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Cancellare notizie da internet, provvedimenti Garante – Google

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Rimuovere informazioni personali da Google, rappresenta una sfida complessa, che richiede un equilibrio tra il diritto alla privacy degli individui e la libertà di informazione. Il Garante Privacy svolge un ruolo cruciale nel garantire che questo equilibrio venga rispettato, emettendo provvedimenti vincolanti per tutelare i diritti dei cittadini. Google, come attore chiave nel panorama digitale, si impegna a rispettare le normative sulla privacy e a gestire le richieste di cancellazione nel rispetto delle leggi vigenti. Il GDPR e l’Articolo 17 contribuiscono a consolidare il diritto alla cancellazione come strumento essenziale per la tutela della privacy degli individui nell’era digitale.

GDPR: breve sunto dell’articolo 17: il diritto all’oblio

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) è una legge europea entrata in vigore nel 2018 per rafforzare e unificare la protezione dei dati personali nell’Unione Europea. L’Articolo 17 del GDPR, noto come “diritto alla cancellazione” o “diritto all’oblio“, conferisce agli individui il diritto di richiedere la cancellazione dei propri dati personali.

Questa disposizione rafforza ulteriormente il potere del Garante Privacy e delle autorità di controllo nazionali nell’assicurare la protezione dei dati personali. L’Articolo 17 del GDPR sottolinea l’importanza di bilanciare il diritto alla privacy con altri diritti fondamentali, come la libertà di espressione e di informazione.

Il Garante Privacy: chi è e qual è il suo ruolo

Il Garante per la protezione dei dati personali, noto comunemente come Garante Privacy, è un organo italiano indipendente incaricato di vigilare sulla protezione dei dati personali. La sua missione è garantire che il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto della legge, tutelando così la privacy dei cittadini. Il Garante Privacy agisce come autorità di controllo, supervisionando le attività delle organizzazioni pubbliche e private che trattano dati personali. Lo scopo principale del Garante Privacy è assicurare che il trattamento dei dati personali avvenga in conformità con il principio di liceità, correttezza, e trasparenza. Inoltre, si impegna a proteggere i diritti e le libertà fondamentali degli individui, prevenendo abusi nel trattamento dei dati personali.

Provvedimenti del Garante Privacy sulla cancellazione di notizie da internet

Il Garante Privacy ha il compito di emettere provvedimenti finalizzati a proteggere la privacy degli individui. Questo include la possibilità di richiedere la cancellazione di notizie o informazioni personali da Internet. Tale richiesta può essere avanzata nel caso in cui la presenza di determinati dati personali online possa ledere la reputazione o la vita privata di un individuo in modo ingiustificato. I provvedimenti del Garante Privacy sono vincolanti e devono essere rispettati dalle organizzazioni coinvolte. Nel contesto della cancellazione di notizie da Internet, il Garante può imporre sanzioni alle organizzazioni che non aderiscono alle sue disposizioni, garantendo così il rispetto delle normative sulla privacy.

Il provvedimento del Garante: le notizie diffamatorie in rete

Nel caso di specie, il ricorrente, titolare di uno studio legale, ha rappresentato diversi punti chiave, tra cui:

-Nel 2009, è stato contattato da clienti stranieri che avevano sottoscritto contratti preliminari per l’acquisto di unità immobiliari in un complesso poi sequestrato per abuso e finanziato illecitamente.

-Ha evidenziato criticità legate alla conformità delle fideiussioni e ai contratti preliminari.

-Nel 2013, è venuto a conoscenza di un post anonimo su un sito web che denunciava il presunto comportamento negligente e le tariffe elevate del suo studio legale.

– Il ricorrente sostiene che il contenuto dei post è diffamatorio, non accurato e fuorviante.

Google ha respinto le richieste del ricorrente, sostenendo l’interesse pubblico alla reperibilità di informazioni recenti riconducibili al ruolo professionale del ricorrente. Invero, secondo il motore di ricerca non sono presenti presupposti per l’esercizio del diritto all’oblio, poiché il diritto alla riservatezza è diverso dalla tutela della reputazione, e il contenuto dei post è considerato diffamatorio e non veritiero. Il ricorrente può agire legalmente contro l’autore del post o il gestore del sito per lesione dell’onore e della reputazione, ma non contro il motore di ricerca. Infine, l’autore del post non può considerarsi anonimo, poiché fornisce dettagli specifici sull’assistenza ricevuta dallo studio legale.

Il provvedimento, basato sull’articolo 11 del Codice della Privacy, afferma che i dati del ricorrente pubblicati sul post non rispondono ai principi di pertinenza, non eccedenza, completezza ed aggiornamento. Pertanto, ordina a Google la rimozione dell’URL in questione dai risultati di ricerca effettuati a partire dal nome e cognome del ricorrente. Tuttavia, l’URL indicato come n. 3 non è oggetto di interpello preventivo e la richiesta di rimozione viene dichiarata inammissibile, anche se non risulta più tra i risultati associati al nome del ricorrente.

Decisione di inammissibilità del ricorso: quando il Garante non ha elementi sufficientemente esplicitati

Nell’atto introduttivo del procedimento in esame, leggibile integralmente qui, è stato affermato che i fatti alla base della richiesta di rimozione sono legati a una vicenda del 2007 con procedimenti giudiziali conclusi. Tuttavia, tali informazioni non sono ulteriormente esplicitate né nell’atto introduttivo né nella documentazione allegata, che anzi contiene elementi contrastanti con le suddette affermazioni. Di conseguenza, gli elementi alla base della domanda non sono ritenuti sufficientemente esplicitati.

In virtù di ciò, il ricorso è dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 148, comma 1, lett. c), del Codice. Il Garante, considerando le ragioni sopra esposte e valutata la documentazione in atti, dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Decisione di inammissibilità: incoerenze tra dichiarazioni e documentazione

Nell’atto introduttivo del procedimento ora esaminato, è stato dichiarato che i fatti alla base della richiesta di rimozione sono legati a una vicenda del 2007 con procedimenti giudiziali conclusi. Tuttavia, queste informazioni, non ulteriormente dettagliate nell’atto introduttivo, risultano contrastanti con quanto emerso dalla documentazione allegata. La mancanza di chiarezza nei dettagli della richiesta rende gli elementi alla base della domanda non sufficientemente esplicitati. Per tali ragioni, il ricorso è considerato inammissibile ai sensi dell’art. 148, comma 1, lett. c), del Codice. Il Garante, dopo aver esaminato la documentazione in atti e le osservazioni dell’Ufficio, dichiara l’inammissibilità del ricorso.

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