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Privacy e forze dell’ordine: il body cam: il provvedimento del Garante Privacy

By Avv. Ludovica Marano

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 Il Garante Privacy, Autorità preposta al controllo della Privacy, ha acconsentito all’uso delle body cam da parte del Dipartimento della pubblica sicurezza e dal Comando generale dell’Arma dei Carabinieri in due distinti pareri rivolti al Ministero dell’interno.

Cos’è la body cam

La body cam non è altro che un dispositivo di registrazione audio, video o fotografico che è possibile indossare. Sia il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza devono attenersi, nell’uso di questi dispositivi, a quanto prescritto dall’Autorità relativamente all’implementazione delle misure di sicurezza e al tracciamento degli accessi ai dati, proprio al fine di conformarsi alla normativa sulla tutela dei dati personali e sul loro trattamento (D. Lgs nr. 51/2018). L’Autorità, in particolare, ha chiesto al Ministero quale sistema informatico intendesse utilizzare per capire se lo stesso fosse o non fosse in grado di identificare in maniera univoca il riconoscimento facciale della persona ripresa (facial recognition) poiché chiaramente ciò non è consentito.

Chi potrà utilizzare le body cam

Le body cam potranno dunque essere attivate dal personale dei reparti mobili delle Forze di Polizia solo in costanza di concrete e reali situazioni di pericolo, turbamento di ordine pubblico o flagranza di reato. In tal senso non sarà ammessa la ripresa continua delle immagini e restano ovviamente escluse dall’utilizzo relativamente a situazioni o episodi che non presentano alcun carattere di criticità di cui sopra. I casi di utilizzo finiscono così per essere tassativamente previsti dal Garante. A seconda del tipo di attività di accertamento da svolgersi in concreto con i dati raccolti dalle body cam, audio, video, foto, data e ora della registrazione nonché coordinate GPS, sono disponibili in diversi livelli di accessibilità una volta scaricati dalle videocamere. Cè da dire che questo tipo di dispositivo, crea per le sue funzionalità intrinseche, vale a dire la raccolta di immagini, video etc., un possibile turbamento alla privacy. Proprio per questo motivo si è ritenuto necessario l’intervento del Garante, il quale ha dovuto esprimere parere favorevole e regolamentare precipuamente le modalità di utilizzo.

La regolamentazione della body cam

Ancora, sicché la body cam è un dispositivo che predispone un contatto diretto con i dati personali dell’interessato senza che questi fornisca alcun consenso, nel senso che i dati sensibili, quali fisionomia, eventualmente targhe di macchine etc. possono essere appresi automaticamente per il solo fatto che l’Agente utilizzi il dispositivo di videoripresa, è necessaria anche una valutazione di impatto, o anche DPIA, al fine disciplinare al meglio l’uso.  Il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri e il Dipartimento della Pubblica Sicurezza non ritenevano necessario l’intervento del Garante ma nel suo parare lo stesso sottolinea le possibili implicazioni – in tema di discriminazione o di sostituzione d’identità, pregiudizio alla reputazione, ingiusta limitazione del diritto alla propria privacy – derivanti da un utilizzo improprio delle body cam e quindi un rischio molto elevato di impatto negativo in tema GDPR. Stesso discorso per l’utilizzo delle body cam durante manifestazioni pubbliche dove è molto elevato il rischio che il trattamento dei dati – ripresi dalle stesse – rilevi opinioni politiche, sindacali, religiose o l’orientamento sessuale dei partecipanti.

La conservazione dei dati appresi con il dispositivo body cam

Per ciò che riguarda il periodo di conservazione dei dati il Garante ha ritenuto congruo, nel rispetto del principio di privacy by default, 6 mesi di tempo prima della loro cancellazione automatica.

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