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Deindicizzazione del proprio nome da un motore di ricerca

Deindicizzazione del proprio nome da un motore di ricerca

By Redazione

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E’ possibile deindicizzare il proprio nome da un motore di ricerca? Certo. Facendo ricorso al diritto all’oblio e ricorrendo al Gdpr 2018. Dunque utilizzando le norme europee sul diritto all’oblio presenti nei regolamenti dell’Unione Europea. Con l’entrata in vigore del Reg.to UE/679/2016, meglio noto come G.D.P.R., infatti,  e nello specifico del suo articolo 17, è divenuto possibile per un utente di internet il poter deindicizzare le proprie informazioni personali che possono essere trovate attraverso un motore di ricerca. Con il diritto all’oblio è infatti possibile rimuovere informazioni personali, cancellare notizie negative, false oppure obsolete, ed eliminare risultati di ricerca contenenti il proprio nome o altre informazioni personali da un browser di internet.

Quando e perché richiedere la deindicizzazione

Quando è possibile per un individuo esercitare tale diritto? La deindicizzazione è, come detto, connessa al diritto all’oblio, poiché rappresenta una sua forma applicativa a tutti gli effetti, a cui si può ricorrere quando il proprio nome o le proprie informazioni personali sono facilmente rintracciabili su un motore di ricerca. Per questo motivo, quando il trattamento dei propri dati personali è illecito, grazie ai principi contenuti nel G.D.P.R., l’utente può chiedere la deindicizzazione del proprio nome da un qualsiasi browser. Questa azione comporterà che vengano eliminati tutti quei risultati delle ricerche che porterebbero al nome ed al cognome dell’interessato; in questo modo la ricerca del nominativo dell’utente su un browser non mostrerà nessun risultato utile o, perlomeno, verranno mostrate solo le informazioni personali trattate nel rispetto della normativa prevista in materia di privacy.

Il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati ha tenuto a precisare che l’interessato alla deindicizzazione può richiedere, nel caso in cui i dati siano stati trattati in modo illecito, che essi vengano rimossi se sopperiscono a determinati requisiti. Eccoli elencati di seguito. Prima di tutto, i dati personali non servono più per il motivo per il quale sono stati raccolti. Si revoca il consenso al trattamento dei dati come si conforma all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e non esistono altri fondamenti giuridici per il trattamento di questi dati. Ci si oppone al trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, o del paragrafo 2 e non ci sono altre motivazioni legittime per continuare con il trattamento dei dati. W ancora, esistono dei casi in cui i dati devono essere rimossi per un obbligo giuridico. È avvenuto un trattamento illecito dei dati personali. I dati sono stati raccolti per l’offerta di servizi della società di informazione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1.

Tuttavia, va ricordato che colui che tratta questi dati non è tenuto ad eliminarli nel caso in cui: l ‘esercizio del diritto di informazione; l’esercizio del diritto di libertà di espressione; adempiere ad obblighi giuridici che richiedano il trattamento dei dati; l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse, e di pubblico interesse nel settore della sanità pubblica ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell’articolo 9, paragrafo 3; l’esercizio di pubblici poteri di cui è investito chi ha trattato i dati; fini di archiviazione nell’ambito della ricerca scientifica o storica; scopi statistici ai sensi dell’articolo 89, paragrafo 1, se quanto stabilito dall’articolo 17 non rende impossibile o di ostacolare gravemente gli obbiettivi di questo trattamento; l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

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