Negli ultimi decenni si è diffuso sempre di più il c.d. diritto all’essere dimenticati, che oggi grazie alla sentenza Costeja prende il nome di diritto all’oblio. Invero, il diritto de quo è origina grazie alla pronuncia della Corte di Giustizia Europea che è stata emessa “solo” nel 2014. Ed è proprio la giovinezza del diritto all’oblio ha permesso a Google dal momento in cui le leggi dell’UE sul diritto all’oblio sono entrate in vigore, di cancellare moltissimi articoli pregiudizievoli per i soggetti, i quali andavano a subire un patii rispetto alla propria reputazione online.
Sicuramente diventa di rilevante importanza operare una precisazione in merito alla modalità della conservazione per un tempo indefinito dei dati sul web e, allo stesso modo, sull’immediata reperibilità degli stessi, rappresentano il punto di forza e la debolezza dell’era digitale. Questo è uno dei profili maggiormente delicati con cui si confronta il tema del diritto all’oblio, cioè, per le ragioni suesposte, la quasi impossibilità di obliare le colpe passate con la conseguenza di non consentire, a chi sia stato reo, di ricostruirsi una nuova identità.
Con l’avvento del diritto all’oblio, del GDPR e delle novità in tema di privacy viene stagliato sempre di più nel panorama giuridico europeo la tutela della privacy, a partire, ad esempio, dai cookie.
La disciplina normativa dei cookie
La disciplina normativa che è stata inserita nel GDPR, definisce i cookie come quelle “stringhe di testo” che si trovano dentro dei i siti web che vengono visitati dagli utenti, ovvero anche ai siti o anche dai c.d. web server posizionano ed archiviano in un terminale finale che è in ogni caso nella disponibilità dell’utente. All’uopo si ricorda che i terminali di cui si parla sono, per citarne qualcuno, un computer, un tablet, uno smartphone, o anche ogni altro dispositivo in grado di archiviare informazioni.
La svolta della disciplina nel 2022
Da gennaio 2022 è stata prevista una novità. Infatti, sono entrate in vigore le indicazioni del Garante della privacy, Autorità deputata al controllo ed al rispetto della privacy, proprio in tema di cookie. Prima della riforma, la ragione preminente dei cookies era quella di memorizzare informazioni utili come le preferenze dell’utente, la lingua etc., con il tempo sono diventati sempre più invasivi tanto che sono indicati quali strumenti ottimali dalle diverse reti per la pubblicità sul web.
I cambiamenti a cui dovranno sottostare i siti web
Questo cambiamento di normativa porta con sè un adeguamento che è stato operato dai responsabili dei siti web e dai webmaster. In primo luogo, il sito web sul quale ha l’obbligo di informare in modo chiaro gli utenti su tutti i tipi di cookie che verranno utilizzati sul sito e rimanderà, laddove l’utente voglia, ad una informativa dettagliata. Nella specie il banner che si apre non appena apriamo il sito interessato che utilizza i cookie dovrà contenere a pena di violazione del GDPR:
– Accetta, Rifiuta e Personalizza.
Intesa come facoltà per l’utente del web di decidere quali cookie usare e quali no durante la sua navigazione. Ancora, per completezza è bene ricordare che queste scelte possono essere modificate in ogni momento, questo comporta che la pagina dove si effettua la scelta dovrà essere raggiunta in qualsiasi momento della navigazione.