L’istanza ex art. 64-ter c.p.p. per cancellare notizie da internet
8 Settembre 2025
Cancelliamo i Dati Indesiderati
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Il diritto all’oblio su Google trova il suo punto di partenza nella nota pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea del 13 maggio 2014 (causa C-131/12, “Google Spain – Costeja”). In quella occasione, la Corte affermò che il gestore di un motore di ricerca è qualificabile come titolare del trattamento ai sensi della normativa europea in materia di protezione dei dati personali e, pertanto, deve esaminare le richieste dell’interessato tese a cancellare notizie da internet non più attuali o pregiudizievoli. Si trattò di una svolta epocale, che aprì la strada a un nuovo bilanciamento tra libertà di informazione e diritto alla protezione dei dati personali.
Con l’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), il diritto all’oblio è stato codificato all’art. 17, che riconosce all’interessato il diritto alla cancellazione dei propri dati personali quando non più necessari o quando prevalgono i diritti fondamentali della persona rispetto all’interesse pubblico.
Tale disposizione ha rafforzato la possibilità per i cittadini di chiedere di eliminare notizie da Google che, pur legittimamente pubblicate, risultano ormai sproporzionate o decontestualizzate.
La procedura attraverso Google: modulo e limiti applicativi
Google, in ottemperanza alla giurisprudenza europea, ha predisposto un modulo ufficiale disponibile al link https://reportcontent.google.com/forms/rtbf. Attraverso tale strumento, l’utente può chiedere di eliminare il proprio nome da Google in relazione a determinati contenuti, indicando gli URL da rimuovere, la query di ricerca (generalmente il proprio nominativo) e le motivazioni della richiesta.

Occorre sottolineare che la decisione finale spetta a Google LLC, la quale valuta se le informazioni siano “inesatte, inadeguate, irrilevanti o eccessive” e, in caso contrario, può rifiutare la richiesta. Tale attività implica un bilanciamento tra i diritti della persona e l’interesse generale all’informazione, bilanciamento che si fonda sulle linee guida del Comitato europeo per la protezione dei dati e della giurisprudenza della Corte di giustizia.
Ne consegue che, in assenza di una cornice normativa specifica, la procedura di Google risulta spesso inadeguata per ottenere la rimozione di notizie dal motore di ricerca relative a vicende penali concluse con esito favorevole all’imputato.
L’interazione post-rifiuto e il reclamo al Garante della privacy
Un ulteriore limite della procedura tramite Google consiste nell’impossibilità di allegare direttamente documentazione giudiziaria al modulo. Solo successivamente, a seguito della prima risposta negativa, è consentito trasmettere via email (removals@google.com) i provvedimenti di archiviazione o di assoluzione per dimostrare il diritto alla deindicizzazione.
In caso di persistente diniego, l’interessato può adire l’Autorità garante per la protezione dei dati personali o proporre un ricorso giurisdizionale.
Il reclamo al Garante, previsto dall’art. 77 GDPR, implica però tempistiche lunghe e la necessità di un contraddittorio scritto, con osservazioni e controdeduzioni delle parti. Per questo motivo, pur essendo la via amministrativa legittima, la prassi mostra come sia spesso opportuno farsi assistere da un legale esperto in materia di privacy e tutela della reputazione online, al fine di predisporre una strategia completa di difesa.

L’art. 64-ter c.p.p. introdotto dalla Riforma Cartabia
Il legislatore italiano è intervenuto in maniera organica con il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. Riforma Cartabia), che ha inserito nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale il nuovo art. 64-ter, rubricato “Diritto all’oblio degli imputati e delle persone sottoposte ad indagini”.
Tale disposizione rappresenta un passo decisivo perché offre agli imputati prosciolti o agli indagati archiviati una base normativa interna per ottenere la deindicizzazione.
In particolare, il comma 1 prevede che la persona prosciolta possa chiedere la preclusione o la deindicizzazione dei dati personali riportati nel provvedimento, nei limiti dell’art. 17 GDPR. Il comma 2 disciplina la preclusione dell’indicizzazione, con annotazione apposta dalla cancelleria, mentre il comma 3 introduce la vera e propria deindicizzazione, attribuendo al provvedimento giudiziario la forza di titolo per ottenere dai motori di ricerca la rimozione di notizie dal motore di ricerca relative al procedimento penale. Si tratta di un’innovazione significativa, perché svincola l’interessato dall’incertezza delle valutazioni discrezionali di Google.
L’istanza alla cancelleria: un iter efficace e garantista
L’istanza ex art. 64-ter c.p.p. deve essere depositata presso la cancelleria del giudice che ha pronunciato il provvedimento favorevole (archiviazione, assoluzione, non luogo a procedere). Nell’atto, oltre all’indicazione del procedimento penale, occorre inserire l’esplicita richiesta di apposizione dell’annotazione di deindicizzazione, riportando la formula prevista dalla legge.
Una volta emesso il provvedimento con impronta HASH, l’interessato è in grado di rivolgersi direttamente ai motori di ricerca con un titolo giuridico inequivoco. In questo modo, la richiesta di cancellare notizie da Google non si fonda più soltanto su valutazioni di merito di un privato, ma su un atto dell’autorità giudiziaria. L’istanza consente quindi di togliere notizie dai motori di ricerca in tempi ragionevoli, assicurando un equilibrio tra diritto alla riservatezza e libertà di cronaca.
