-Nel 2009, è stato contattato da clienti stranieri che avevano sottoscritto contratti preliminari per l’acquisto di unità immobiliari in un complesso poi sequestrato per abuso e finanziato illecitamente.
-Ha evidenziato criticità legate alla conformità delle fideiussioni e ai contratti preliminari.
-Nel 2013, è venuto a conoscenza di un post anonimo su un sito web che denunciava il presunto comportamento negligente e le tariffe elevate del suo studio legale.
– Il ricorrente sostiene che il contenuto dei post è diffamatorio, non accurato e fuorviante.
Google ha respinto le richieste del ricorrente, sostenendo l’interesse pubblico alla reperibilità di informazioni recenti riconducibili al ruolo professionale del ricorrente. Invero, secondo il motore di ricerca non sono presenti presupposti per l’esercizio del diritto all’oblio, poiché il diritto alla riservatezza è diverso dalla tutela della reputazione, e il contenuto dei post è considerato diffamatorio e non veritiero. Il ricorrente può agire legalmente contro l’autore del post o il gestore del sito per lesione dell’onore e della reputazione, ma non contro il motore di ricerca. Infine, l’autore del post non può considerarsi anonimo, poiché fornisce dettagli specifici sull’assistenza ricevuta dallo studio legale.
Il provvedimento, basato sull’articolo 11 del Codice della Privacy, afferma che i dati del ricorrente pubblicati sul post non rispondono ai principi di pertinenza, non eccedenza, completezza ed aggiornamento. Pertanto, ordina a Google la rimozione dell’URL in questione dai risultati di ricerca effettuati a partire dal nome e cognome del ricorrente. Tuttavia, l’URL indicato come n. 3 non è oggetto di interpello preventivo e la richiesta di rimozione viene dichiarata inammissibile, anche se non risulta più tra i risultati associati al nome del ricorrente.