Diritto all’Oblio: Interessante Provvedimento Recente del Garante della Privacy

22 Aprile 2021
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Sul sito ufficiale del Garante per la Protezione dei Dati Personali (GPDP) sono pubblicati, oltre a molte interessanti novità in merito alla privacy e allo sviluppo delle norme giuridiche in quest’ambito, molti provvedimenti che lo stesso Garante della Privacy ha preso in merito all’esercizio di tale diritto online, oggigiorno sempre più discusso e dibattuto. Tra i più recenti, leggiamo e pubblichiamo un interessante provvedimento recente del Garante della Privacy in merito al diritto all’oblio, ovvero il provvedimento n° 9568244 i merito all’Ordinanza di Ingiunzione nei confronti di Gedi Gruppo Editoriale S.p.A., del 25 febbraio 2021. Sulla base del Regolamento UE 2016/789, del Codice in materia di protezione dei dati personali, delle regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica e del precedente provvedimento del 25 ottobre 2019, il Garante della Privacy ha ordinato a Gedi S.p.A. di pagare un’ingente multa di 20.000 euro a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria in seguito a delle violazioni effettuate dalla stessa.
In data 25 ottobre 2019, infatti, erano state diffuse nel sito di Repubblica (riconducibile a Gedi Gruppo Editoriale S.p.A.) delle immagini ritraenti due soggetti in stato di fermo successivamente ad un grave fatto di cronaca avvenuto il giorno prima, i quali appaiono ripresi in evidente stato di costrizione fisica. Già nel precedente provvedimento del 25 ottobre 2019, perciò, l’Autorità Garante aveva disposto in via d’urgenza la misura della limitazione provvisoria del trattamento da parte di Gedi, in quanto prive di adeguate misure volte a circoscrivere la visibilità di dettagli non essenziali e lesivi della dignità dei soggetti ripresi. Tale decisione era stata presa alla luce dei limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti e delle libertà delle singole persone, anche e soprattutto in caso di diffusione o di comunicazione di dati personali per finalità giornalistiche; come stabilito dall’autorità garante, infatti, l’informazione deve rimanere essenziale senza pubblicare notizie o immagini eccessive e superflue che possano risultare lesive della dignità della persona. Inoltre, ai sensi dell’art.114, comma 6-bis, del codice di procedura penale, è vietata la pubblicazione dell’immagine di una persona privata della libertà personale e sottoposta all’uso di manette ai polsi o qualsiasi altro mezzo di coercizione fisica, se non a seguito del consenso della persona stessa. Tuttavia, la redazione di Gedi non aveva fornito alcuna risposta nei 15 giorni successivi a tale ordine dell’Autorità Garante, a detta loro per una svista che ha portato ad un errore di comunicazione interna alla redazione e non ad una sottrazione dal loro dovere di limitazione del trattamento delle immagini, errore di cui si è accorta solo in data 25 febbraio 2020, data in cui hanno anche rimosso le immagini. Inoltre, a detta dei legali di Gedi S.p.A., le fotografie pubblicate non presentavano elementi visivi di violenza o particolare drammaticità esagerata e quindi non ledevano la dignità di alcun soggetto ritratto o di alcun lettore, essendo state anche sfocate le manette attraverso un attento lavoro di pixellatura. Inoltre, il loro diritto di denuncia sociale e l’interesse pubblico connessi alla peculiarità della vicenda in esame avrebbero spinto la suddetta società a pubblicare delle immagini secondo una totale liceità e correttezza del trattamento dei dati secondo le norme vigenti. Tuttavia, anche nel successivo provvedimento l’Autorità Garante non ha ritenuto valide le loro argomentazioni, secondo l’art. 137 comma 3 del Codice, ritenendo invece le immagini in questione idonee a ledere la loro dignità, a prescindere dalla loro lunga pena che rimanda di molti anni il loro eventuale reinserimento sociale, in quanto non contenenti alcuna informazione di natura essenziale ed in quanto la sola pixellatura delle manette e dei polsi non è sufficiente a sostituire il consenso dell’interessato o le facce degli interessati ben visibili e quindi facilmente riconducibili a questo episodio.
Pertanto in conclusione, viste le motivazioni sopra elencate, l’assenza di risposta all’Autorità Garante entro i 15 giorni previsti, la mancata rimozione delle immagini non prima del 25 febbraio 2020 e la non sufficienza delle motivazioni fornite da Gedi S.p.A. per tali ritardi, il Garante della Privacy si è ritenuto perciò costretto a dover adottare nei loro confronti una specifica ordinanza-ingiunzione, applicare una sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 euro entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge n. 689/1981. Inoltre, ha disposto l’ulteriore misura del divieto di ulteriore trattamento delle immagini oggetto del presente provvedimento o di altre immagini analoghe e riconducibili al medesimo titolare. Tale cifra è stata stabilita, tra le altre motivazioni, sulla base della durata protratta della violazione, della particolare lesività per la dignità delle persone ritratte, delle condizioni di rilievo sul piano organizzativo, economico e professionale del contravventore.