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Rimuovere link lesivi dal web: il fenomeno della deindicizzazione

Il diritto all’oblio, nuovo diritto in materia di dati personali e privacy, viene introdotto grazie alla novella  del Regolamento sulla protezione dei dati personali, anche chiamato GDPR , ed in particolare dell’articolo 17 dello stesso. Questo è stato introdotto per tenere conto del diritto di richiedere la deindicizzazione stabilito dalla sentenza Costeja.

La pronuncia di cui si parla, che origina dal ricorso proposto dal Sig. Costeja, è stata pronunciata dalla Corte di Giustizia Europea, da ora CGUE, il 13 maggio 2014 e ha chiarito che un interessato può richiedere al fornitore di un motore di ricerca online, di cancellare uno o più link verso pagine web dall’elenco di risultati che appare dopo una ricerca effettuata a partire dal suo nome.

A seguito della giurisdizione della Corte Suprema, i soggetti che si mostravano interessati a far rimuovere o anche alla deindicizzazione delle informazioni connesse al proprio nome cognome che comparivano sui motori di ricerca, sono state sia più consapevoli del proprio diritto di proporre un reclamo verso il rifiuto delle istanze di deindicizzazione, e sia anche più consapevoli della portata del GDPR. Infatti attraverso uno studio è stato osservato che le autorità̀ di controllo hanno avuto un aumento del numero di reclami riguardanti il rifiuto da parte dei fornitori di motori di ricerca di deindicizzare link.

Esiste una norma sulla deindicizzazione?

La norma giuridica del diritto all’oblio ed in parole povere, quella che determina la cancellazione delle informazioni da una certa pagina o anche per deindicizzare i link dal browser è, come detto, l’art. 17 del GDPR.

Esaminando l’art 17, paragrafo 1, viene stabilito che principi generali per poter richiedere la rimozione delle informazioni, delle notizie o delle URL pregiudizievoli per un soggetto da Google o da qualsiasi altro motore di ricerca  sono i seguenti: 

-i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati. In questa norma viene aperta la possibilità di consentire all’interessato di chiedere la deindicizzazione delle informazioni personali che lo riguardano rese accessibili per un periodo superiore a quello necessario per il trattamento ad opera del fornitore del motore di ricerca. Nell’ambito del diritto di chiedere la deindicizzazione, deve essere raggiunto un equilibrio tra la tutela della vita privata e gli interessi degli utenti di Internet ad avere accesso all’informazione.

La differenza pratica tra deindicizzazione ed eliminazione delle notizie dal browser

Vi è una sostanziale differenza tra cancellazione e deindicizzazione. In primo luogo è bene chiarire, per completezza espositiva che il diritto alla rimozione delle informazioni lesive sul conto di un soggetto, viene a concretizzarsi anche attraverso la non completa eliminazione delle stesse notizie, ma con la deindicizzazione, che consegue, in effetti, la medesima funzione pratico della eliminazione.

Proprio una pronuncia della Corte emessa nel settembre 2019, con la quale la stessa ha definito lo scopo territoriale del diritto alla deindicizzazione, precisando che l’articolo 17 del GDPR deve essere interpretato “nel senso che il gestore di un motore di ricerca, quando accoglie una domanda di deindicizzazione in applicazione delle suddette disposizioni, è tenuto ad effettuare tale deindicizzazione non in tutte le versioni del suo motore di ricerca, ma nelle versioni di tale motore corrispondenti a tutti gli Stati membri”. 

Se l’utente desidera rimuovere una pagina dai risultati di ricerca di un altro paese, può comunque presentare una richiesta di rimozione di link pregiudizievoli e di deindicizzazione cliccando qui, spiegando perché le leggi di quel paese richiedono la cancellazione.

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