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Cancellare notizie da Google: alcuni provvedimenti storici del Garante

Cancellare notizie da Google: alcuni provvedimenti storici del Garante

By ivananotarangelo

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Cancellare notizie da Google, esigenza nata di recente in risposta alle richieste di rispetto della privacy e del diritto all’oblio, è un argomento che ha suscitato un ampio dibattito nel contesto legale e tecnologico. In Italia, il Garante per la protezione dei dati personali ha emesso diversi provvedimenti storici che delineano le linee guida per il trattamento dei dati personali online, incluso il diritto alla rimozione o deindicizzazione dei risultati di ricerca su Google.

In particolare, il quadro normativo di riferimento include il Codice in materia di protezione dei dati personali, in vigore fino al 2018, e il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), varatonel maggio 2018. Entrambi sanciscono il diritto all’oblio, consentendo agli individui di richiedere di eliminare notizie dal web se non più rilevanti o necessarie per gli scopi per le quali sono state raccolte.

Cancellare notizie da Google: ecco alcuni importanti provvedimenti del Garante

Attraverso una serie di provvedimenti, il Garante ha stabilito i criteri e le condizioni per valutare le richieste di cancellare notizie da Internet da parte di individui o soggetti interessati. L’articolo di oggi illustrerà proprio tre importanti pronunce del Garante in tema di cancellare notizie da Google.

Provvedimento del 15 dicembre 2016

Il provvedimento del 15 dicembre 2016 fa riferimento ad una questione riguardante un ricorso presentato al Garante per la protezione dei dati personali da parte di un individuo nei confronti di diversi soggetti, tra cui RCS MediaGroup S.p.A., Editoriale Il Fatto S.p.A., e altri, relativamente ad alcuni articoli pubblicati su vari siti web. Questi riguardavano un provvedimento di custodia cautelare subito dall’interessato nel 2012, in relazione a presunti reati commessi mentre svolgeva l’attività di infermiere. Il richiedente ha avanzato istanza di cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati personali relativi a questi articoli, nonché il rimborso delle spese legali.

Il Garante ha esaminato attentamente la vicenda, prendendo in considerazione le risposte e le azioni intraprese dai vari editori coinvolti. Alcuni editori hanno aderito alle richieste , procedendo alla cancellazione o alla deindicizzazione degli articoli incriminati, mentre altri hanno difeso la liceità dei loro trattamenti, sostenendo l’interesse pubblico alla conoscibilità della vicenda. Dopo aver valutato tutti gli elementi della controversia, il Garante ha emesso un provvedimento nel quale ha dichiarato:

  1. L’inammissibilità del ricorso nei confronti di Andrea Viscardi.
  2. Il non luogo a provvedere nei confronti di alcuni editori che hanno aderito alle richieste dell’interessato.
  3. L’infondatezza del ricorso nei confronti di RCS MediaGroup S.p.A. ed Editoriale Il Fatto S.p.A., pur riconoscendo le misure di tutela adottate da queste ultime.

Il Garante ha inoltre deciso di compensare le spese del procedimento fra le parti, considerando la parziale infondatezza del ricorso e la specificità della vicenda. È importante notare che il Garante ha sottolineato il diritto alla protezione dei dati personali, ma ha anche considerato la libertà di manifestazione del pensiero e il diritto del pubblico di essere informato su questioni di interesse pubblico. Pertanto, ha valutato attentamente il bilanciamento tra questi diritti fondamentali nel prendere la sua decisione e cancellare notizie da Google.

Provvedimento del 2 febbraio 2017

La pronuncia del Garante del 2 febbraio 2017 ha riguardato un ricorso presentato da un individuo, rappresentato dall’avvocato Antonietta Vitale, nei confronti di Google Inc. e di Finegil Editoriale S.p.A., editore del giornale “La Città” di Salerno e provincia. Il ricorrente ha chiesto la cessazione di un comportamento illegittimo riguardante la pubblicazione di un articolo online contenente informazioni su una vicenda giudiziaria del 2001, che lo ha coinvolto in una condanna per molestie sessuali a un minorenne, ormai espiata.

