Interessante provvedimento in materia di diritto all’oblio su Google

14 Settembre 2022
Cancelliamo i Dati Indesiderati
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Ponendo a base il diritto dell’Unione Europea, questo stabilisce che chiunque ha il diritto di essere protetto in merito ai dati. Tuttavia, nella pratica, le autorità di protezione dei dati si concentrano maggiormente sulle domande che presentano un collegamento tra l’interessato e l’UE, per fare un esempio allorquando si è presenza di un caso in cui una detta persona sia un cittadino o residente di uno Stato membro dell’UE.
In questo senso è utile chiarire cosa sia il diritto all’oblio, ebbene, questo è un diritto c.d. di nuova generazione che è stato introdotto grazie all’art. 17 del GDPR, che viene anche riconosciuto nell’immaginario collettivo quale Regolamento (UE) nr. 679/2016 sulla protezione dei dati personali. Invero, al diritto all’oblio possono beneficiare tutti coloro che ne hanno interesse, ed avviene nel momento in cui un soggetto vuole essere dimenticato sul web. La disposizione della norma è molto chiara tanto che viene definito che l’interessato può vantare il diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento la rimozione delle notizie che gli creano un pregiudizio sia alla reputazione fisica che online.
La riforma Cartabia
Un passo in avanti per il diritto all’oblio si è avuto con la c.d. riforma sul processo penale del 2021, anche definita come riforma Cartabia, dal nome della Ministra che l’ha emessa. Invero, è stato previsto che il diritto all’oblio, si ottenga più velocemente, attraverso la deindicizzazione delle notizie attinenti a procedimenti penali definiti con archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o assoluzione. In questo senso si dice delle operazioni compiute dai motori di ricerca attraverso parole chiave e tag appositi, che organizzano un contenuto, al fine di includerlo nell’indice della barra di ricerca dell’internet, rendendolo così maggiormente visibile agli altri utenti. A questo proposito, il reclamante a fronte di ciò inviava una richiesta di deindicizzazione avente ad oggetto gli URL che danneggiavano la propria reputazione, ma che tuttavia Google rigettava, ritenendo le informazioni in essi contenute come precise e rilevanti sul piano temporale e cronologico.
Il diritto all’oblio e l’obsolescenza
Il provvedimento di cui si parla è stato emesso dal Garante Privacy, il quale è l’Autorità preposta dalla Legge al controllo ed al rispetto dei dati personali. Invero, tale provveddimento prende atto dalla circostanza secondo la quale sarebbe stata definita una certa notizia come pregiudizievoli peri soggetto interessato, anche detto reclamante, come obsoleta, in quanto risale a ben 8 anni prima, e dunque, secondo il reclamante l’interesse storiografico sarebbe stato pienamente soddisfatto.
Il Garante Privacy e la sua decisione
Nel 2020, a seguito del reclamo operato dall’interessato, nonostante le opposizioni di Google LLC, emerge che alcuni degli URL erano già stati deindicizzati e dunque, l’Autorità si esprimeva nel senso che segue: “relativamente ad essi (gli URL quali già deindicizzati) non sussistano i presupposti per l’adozione di provvedimenti.” Tuttavia, per tutte le altre URL che venivano indicate nel reclamo, doveva tenersi conto dell’esistenza dei presupposti enucleati dalla Legge vigente, vale a dire dal GDPR, e dunque oltre che dell’elemento costitutivo del trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri individuati in specifiche linee guida. Per questi motivi il reclamo veniva rigettato dal Garante con la motivazione che per questi ultimi URL “non ricorrano gli estremi per l’adozione di ulteriori provvedimenti” mentre per gli altri, la deindicizzazione era già avvenuta.