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Cancellazione dati dai giornali su internet, gli orientamenti del GDPR

Cancellazione dati dai giornali su internet, gli orientamenti del GDPR

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Da un decennio a questa parte la privacy ha assunto una sempre maggiore importanza, infatti questo lo si deduce dalla circostanza che secondo la quale la sempre più crescente digitalizzazione ha portato in auge un aspetto importantissimo del mondo dell’internet: vale a dire il rischio di ottenere un danno dalle notizie diffuse in rete rispetto ai propri dati personali.

Il diritto all’oblio ed il GDPR nel 2014

Per quanto sopra esposto è nel 2014 è stato coniato il termine diritto all’oblio che, allo stato, a seguito di molte modifiche, è ritenuto essere espressione del potere di disporre dei propri dati personali nel senso di poter ottenere la rimozione dei dati che si presentano sotto forma di articoli o notizie nel web di dominio pubblico che ledono la reputazione del soggetto interessato.

Il GDPR, che è stato introdotto a seguito della c.d. sentenza Costeja definisce tutto l’iter per poter ottenere il diritto all’oblio nonché la cancellazione delle notizie pregiudizievoli dal web. L’art. 29 del Regolamento chiarisce come il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso ai dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare”; l’art. 32 dispone che “il titolare del trattamento ed il responsabile del trattamento fanno sì che chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o degli Stati membri”.

Il diritto all’oblio ed il bilanciamento con i diritti della collettività

Il diritto alla tutela dei dati personali, tuttavia, non può essere considerato quale diritto assoluto, tanto è vero che questo deve essere applicato con delle limitazioni e soprattutto deve essere applicato facendo un bilanciamento con  tutti quegli altri diritti che vengono in essere, come il diritto di cronaca, gioco, alla libertà di espressione e di informazione e così via.

Le leggi in ambito europeo in ambito di libertà di espressione

In questo frangente non può che osservarsi come l’Art. 10 che viene rubricato come “Libertà d’espressione” della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, anche definita in acronimo CEDU, chiarisca letteralmente che “ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive» al comma 1 ma al comma successivo sancisce che «L’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla Legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all’integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario”.

Dunque si evince come sia nella libertà di espressione e la manifestazione del pensiero vi siano delle importanti deroghe atte all’attività giornalistica come la libertà di stampa di espressione accademica, artistica o letteraria, nella misura in cui esse siano strettamente necessarie. 

La cronaca giudiziaria

Rispetto invece alla c.d. alla cronaca giudiziaria, un aspetto molto importante è la tutela ed il controllo pubblico sull’operato delle Autorità e delle forze dell’ordine. Tutto questo implica che via sia una certa soggezione rispetto ad un regime di pubblicità degli atti processuali, delle udienze e dei provvedimenti di un Giudice con esclusione di atti e investigazioni soggette a segreto istruttorio sempre che vi sia un interesse pubblico e storiografico per la pubblicazione della notizia e la non cancellazione.

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