Regolamento Generale della Protezione dei Dati
La deadline che aziende, pubbliche amministrazioni, privati e liberi professionisti hanno segnato in rosso sul calendario è il 25 maggio 2018, quando la normativa nazionale italiana, e quella di tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea, dovrà essere perfettamente allineata alle disposizioni previste dal nuovo Regolamento Generale della Protezione dei Dati Personali. Il GDPR, che letteralmente sta per “General Data Protection Regulation”, sarà, infatti, il nuovo Codice della privacy e, dopo un lungo lavoro fatto di dibattiti e negoziazioni tra Parlamento, Consiglio e Commissione europea, ha visto la luce il 4 maggio 2016, quando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. Il testo introduce importanti novità per le aziende e le amministrazioni che, così come suggerito dal Garante per la protezione dei dati personali, dovranno dotarsi di un Responsabile della protezione dei dati (DPO), di un Registro delle attività di trattamento e prepararsi alla notifica delle violazioni dei dati personali.
Tra le altre novità previste dal Regolamento Generale della Protezione dei Dati, ad esempio, ci sono il consenso al trattamento dei dati personali, l’accesso ai dati personali, il diritto all’oblio o alla cancellazione, la limitazione del trattamento, l’opposizione e la portabilità dei dati. Il Regolamento, inoltre, definisce le caratteristiche soggettive e le responsabilità del titolare e del responsabile stesso del trattamento dei dati stessi. Un nuovo approccio basato sul rischio del trattamento dei dati personali, e che, per questo motivo, introduce una serie di principi validi per il trattamento dei dati, incluso quello della “responsabilizzazione”. Quest’ultimo attribuisce direttamente ai titolari del trattamento il compito di assicurare, ed essere in grado di comprovare, tutti gli altri principi, come la valutazione di impatto, l’istituzione del registro dei trattamenti, la responsabilità in caso di violazioni dei dati personali.
Particolare importanza, infine, ha la definizione di “diritto all’oblio”, cioè il diritto alla cancellazione dei propri dati personali, ma in maniera ancora più incisiva. L’articolo 17 del regolamento prevede, nello specifico, che “L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; l’interessato si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento; i dati personali sono stati trattati illecitamente; i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione”.