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Legge cinese sulla privacy si ispira al GDPR europeo

In base al diritto dell’Unione Europea, chiunque ha diritto alla protezione dei dati. Tuttavia, nella pratica, le autorità di protezione dei dati si concentrano maggiormente sulle domande che presentano un collegamento tra l’interessato e l’UE, per fare un esempio allorquando si è presenza di un caso in cui una detta persona sia un cittadino o residente di uno Stato membro dell’UE.

Ciò non significa che i cittadini non facenti parte dell’Unione Europea non hanno il medesimo diritto, infatti per questi Google ha un modulo di richiesta apposito.

Per ragioni di privacy, la legislazione europea, come detto affrancata nel GDPR e nel codice della privacy, impone a tutti i soggetti di poter beneficiare del diritto all’oblio, vale a dire il diritto di richiedere la rimozione di determinate informazioni personali che ci riguardano, ed allo stesso modo che le nostre informazioni personali non siano più connesse rispetto ad un particolare fatto storico, purché non intervengano interessi opposti, come quello storiografico.

Uno sguardo al diritto alla privacy nel resto del mondo, la Cina

Dal 1° novembre 2021, è entrata in vigore in Cina la legge cinese sulla protezione delle informazioni personali. Siffatta regolamentazione è stata ispirata al GDPR europeo.

La legge disciplina, in maniera del tutto simile a quanto è stato previsto nel GDPR europeo, che l’ambito territoriale della legge sia esteso al trattamento di dati personali anche fuori dai confini del territorio cinese, a patto che le finalità del trattamento siano quelle di: 

-fornire prodotti o servizi a persone fisiche in Cina;

-“analizzare” o “valutare” il comportamento degli individui in Cina;

– per altri scopi specificati da leggi e regolamenti. 

Insomma ciò che rileva per l’applicazione della legge sulla privacy cinese è sicuramente la connessione intertemporale con i cittadini cinesi.

La base del trattamento della legge sulla privacy adottata in Cina

Ancora, la legge cinese stabilisce un particolare obbligo per le aziende di disporre di una base giuridica adeguata per il trattamento dei dati personali delle persone. Questa tipologia di disciplina ricorda molto la valutazione di impatto sui rischi derivanti dal trattamento dei dati personali, in acr. DPIA. C’è da dire che, allo stato, i presupposti per la correttezza del trattamento dei dati sono notevolmente più ristrette per le aziende, sebbene venga riservata una ampia discrezionalità all’autorità di regolamentazione. La differenza con il GDPR europeo è che la normativa adottata in Cina non prevede che l’interesse legittimo sia posto a fondamento giuridico per il trattamento dei dati.

Anche in merito al consenso informato nella disciplina Cinese, che in Europa è la base per poter trattare i dati personali degli utenti, sembra essere simile a quelle della legislazione Europea, invero questo deve essere: 

-informato;

-validamente prestato senza coercizioni;

– dimostrato da una azione chiara e certa dell’utente a cui si richiede; 

– deve permettersi allo stesso utente di poterlo poi revocare, proprio come in Europea. 

Sulla base di quanto sopra addotto si comprende la totale analogia tra il GDPR in ambito europeo e la nuova disciplina cinese. In punto di consenso l’unica distinzione rilevante è la richiesta di un consenso separato in caso di diffusione di informazioni personali a terzi, ovvero di trattamento di informazioni personali a contenuto sensibile, ed ancora laddove si debba accettare il trasferimento internazionale di informazioni personali.

I diritti degli utenti in tema di privacy con la nuova normativa cinese

Altra analogia con il sistema di protezione dati europeo è la previsione di diritti che la legge sulla privacy cinese assegna agli individui. La normativa predetta, dunque, ordina, come sopra prescritto, sia il diritto di revocare il consenso, sia quello di limitare le attività di trattamento, che quello di accesso e di richiesta copie di informazioni personali, nonchè il diritto alla cancellazione, che in Europa viene meglio conosciuto come diritto all’oblio, a tutela della reputazione online dell’interessato. Sebbene vi siano tutte queste analogie, la normativa cinese adotta una terminologia meno definita, ad esempio la stessa obbliga le imprese a rispondere in tempi molto ristretti alle richieste, senza però dettare una tempistica determinata. Dall’analisi suesposta si comprende, poi, in conclusione come a differenza del GDPR, la legge cinese destina una discrezionalità significativa al governo ed agli enti amministrativi in tema di dati personali.

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