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Site icon GDPR Diritto all'oblio

Cancellare notizie di un giornale da internet, leggi questo provvedimento del Garante

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Il diritto all’oblio è un diritto di nuova introduzione, ed è nato per tutelare l’esigenza del privato a non vedere divulgati i propri dati personali o le proprie vicende giudiziarie.

L’origine del diritto all’oblio?

Invero, la introduzione del diritto all’oblio risale alla normativa di cui all’articolo 17 del RGPD, che tiene conto del diritto di richiedere la deindicizzazione stabilito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea con la sentenza c.d. Costeja. La sentenza denominata Costeja, dal nome del soggetto che aveva proposto ricorso,  è stata pronunciata dalla Corte di Giustizia Europea, da ora CGUE, il 13 maggio 2014 e ha dichiarato che un interessato ha la facoltà di chiedere al fornitore del motore di ricerca, di rimuovere notizie pregiudizievoli, obsolete e non aggiornate nonché link verso pagine web dall’elenco di risultati, anche definiste query, che appare nei suggerimenti successivamente all’immissione nella barra apposita di parole chiave e dati, quali nome e cognome di un soggetto.

Breve approfondimento della sentenza Costeja

In seguito alla pronuncia di cui si parla, gli interessati ad ottenere la cancellazione o la deindicizzazione dei loro dati personali dai motori di ricerca, appaiono essere maggiormente consapevoli sul loro diritto di cancellazione. Sul punto è stato osservato che le Autorità di controllo, quale Garante Privacy, hanno avuto un aumento del numero di reclami riguardanti il rifiuto da parte dei fornitori di motori di ricerca per la deindicizzare di link lesivi.

Il provvedimento del Garante Privacy

Il Garante privacy è oggi conosciuta quale amministrazione indipendente fondata a seguito della emanazione della L. privacy nel 1996. Successivamente questa è stata modificata dall’ormai conosciuto codice in materia di dati personali del 2003. L’autorità è soggetta alla tutela, della privacy, dei diritti e del rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, anche definito GDPR.

I provvedimenti del Garante sono conosciuti per essere una guida a chi voglia fare richiesta di rimozione dei dati personali. Nel caso di specie il reclamante chiedeva la cancellazione di alcune notizie che riportavano i dati personali del soggetto in un articolo di giornale. Invero, siffatti dati, secondo la ricostruzione dei fatti, sono stati tratti da una sentenza emessa da un Tribunale, per cui hanno provenienza pubblica e certificata. La notizia che veniva contestata e per cui si richiedeva la cancellazione veniva pubblicata su un quotidiano locale, ledendo in questo modo la reputazione del soggetto reclamante.

La determinazione del Garante rispetto alla cancellazione dai giornali

Il garante si determina in maniera negativa adducendo come motivazione alla propria decisione rispetto al fatto che la condanna è recente, invero questa è  intervenuta nel 2019, e quindi non può in alcun modo invocarsi l’applicazione del c.d. “diritto all’oblio”.

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