A Trani madre di una bambina condannata a rimuovere video da TikTok

29 Ottobre 2021
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Per la prima volta l’Autorità giudiziaria, nel dettaglio il Tribunale di Trani, ha disposto la rimozione di un video di TikTok a mezzo di ordinanza del 30 agosto 2021, originata dalla segnalazione del padre della minore. Il Tribunale si è occupato dei filmati condivisi sul nuovo social network che sta spopolando tra i giovanissimi, dove vengono caricati contenuti di massimo 1 minuto. L’A.G. ha considerato che la pubblicazione da parte della madre di un video con la figlia di nove anni integra la violazione di una serie di norme, nazionali, comunitarie ed internazionali. Rilevante in tal senso è l’art. 16 della Convenzione di New York in merito ai diritti del fanciullo, la norma chiarisce che “nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione” per continuare con l’assunto che “il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti”. Il Tribunale di Trani con l’ordinanza in oggetto cita il Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, GDPR, ed il Codice della Privacy, i quali considerano l’immagine fotografica dei propri figli un dato personale, la diffusione delle stesse integra, di fatti, una interferenza nella vita privata. Invero, nel caso di minori di anni 14, secondo la normativa italiana, è necessario che il consenso alla pubblicazione di siffatti dati sia prestato dai genitori, invece che dai propri figli, in modo concorde tra loro e senza arrecagli alcun pregiudizio all’onore, al decoro nonché alla reputazione dell’immagine del minore, in questi casi dato il contesto web si parlerà di reputazione online.
Le motivazioni in diritto dell’ordinanza di Trani
Nell’ordinanza di Trani si legge, ad opera di un richiamo operato dalla stessa ad una pronuncia del Tribunale di merito di Mantova che “l’inserimento di foto di minori sui social network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi in quanto ciò determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini dopo averli visti più volte in foto on-line, non potendo inoltre andare sottaciuto l’ulteriore pericolo costituito dalla condotta di soggetti che taggano le foto on-line dei minori e, con procedimenti di fotomontaggio, ne traggono materiale pedopornografico da far circolare fra gli interessati. Dunque, il pregiudizio per il minore è insito nella diffusione della sua immagine sui social network sicché l’ordine di inibitoria e di rimozione va impartito immediatamente”.
Per questi motivi, il Tribunale ha emesso ordinanza nei confronti della madre affinché questa rimuovesse i video cui protagonista era la figlia di 9 anni, ancora, l’Autorità giudiziaria ha condannato la donna a versare una somma di 50 euro sul conto della figlia per ogni eventuale giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordine di rimozione.
Quali sono le conseguenze della diffusione di immagini di minorenni
Si prescinda dalla diffusione di immagini che integrano reati secondo il codice penale vigente, come nel caso della pedopornografia per la quale sono diffuse o anche solo conservate immagini pornografiche di minori. Le conseguenze della condivisione di immagini o video di minori sul web possono comportare danni sia per la loro privacy ma anche per la loro stessa sicurezza, e dunque risultare allo stesso modo dannose. La condotta della madre della bambina censurata dal Tribunale di Trani, ha un nome ben preciso quale “sharenting” e consiste nel condividere continuamente foto dei propri figli sui social. La stessa è già stata oggetto di diversi commenti. Di talché, la condivisione di queste immagini comporta per i minori un c.d. tatuaggio digitale dagli effetti indelebili. Inoltre, non è esente da rischi. A tal proposito è stato considerato che entro il 2030 lo sharing rappresenterà i due terzi di tutte le frodi di identità che colpiscono i giovani. Le informazioni condivise dai genitori sul web potrebbero essere successivamente utilizzate per prestiti fraudolenti, transazioni con carta di credito e truffe negli acquisti online. Inoltre, la diffusione di immagini di un minore può anche creare problemi per l’incolumità fisica dello stesso. Invero, sono molte le foto d’infanzia che vengono considerate innocenti dai più ma che se pubblicate dai genitori trovano la loro strada nei siti web a sfondo sessuale e pedopornografico. Ancora, alcuni soggetti, potrebbero attraverso l’accesso alle informazioni personali del minore, potrebbero utilizzare le stesse per contattarli con una falsa identità e con l’intenzione di abusare di loro. Se si considera il nuovo panorama che sta prendendo piede in Italia e nel mondo con i social di nuova generazione come TikTok, lo scenario appena descritto non pare essere così lontano dalla realtà.
Cosa dice il GDPR in merito
Ebbene, ogni foto condivisa sul web viene analizzata da diversi algoritmi i quali elaborano ed acquisiscono da tali immagini molteplici dati personali. A questo punto è utile ricordare che nonostante il GDPR sancisce la presenza del diritto a cancellare i dei dati personali e le notizie pregiudizievoli dal web, laddove si tratta di diffusione online molto spesso i dati ivi presenti non vengono cancellati ma solo resi invisibili, c.d. deindicizzazione. La perdita del controllo sui dati è inevitabile, poiché è impossibile rintracciare le singole ipotesi di copia o download su terminali di terze parti. Passando alla normativa del GDPR, l’art 38 sancisce che “i minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali”. Dunque, proprio per tal motivo che, come viene chiarito anche dal Tribunale di Trani nell’ordinanza che è necessario che il consenso alla pubblicazione online di immagini dei figli minori sia prestato dai genitori.
Limiti al regolamento sui dati personali
Secondo alcuni, però, il Regolamento europeo trascura la possibilità che i genitori nella maggior parte dei casi non siano tecnologicamente competenti a salvaguardare la privacy dei propri figli. Per questo motivo, e con l’avvento dell’era digitale, l’uso della pubblicazione come mezzo per convalidare il ruolo dei genitori è cresciuto in modo esponenziale portando all’esposizione online dell’identità dei bambini senza alcuna attenzione per le possibili conseguenze negative, si pensi il furto di identità, alla criminalità online ed alla privazione dell’autonomia e del diritto all’autodeterminazione dei propri figli.