il 6 maggio 2015, l’interessato  ha presentato un ricorso presso il Garante nei confronti di Google Inc. e Google Italy Srl. La richiesta era mirata alla rimozione di URL associati al proprio nome e cognome, contenenti articoli su presunte attività di bancarotta fraudolenta nel contesto di un ‘indagine di polizia del 2010. Il ricorrente, assistito dall’avv. Anna Mallozzi, ha sostenuto che tali informazioni influenzano negativamente la sua reputazione professionale.

Dopo aver esaminato la questione, il Garante ha invitato Google a rispondere alle richieste dell’interessato. In seguito a un’audizione e a ulteriori atti d’ufficio, è stata concessa una proroga per la decisione finale sul ricorso.

Google ha dichiarato di non poter accogliere le richieste di rimozione, poiché i contenuti in questione riguardavano la vita professionale del ricorrente, e la società ha sottolineato l’interesse pubblico persistente nelle informazioni. Il Garante ha esaminato attentamente le argomentazioni di entrambe le parti. Il ricorrente ha contestato l’interesse pubblico, sottolineando che i fatti risalgono al 2010-2011 e che la notizia non è stata attualizzata nel tempo. Inoltre, ha affermato che, non essendo coinvolto attualmente in attività legate ai reati menzionati, la permanenza delle informazioni online non è giustificata. Nonostante le argomentazioni del ricorrente, Google ha ribadito l’impossibilità di accogliere le richieste, sostenendo che il tempo trascorso non giustifica la rimozione e che l’interesse pubblico persiste, considerando il ruolo pubblico dell’interessato al momento dei fatti.

Il Garante ha esaminato attentamente la questione, facendo riferimento al diritto all’oblio e ai criteri del WP29. Ha concluso che la richiesta di rimozione degli URL non era giustificata, poiché i fatti erano recenti, di interesse pubblico e collegati a un’indagine in corso. Il Garante ha respinto la richiesta del ricorrente, ritenendo che i criteri per l’esercizio del diritto all’oblio non fossero soddisfatti nel caso in esame.

La richiesta di cancellazione al Garante nei confronti di una società e di e di Google

Nel caso di specie, il ricorrente, ha presentato un ricorso al Garante in data 15 gennaio 2015 contro RCS Mediagroup SpA e Google Inc., richiedendo la cancellazione dei suoi dati personali rinvenuti online tramite il motore di ricerca di Google. L’articolo incriminato riguarda una vicenda di cronaca e giudiziaria risalente a oltre vent’anni fa. La richiedente ha sostenuto che la permanenza di tali notizie sul web danneggia la sua reputazione, nonostante abbia espiato la pena e ottenuto la riabilitazione. Google ha dichiarato di aver rimosso l’articolo specificamente indicato ma ha respinto le richieste estese della ricorrente affermando di non avere responsabilità per contenuti immessi da terzi. La società ha, comunque, implementato misure correttive per indirizzare ulteriori preoccupazioni della ricorrente. RCS Mediagroup SpA ha agito per impedire l’indicizzazione dell’articolo da parte dei motori di ricerca esterni al suo sito, ma il Garante ha dichiarato non luogo a provvedere, valutando l’adozione delle misure tecniche necessarie e la deindicizzazione effettuata nel corso del procedimento . L’importo delle spese è stato fissato in euro 500, con RCS Mediagroup SpA e Google Inc. tenute a coprire euro 150 ciascuna.

La richiesta dell’odierno ricorrente, in merito alla cancellazione dei dati personali è stata parzialmente accolta, con il riconoscimento delle azioni adottate dalle società coinvolte.

Il provvedimento del Garante su un articolo pregiudizievole per l’interessato

Nel provvedimento in esame, che qui si può leggere integralmente, un cittadino ovvero la parte interessata alla rimozione delle informaioni ha presentato un ricorso al Garante contro Gruppo Editoriale L´Espresso SpA, Google Inc. e Google Italy Srl, richiedendo la deindicizzazione di un articolo rinvenuto digitando il proprio nome unitamente alla parola “Padova” sul motore di ricerca di Google. L’articolo riguarda una vicenda giudiziaria datata tra il 2003 e il 2006, e il ricorrente, attualmente all’estero, si dichiara estraneo ai fatti descritti. Ha chiesto la cancellazione del suo nominativo o, in alternativa, misure per evitare l’indicizzazione dell’articolo. Google ha respinto la richiesta, sostenendo la rilevanza pubblica delle informazioni e la limitazione del diritto all’oblio alle sole chiavi di ricerca del nome e cognome dell’interessato. Gruppo Editoriale L´Espresso SpA ha dichiarato, successivamente al ricorso, che il titolare del trattamento è Finegil Editoriale SpA, intervenuta nel procedimento e rimuovendo l’articolo. Il Garante ha dichiarato non luogo a provvedere nei confronti di entrambe le società.

La richiesta di deindicizzazione dell’interessato è stata accolta solo in parte. Gruppo Editoriale L´Espresso SpA ha riconosciuto Finegil Editoriale SpA come titolare del trattamento e ha rimosso l’articolo. Google ha comunicato di non poter indicizzare l’articolo una volta rimosso dal “sito fonte”. Il Garante ha dichiarato non luogo a provvedere nei confronti di entrambe le società, considerando l’effettiva rimozione dell’articolo e la limitata possibilità di intervento di Google.

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