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Diritto alla cancellazione dei dati personali: Art 17 GDPR

By Dan

Cyber Lex
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Dal prossimo 25 maggio in tutti gli Stati membri dell’U.E. entrerà in vigore il nuovo Regolamento 679/2016 in materia di Protezione dei dati personali (meglio conosciuto come GDPR, General Data Protection Regulation).

La sua immediata operatività comporterà l’abrogazione delle norme nazionali che si porranno in contrasto con le nuove disposizioni europee; in Italia, il D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) verrà così “aggiornato” alla nuova normativa, in particolare con riguardo agli strumenti di protezione dell’interessato previsti dal GDPR.

A tal proposito, in materia di cancellazione dei dati personali il Legislatore europeo ha voluto adottare una disciplina di maggior favore nei confronti degli interessati (ovvero dei singoli utenti i cui dati costituiscono oggetto di trattamento), prevedendo un sistema di tutela più articolato e specifico rispetto a quanto già previsto in precedenza.

In particolare, a norma dell’art. 17 GDPR (Diritto alla cancellazione) l’interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo in presenza di uno di questi motivi:

  1. i dati trattati non sono più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti;

  2. l’interessato revoca il consenso al trattamento oppure vi si oppone espressamente;

  3. i dati personali sono stati trattati illecitamente;

  4. i dati devono essere cancellati in forza di obbligo legale previsto dalla legge U.E. o dello Stato membro cui è soggetto il Titolare del trattamento;

  5. i dati sono stati raccolti in relazione all’offerta di servizi della società dell’informazione prevista dal Regolamento.

In tali ipotesi, grava sul Titolare del trattamento l’obbligo di provvedere senza ingiustificato ritardo alla cancellazione dei dati dell’interessato, adottando tutte le misure idonee che si renderanno in concreto necessarie.

Il diritto all’oblio così delineato incontra però una serie di limiti, dettati dalla necessità di trovare il giusto equilibrio tra il diritto del singolo ad essere dimenticato e l’interesse della collettività ad essere informata sui fatti aventi rilevanza pubblica.

A tal proposito, il comma II dell’art. 17 individua le ipotesi in cui l’interesse pubblico alla conoscenza di dati o informazioni personali del singolo prevale sulla riservatezza e la privacy di quest’ultimo. In particolare, i diritti dell’interessato possono essere limitati solo in relazione a diritti o interessi di rango gerarchicamente superiore, quali il diritto alla libertà di espressione ed informazione o l’interesse pubblico alla sanità di tutti i consociati.

 

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