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Cancellare notizie da internet e non menzione del reato nel casellario giudiziale

Cancellare notizie da internet e non menzione del reato nel casellario giudiziale

By Avv. Ludovica Marano

Cyber Lex
Cancelliamo i Dati Indesiderati
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Il Garante Privacy è l’autorità amministrativa indipendente che è stata istituita dalla legge sulla privacy del 1996 e successivamente modificata dal codice in materia di dati personali del 2003, che è assoggettata alla tutela, della privacy, dei diritti ed del rispetto della regolamentazione sul trattamento dei dati personali, anche definito GDPR. Il Garante viene da sempre investito di numerose controversie in relazione all’esercizio del diritto alla cancellazione dei dati personali dalla rete e del diritto all’oblio.  A titolo di esempio, è bene ricordare la genesi del diritto all’oblio, vale a dire il termine diritto all’oblio è stato per la prima volta utilizzato grazie alla CGUE, Corte di Giustizia dell’Unione Europea, tramite la promulgazione della sentenza del 2014, meglio conosciuta con il nome di sentenza Costeja. Il diritto all’oblio viene inteso come il potere di disporre dei propri dati personali.

Il provvedimento del garante rispetto alla non menzione nel casellario giudiziale

La vicenda origina dal reclamo di un interessato il quale lamentava di aver lavorato nell’ambito diplomatico fino al febbraio 2014, dopo ha rassegnato le proprie dimissioni dal Ministero degli Affari Esteri per dedicarsi a tempo pieno alla gestione della Fondazione XX, da lui istituita nel luglio 2000 e della quale è Presidente, sottolineando che si tratta di una Fondazione molto attiva sul piano nazionale e internazionale che organizza molteplici eventi nei settori storico-politico, economico, della musica e dell’arte, tra i quali il “Premio XX”. Lo stesso veniva condannato dal Tribunale di Roma nel 2018, con pena sospesa e non menzione nel certificato del casellario giudiziale. Tuttavia la notizia della sua condanna aveva fatto il giro della nazione, nei giorni immediatamente successivi, attraverso numerosi siti Internet ed indicizzata dai motori di ricerca.

Lo stesso, dunque, chiedeva che venissero deindicizzati gli URL lesivi della sua reputazione.

La risposta di Google

Google, dla canto suo, chiariva testualmente che alcuni degli URL indicati nel reclamo non avevano alcuna relazione con i fatti relativi al procedimento penale cui il ricorrente faceva riferimento, né con la sentenza di condanna. Secondo Google questi URL riproducevano “il contenuto di una interrogazione a risposta scritta presentata da un deputato relativa a taluni maltrattamenti ai danni di dipendenti del consolato italiano in Germania, ed essi non potrebbero essere deindicizzati in quanto ospitati sul sito istituzionale della Camera dei deputati”.

Tuttavia, anche gli altri non hanno ragione di essere cancellati. Secondo il colosso americano, infatti, manca il requisito della mancanza dello scorrere del tempo, dunque, in poche parole, l’interesse storiografico è ancora attuale e concreto per la collettività.

La determinazione del Garante

Il Garante si basa sulla determinazione del tribunale di Roma rispetto alla non menzione della condanna nel casellario, lo stesso fa notare che tale beneficio è volto a “eliminare il regime di pubblicità della sentenza”, per favorire il “processo di recupero morale e sociale” del reo e per ciò peraltro indisponibile. Tuttavia, il trascorrere del tempo è un parametro fondamentale, e nel caso di specie la sentenza non è ancora definitiva, dunque il Garante non ha accolto il ricorso.

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