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Site icon GDPR Diritto all'oblio

Cancellare notizie da Google, un recente provvedimento dell’Autorità

Il diritto all’oblio viene introdotto nel nostro ordinamento grazie alla spinta europeista, invero, lo stesso viene positivizzato all’interno dell’ordinamento nazionale relativamente tardi. La normativa di riferimento è contenuta nel GDPR ed in particolare nell’art. 17 del Regolamento sulla protezione dei dati personali, la quale istituzionalizza il diritto di essere dimenticati e di chiedere la cancellazione dei link lesivi riferiti all’interessato. A tale scopo, la positivizzazione è stata possibile a seguito della ormai nota dalla sentenza emessa della Corte di Giustizia Europea, resa celebre, con il nome di Costeja nell’anno 2014.

Il Garante privacy

L’autorità Garante della Privacy, in Italia, è considerata quale istituzione amministrativa avente carattere di indipendenza e fondata a seguito della emanazione della L. privacy nel 1996. Il Garante negli ultimi tempi è stato investito da molte controversie in relazione all’esercizio del diritto alla cancellazione dei dati personali dalla rete e del diritto all’oblio.

L’autorità amministrativa è solita emanare molti provvedimenti, i quali fungono spesso da linee guida per l’ottenimento del diritto all’oblio, permettendo a coloro che sono intenzionati ad adire una richiesta di rimozione di URL o notizie obsolete, lesive della propria reputazione dai motori di ricerca di comprendere le conseguenze e le eventuali risposte.

Il caso in esame

L’interessato, nel caso in questione, aveva richiesto a Google la cancellazione dalle query con ben 2 richieste, una nel gennaio e l’altra nel marzo del 2020. La risposta di Google è sempre stata negativa, tanto che lo stesso non ha ottenuto nemmeno la deindicizzazione degli articoli reperibili attraverso i citati URL.

Secondo il reclamante, il caso doveva avere il beneficio del diritto all’oblio in quanto aveva perso di attualità tanto che, testualmente, “non riguarda una persona che detiene attualmente una posizione pubblica di rilievo nella società, né il fatto presentato ha alcun legame con la vita professionale dello stesso”. In questo senso, la deindicizzazione perpetrata attraverso la richiesta dell’interessato non pregiudica la libertà di informazione a cui fa menzione l’art. 17 GDPR.

La determinazione del Garante

Secondo il Garante Privacy, le “informazioni contenute negli articoli oggetto di contestazione si riferiscono ad una vicenda giudiziaria che ha coinvolto il reclamante in epoca recente, nel 2019”. Il Garante ritiene che le informazioni di cui si chiede la rimozione, non possono dirsi del tutto prove di interesse per il pubblico, questo tenendo conto oltre che al fattore del tempo anche, del ruolo dell’interessato nella vita pubblica quale figura che ha ricoperto e tuttora ricopre.Per questo la richiesta non può essere accolta

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