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Cancellare notizie da Google: come deve comportarsi l’erede

Cancellare notizie da Google: come deve comportarsi l’erede

By Avv. Ludovica Marano

Cyber Lex
Cancelliamo i Dati Indesiderati
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Il diritto all’oblio, positivizzato dall’art. 17 del GDPR, cioè il Regolamento (UE) nr. 679/2016 sulla protezione dei dati personali, viene in essere nel momento in cui un soggetto vuole essere dimenticato sul web. 

La norma con una formulazione abbastanza chiara enuclea le cause alla presenza delle quali l’interessato può vantare il diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento la rimozione delle notizie che gli creano un pregiudizio  sia alla reputazione fisica che online. Un classico esempio è quello di un soggetto che può richiedere la cancellazione del proprio nome da Google caso in cui i propri dati personali non siano più indispensabili rispetto alle finalità raccolti o quando lo stesso abbia posto in essere un comportamento tale da revocare il consenso al trattamento dei dati personali.

Il diritto all’oblio può essere esercitato da chiunque, anche dagli eredi

Il diritto all’oblio non consta di preclusioni o limiti soggettivi, di talché lo stesso può essere attivato sia dal diretto interessato che dagli eredi. Questo particolare ultimo caso è stato posto in essere da un provvedimento del Garante Privacy, che è l’autorità indipendente deputata al controllo ed al rispetto delle norme sulla privacy.

Il fatto 

La vicenda oggetto del reclamo a cui il Garante ha risposto prende avvio da un articolo pubblicato su un sito web di carattere pregiudizievole nei confronti del suo unico erede, il quale, aveva scritto un articolo, secondo il suo erede diffamante e pregiudizievole per lo stesso. Il reclamante afferma di essere l’unico erede in vita e sostiene che lo scritto pregiudizievole sarebbe stato redatto, si legge nel reclamo: “quando il padre era già malato e le sue capacità cognitive compromesse”, tale ultima circostanza, apprende l’Autorità non era comunque mai stata documentata ed accertata, appendo così smentita “dalla lucidità con la quale il de cuius ha argomentato i fatti riportati all’interno di esso”.

La libertà di pensiero del de cuius

Il reclamante dunque si batte per la rimozione dell’articolo del defunto padre, con il quale il lo stesso aveva espresso liberamente e veementemente le proprie riflessioni. Il de cuius quando era in vita aveva al contrario invece manifestato in vita e con tenacia il proprio pensiero “come si evince dalle tante lettere inviate a destra e a sinistra e da varie conferenze nelle quali dice esattamente tutte le cose riportate nell’articolo pubblicato”.  La richiesta di rimozione, non essendo dunque supportata da ulteriori riscontri esterni che facciano presupporre in primo luogo la violazione di cui all’art. 17 GDPR in materia di dati personali e di diritto all’oblio; ed in secondo luogo la esplicita menzione del soggetto che pretende essere tutelato in qualità di erede diffamato dalla notizia online, non pare doversi rimuovere. Questa la disamina del webmaster, vale a dire il titolare del sito ove la notizia appariva. Ancora, aggiunge il webmaster, in considerazione “della necessità di tutelare l’interesse storico della testimonianza riportata nell’articolo anche con riguardo alla eventuale futura ricostruzione della storia del movimento”. Da qui si comprende come l’interesse storiografico sia un ostacolo alla eliminazione della notizia pregiudizievole, poiché non si darebbe il giusto peso all’interesse collettivo che invece si rende con la pubblicazione del contenuto.

La competenza territoriale del Garante Italiano, il principio dello stabilimento

Il Garante Italiano, sebbene la sede di Google LLC sia in America, è competente a giudicare sulla questione, questo perché si ritiene valente il principio previsto dall’art. 3, par. 1, c.d. principio dello stabilimento, secondo il quale le attività sono svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi.

La decisione del Garante sulla questione

Il Garante, in virtù di quanto detto sino a questo momento ha ordinato, attraverso il provvedimento, al webmaster, ex art. 58, par. 2, lett. g), del GDPR, di adottare misure idonee ad limitare l’indicizzazione dell’articolo attraverso i motori di ricerca esterni al sito ove la notizia pregiudizievole è contenuta, allo scopo, dice il Garante, “di contemperare la finalità di conservazione a fini storici e documentaristici della testimonianza resa dal de cuius con i diritti del reclamante e degli altri familiari coinvolti.” Altresì lo stesso ordina in virtù dell’art. 157 del Codice sulla privacy di avvisare entro 30 giorni qualsiasi provvedimento ha inteso prendere per ottemperare all’ordine di cui sopra.

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