Il diritto all’oblio è quel diritto di nuova generazione che si assume quando un soggetto voglia eliminare da internet i propri dati personali. Per fare in modo che venga osservato al meglio tale diritto alla cancellazione dei dati pregiudizievoli personali dal web c’è bisogno che il Titolare delle informazioni divulgate ad una platea di molti spettatori, possano questi essere social oppure anche un sito web, laddove abbiamo però contenuto pregiudizievole, ha l’obbligo di informare della richiesta di cancellazione altri titolari che trattano allo stesso modo i dati personali cancellati. Sul punto, ai sensi dell’art. 17 par. II del GDPR si fa riferimento a “qualsiasi link, copia o riproduzioni”.
La Corte Europea sul diritto all’oblio
La Corte di Giustizia Europea, nelle sue varie pronunce sul tema, a seguito della più famosa sentenza Costeja, ha stabilito che una richiesta di deindicizzazione può trovare basi solide nel diritto di rettifica ma anche di rimozione o, addirittura, nel diritto di opposizione ex articoli 12 e 14 della direttiva europea in materia di dati personali. Molto spesso la rimozione dei dati personali o delle notizie che creano un danno al soggetto interessato, non può essere sempre possibile, invero, vi è un limite a questa, ad esempio quando la notizia, per le qualità soggettive dell’interessato, (soggetto notorio, esponente di forza politica etc.), risulta essere utile alla soddisfazione dell’interesse storiografico della collettività.
Al fine di ottemperare agli obblighi che sia la giurisprudenza che il GDPR hanno imposto in tema di diritto all’oblio e privacy, vi è bisogno di un Autorità, che è il Garante Privacy. Il Garante, come detto poc’anzi, è l’autorità amministrativa indipendente istituita dalla legge sulla privacy del 1996 e poi dal codice in materia di dati personali del 2003, preposta per la tutelare, appunto, la privacy, i diritti ed il rispetto della regolamentazione sul trattamento dei dati personali.
Come comportarsi con notizie obsolete, il pensiero del Garante privacy
Il Garante si esprime tramite provvedimenti, e spesso chiarisce punti spinosi della direttiva e del Regolamento sulla privacy. Nel caso che qui si analizza il soggetto aveva lamentato un danno alla propria reputazione online che era scaturito a causa della permanente diffusione e condivisione delle informazioni relative ad una vicenda giudiziaria che l’aveva riguardato e che, nei termini nei quali è descritta all’interno dell’articolo, non sarebbe più corrispondente alla realtà dei fatti. Il soggetto esposto, chiarire una parte importante della vicenda giudiziaria, cioè che la misura cautelare che gli veniva comminata all’inizio del procedimento veniva, in seguito, revocata. La conseguenza di questa circostanza è stata che il procedimento penale si era concluso con una dichiarazione di incompetenza territoriale pronunciata dall’autorità giudiziaria presso la quale era stato incardinato.
Le opposizioni di Google
non è infrequente che Google, quando viene adito il garante privacy in merito a vicende di questo tenore, risponda e cerchi di evitare cancellazioni e rimozioni, nonché deindicizzazioni. Google infatti eccepisce che doveva ritenersi integrato un interesse pubblico e storiografico, di rilevanza attuale rispetto alla conoscibilità della circostanza in questione, poiché la vicenda aveva ad oggetto reati gravi connessi all’attività imprenditoriale.
La decisione del Garante Privacy
Tuttavia, il Garante, nel caso di specie riconosce con piena attuazione l’interesse del diritto all’oblio e dunque accetta che il soggetto possa ricevere la rimozione del diritto all’oblio, sicché porta in essere la falsità e l’obsolescenza delle notizie riportate negli articoli pubblicati online, che non permettono un pieno sviluppo del diritto all’oblio. Per il provvedimento integrale clicca qui.