Cassazione n. 14488/2025: nuova sentenza sul diritto all’oblio e la deindicizzazione da Google
21 Giugno 2025
Cancelliamo i Dati Indesiderati
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Con la sentenza n. 14488 del 30 maggio 2025, la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione ha segnato una svolta sostanziale nella tutela del cosiddetto diritto all’oblio, accogliendo un ricorso costruito con rigore e visione sistematica dagli Avvocati Angelica Parente e Domenico Bianculli, nell’interesse di un cittadino privato assolto da ogni accusa in sede penale. La Corte ha annullato la decisione del Tribunale che aveva rigettato la domanda di deindicizzazione da Google di una serie di URL lesivi della reputazione personale dell’interessato, aprendo la strada a una nuova applicazione del principio di proporzionalità nella gestione del conflitto tra diritto all’informazione e tutela della persona.
La causa ha visto contrapporsi, come resistente, Google LLC, rappresentata dagli avvocati Avv.ti Marco Berliri, Michele Traversa, Erika De Santis, Massimiliano Masnada, difensori della nota multinazionale. Il contenzioso ha avuto origine dal rifiuto opposto da Google alla richiesta di cancellare notizie da internet che continuavano a essere indicizzate sul motore di ricerca, associate al nome del ricorrente, benché questi fosse stato assolto con formula piena dalla Corte di Cassazione nel 2015.
Dal processo penale all’accesso perpetuo: il tempo come variabile giuridica
Il caso si radica in una vicenda giudiziaria ormai risalente, iniziata nel 2011 con un provvedimento di custodia cautelare per presunti legami con associazioni criminali, seguita da una condanna in appello, e infine sfociata in una sentenza definitiva di assoluzione da parte della Corte di Cassazione nel 2015. Tuttavia, le notizie originariamente pubblicate sul web sono rimaste accessibili digitando il nome della persona coinvolta su Google, senza che venisse indicato l’esito assolutorio.

La Corte di Cassazione ha colto con lucidità questo profilo: il tempo trascorso, l’attualità della notizia e l’esito del procedimento penale non possono essere ignorati nel valutare se il mantenimento dell’indicizzazione costituisca un trattamento dati sproporzionato. Non è un caso se la sentenza cita direttamente il principio secondo cui l’accessibilità perpetua di una notizia non più attuale può ledere l’identità dinamica della persona, con riferimento espresso alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Diritto all’oblio, deindicizzazione e bilanciamento con la libertà di informazione
Nel merito, la Corte afferma in modo netto che il diritto all’oblio – inteso come diritto alla deindicizzazione di URL dai risultati di ricerca – può prevalere sul diritto all’informazione quando la notizia non è aggiornata, è datata, non ha attualità né rilevanza pubblica, e riguarda un soggetto che non riveste più alcun ruolo pubblico. Si tratta di un principio che si allinea con quanto già espresso in numerose pronunce, tra cui Cass. civ. n. 7559/2020, 15160/2021, 36021/2023, e le sentenze della CGUE (C-131/12, Google Spain).
La Corte chiarisce anche un punto fondamentale e molto concreto: la richiesta di deindicizzazione non presuppone la cancellazione della notizia dall’archivio online, ma si limita a impedire che, tramite ricerca nominativa, quell’informazione venga messa in evidenza sul motore di ricerca. In altri termini, si distingue correttamente tra rimozione del contenuto e delisting, ponendo l’attenzione sul trattamento algoritmico e sull’effetto che questo produce sull’immagine sociale dell’interessato.
L’impostazione del ricorso: proporzionalità, ruolo pubblico e verità dinamica
Il ricorso redatto dagli Avv.ti Angelica Parente e Domenico Bianculli ha avuto il merito di impostare il caso in una logica che non si è limitata alla violazione formale del GDPR, ma ha inquadrato la vicenda in una prospettiva sistematica e costituzionalmente orientata, fondata sull’art. 2 della Costituzione, sull’art. 17 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e sul bilanciamento con l’art. 21 della Costituzione (libertà di manifestazione del pensiero).
In particolare, gli Avvocati ricorrenti hanno evidenziato come il mantenimento delle notizie indicizzate risultasse sproporzionato alla luce dell’assoluzione definitiva intervenuta anni prima, e come la persona interessata non fosse un soggetto pubblico, né rivestisse una funzione di rilievo sociale tale da giustificare la persistente esposizione a informazioni ormai datate e prive di attualità. Questo argomento è stato recepito dalla Corte, che ha ritenuto erroneo il bilanciamento operato dal Tribunale, proprio perché non ha tenuto conto della necessità di aggiornare le informazioni alla luce del tempo trascorso e dell’evoluzione giudiziaria della vicenda.
Il ruolo dei motori di ricerca e la responsabilità sul trattamento dei dati personali
Un altro passaggio significativo della sentenza è quello in cui la Corte ribadisce che i motori di ricerca sono autonomi titolari del trattamento dei dati personali. Ciò comporta che Google, nella sua qualità di titolare, ha l’obbligo di valutare le richieste di deindicizzazione secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalla giurisprudenza, tenendo conto non solo della veridicità della notizia, ma anche della sua pertinenza, proporzionalità e attualità.

In questo senso, la difesa tecnica degli Avvocati di Google LLC ha insistito sulla legittimità del trattamento, sostenendo che l’indicizzazione rispondeva a un interesse pubblico all’informazione. Tuttavia, la Cassazione ha ritenuto che il metodo valutativo adottato dal Tribunale e fatto proprio da Google fosse illegittimo, perché privo di una ponderazione effettiva dei diritti in gioco alla luce dei nuovi elementi di fatto (assoluzione, tempo trascorso, ruolo privato del soggetto).
Le conseguenze applicative: verso un diritto all’oblio accessibile ed efficace
La sentenza della Corte di Cassazione n. 14488/2025 rappresenta un precedente fondamentale per tutti coloro che intendono eliminare notizie da Google o cancellare informazioni personali dal motore di ricerca. Essa dimostra che, in presenza di notizie datate, non aggiornate, e che non rispecchiano più la realtà giuridica della persona interessata, il diritto alla deindicizzazione è esercitabile anche senza dover ottenere la rimozione del contenuto originale dal sito web che lo ospita.
La pronuncia ha inoltre il merito di ribadire che la tutela della reputazione non è un diritto statico, ma un diritto in divenire, che va misurato rispetto al contesto e alla sua evoluzione. È proprio in questo senso che si può parlare di identità dinamica della persona, un concetto che, nato in ambito europeo, si sta ora radicando anche nella nostra giurisprudenza nazionale.
In definitiva, la sentenza n. 14488/2025 della Corte di Cassazione segna l’inizio di una nuova stagione applicativa per il diritto all’oblio, che da tema controverso e quasi “difensivo” diventa sempre più strumento concreto di tutela della dignità personale nell’era digitale. Grazie all’azione determinata e ben argomentata degli Avv.ti Angelica Parente e Domenico Bianculli, e alla sensibilità della Corte nel recepire l’evoluzione giuridica europea, oggi è più chiaro che cancellare dati personali da Google, eliminare notizie da Google, o togliere notizie dal web non è solo possibile, ma talvolta doveroso, per garantire un giusto equilibrio tra memoria collettiva e oblio individuale.