La dottrina ha evidenziato che tale procedura non introduce un nuovo diritto sostanziale, ma ne disciplina le modalità di esercizio in ambito processuale. In questo senso, l’art. 64-ter si coordina con l’art. 17 GDPR e con l’art. 52 del Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003), rafforzando il principio di proporzionalità nel trattamento dei dati personali.
Prospettive applicative e profili di diritto europeo
Il diritto all’oblio rimane un terreno complesso, segnato da continui bilanciamenti tra interessi contrapposti. La Cassazione (sent. n. 9147/2020; ord. n. 34658/2022) ha chiarito che non si tratta di un diritto assoluto, ma condizionato alla mancanza di interesse pubblico attuale.
La Riforma Cartabia, con l’art. 64-ter, ha tuttavia fornito uno strumento immediato e processualmente tipizzato per garantire che gli imputati prosciolti non restino prigionieri delle tracce digitali di un processo concluso.
Se è vero che la procedura tramite Google resta un canale utile per rimuovere informazioni personali da Google, la via giudiziaria appare oggi più sicura e garantista. In prospettiva, sarà interessante osservare come i giudici italiani ed europei interpreteranno l’extraterritorialità della deindicizzazione, considerando che il diritto UE consente, ma non impone, la rimozione universale.
La sfida sarà quella di consolidare un equilibrio tra memoria digitale e diritto alla dignità personale, affinché chi è stato assolto possa finalmente cancellare notizie da internet che non riflettono più la sua realtà giuridica.
Cancellare notizie da Google ex Articolo 64 ter Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – 15 domande frequenti che ti potrebbero interessare
1. Qual è la differenza tra diritto all’oblio e diritto alla deindicizzazione?
Il diritto all’oblio è concetto più ampio e riguarda la cessazione della diffusione di notizie non più attuali, mentre la deindicizzazione consiste nello specifico nella rimozione dei collegamenti dai motori di ricerca in relazione a query nominative.
2. L’art. 17 GDPR e l’art. 64-ter c.p.p. tutelano lo stesso diritto?
Entrambi disciplinano la cancellazione dei dati personali, ma su piani diversi: l’art. 17 GDPR regola il diritto sostanziale alla cancellazione, mentre l’art. 64-ter c.p.p. stabilisce l’iter processuale per ottenerne l’attuazione in caso di esiti penali favorevoli.
3. Che ruolo svolge Google nel trattamento dei dati personali?
Google, secondo la Corte di giustizia UE (C-131/12), è titolare del trattamento dei dati quando indicizza informazioni personali, ed è quindi soggetto agli obblighi del GDPR in materia di protezione dei dati.
4. È possibile ottenere la cancellazione totale di una notizia online?
Di regola no: la deindicizzazione agisce solo sull’accessibilità tramite motori di ricerca. La rimozione alla fonte compete all’editore della testata giornalistica.
5. Chi può chiedere la deindicizzazione ex art. 64-ter c.p.p.?
Gli imputati assolti, i soggetti destinatari di un decreto di archiviazione o di un provvedimento di non luogo a procedere.
6. L’istanza alla cancelleria ha valore immediato nei confronti dei motori di ricerca?
Sì, poiché il provvedimento con annotazione costituisce titolo legale che l’interessato può utilizzare per chiedere a Google e ad altri motori la rimozione dei risultati collegati al suo nominativo.
7. Quali documenti è necessario allegare al modulo Google?
Il modulo non prevede allegati; tuttavia, in fase successiva, l’utente può trasmettere via email a removals@google.com copia delle sentenze o dei decreti di archiviazione.
8. Cosa succede se Google rifiuta la richiesta di deindicizzazione?
L’interessato può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 GDPR o ricorso giurisdizionale ex art. 79 GDPR.
9. Quanto dura un procedimento davanti al Garante Privacy?
Non esistono termini rigidi, ma in media i tempi sono lunghi, perché l’Autorità apre un contraddittorio scritto con richieste di osservazioni e controdeduzioni.
10. Il diritto all’oblio vale anche per le notizie vere?
Sì. La veridicità della notizia non esclude il diritto all’oblio se manca l’attualità e se la permanenza online arreca un pregiudizio sproporzionato alla persona.
11. Qual è la posizione della Cassazione sul diritto all’oblio?
La Cassazione (sent. n. 9147/2020) ha precisato che il diritto all’oblio consiste nel non rimanere esposti senza limiti a notizie del passato, purché non sussista un interesse pubblico attuale.
12. Il diritto all’oblio è assoluto?
No, richiede sempre un bilanciamento con la libertà di stampa e di informazione, sancite dall’art. 21 Cost. e dall’art. 10 CEDU.
13. La deindicizzazione si applica anche a motori di ricerca extraeuropei?
In base alla giurisprudenza europea (CGUE, 2019), la deindicizzazione si applica solo alle versioni europee di Google, salvo che la normativa nazionale consenta un’estensione globale.
14. È necessario l’intervento di un avvocato per l’istanza ex art. 64-ter c.p.p.?
Non è obbligatorio, ma l’assistenza legale è consigliata per la corretta redazione dell’istanza e per garantire che l’annotazione prodotta sia conforme alle prescrizioni di legge.
15. Qual è la differenza tra preclusione dell’indicizzazione e deindicizzazione?
La preclusione dell’indicizzazione impedisce che il provvedimento stesso sia indicizzato, mentre la deindicizzazione consente di ottenere dai motori di ricerca la rimozione dei contenuti collegati al procedimento, anche al di fuori dell’atto giudiziario.