Il ricorrente ha invocato il diritto all’oblio, sostenendo che la permanenza di tali informazioni online costituisse un ostacolo al suo reinserimento nella vita sociale, specialmente considerando il tempo trascorso e la natura isolata dell’episodio negativo nella sua vita. Durante il procedimento, Google ha rappresentato l’impossibilità di aderire alle richieste del ricorrente, sottolineando la gravità del reato e il ruolo pubblico dell’individuo coinvolto. Finegil ha dichiarato di non poter interdire l’indicizzazione dei contenuti, poiché non era più proprietaria ed editrice del giornale all’epoca della richiesta, avendo ceduto il ramo d’azienda. Tuttavia, successivamente, sia Google che Finegil hanno adottato misure per rimuovere o interdire l’indicizzazione dei contenuti in questione ed eliminare notizie da Internet.

Google ha rimosso l’URL dal suo sito fonte, mentre Finegil ha richiesto alla nuova società che gestisce il sito e la testata online di procedere all’interdizione dell’indicizzazione dei contenuti. Alla luce di queste azioni, il Garante ha dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ritenendo che Finegil abbia fornito un riscontro sufficiente nel corso del procedimento. Inoltre, poiché le azioni di Finegil hanno impedito l’accesso ai contenuti tramite il motore di ricerca di Google, il Garante ha esteso la decisione anche nei confronti di Google. Infine, il Garante ha deciso di compensare integralmente le spese del procedimento tra le parti, considerando le richieste presentate dal ricorrente e il riscontro fornito da Finegil.

Provvedimento del 16 febbraio 2017

Nel provvedimento del 16 febbraio 2017, la pronuncia del Garante ha riguardato un ricorso presentato un utente nei confronti di Google Inc. e Google Italy, in cui l’interessato ha chiesto la rimozione di sei URL dai risultati di ricerca associati al suo nome e cognome su Google. Questo ricorso è stato motivato dalla persistente diffusione di informazioni su una sua vicenda giudiziaria del passato, risalente a oltre vent’anni fa, che l’interessato ritiene ormai obsolete, imprecise e dannose per il suo reinserimento sociale e lavorativo.

Google ha comunicato di aver accettato la richiesta di rimozione per tre degli URL indicati , mentre per altri due ha ritenuto persistente l’interesse pubblico alla reperibilità delle informazioni, essendo relative a reati gravi che generano allarme sociale. In merito al sesto URL, Google ha segnalato che la pagina web non è attualmente visualizzabile nei risultati di ricerca. Il ricorrente ha ribadito le sue richieste, sostenendo di essere pienamente reintegrato nella società e di aver scontato la pena per i reati commessi, contestando l’attendibilità delle informazioni riportate negli articoli.

Dopo un’attenta valutazione, il Garante ha deciso di non intervenire riguardo agli URL per i quali Google ha già accettato la richiesta di rimozione, in quanto la società ha fornito un riscontro sufficiente durante il procedimento. Per l’URL non più visualizzabile nei risultati di ricerca, il Garante ha constatato che non è stato necessario alcun intervento specifico da parte di Google. Quindi, ha dichiarato non luogo a provvedere.

Tuttavia, per gli altri due URL, il Garante ha respinto la richiesta di rimozione avanzata. Ha sottolineato che, nonostante il tempo trascorso, l’interesse pubblico alla reperibilità delle informazioni relative ai reati gravi non può essere trascurato, soprattutto considerando che non sono emersi elementi che dimostrino l’inesattezza delle informazioni riportate negli articoli. Pertanto, il Garante ha dichiarato infondato il ricorso per questi due URL e non ha proceduto nel cancellare notizie da Google.

Una breve conclusione

Il dibattito sulla procedura per cancellare notizie da Google evidenzia la complessità nel bilanciare il diritto alla privacy con la libertà di informazione. I provvedimenti del Garante delineano linee guida cruciali, riconoscendo il diritto all’oblio ma considerando anche l’interesse pubblico e la veridicità delle informazioni. Questi casi illustrano l’importanza di valutare attentamente ogni richiesta, garantendo una tutela equilibrata dei diritti fondamentali nel contesto digitale.