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Diritto all’oblio, alcuni interessanti provvedimenti del Garante della Privacy

Diritto all’oblio, alcuni interessanti provvedimenti del Garante della Privacy

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Il diritto all’oblio si configura quale diritto atto a rimuovere dal web i propri dati personali. Al fine di osservare il diritto all’oblio nei confronti dell’interessato, il Titolare delle informazioni personali che sono state diffuse pubblicamente su un sito web o una pagina, che abbiamo però contenuto pregiudizievole, ha l’obbligo di informare della richiesta di cancellazione altri titolari che trattano allo stesso modo i dati personali cancellati. Sul punto, ai sensi dell’art. 17 par. II del GDPR si fa riferimento a “qualsiasi link, copia o riproduzioni”.

La CGUE ha stabilito inoltre che una richiesta di deindicizzazione trovava fondamento nel diritto di rettifica/cancellazione e nel diritto di opposizione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 12 e 14 della direttiva.

Spesso la cancellazione dei dati personali o delle notizie pregiudizievoli non è sempre possibile, infatti vi è un limite a questa, ad esempio quando la notizia, per le qualità soggettive dell’interessato, (soggetto notorio, esponente di forza politica etc.), risulta essere utile alla soddisfazione dell’interesse storiografico della collettività.

 Il diritto all’oblio, dunque, non è sempre esercitabile, una limitazione è proprio la libertà di informazione.

Ciò posto, l’eccezione di cui sopra è contenuta nell’art. 17 par. 1 del GDPR e deve essere interpretata nell’ambito delle caratteristiche che definiscono la cancellazione. Dando una veloce lettura alla norma sopra riportata è facile notare come la disposizione si riferisce proprio ai Titolari del trattamento dei dati personali, i quali, una volta accertato che le condizioni per la rimozione dei link lesivi e delle notizie, siano rispettati hanno “l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali” dal web. 

Cosa dice il Garante con i suoi provvedimenti nel corso del tempo

Il Garante Privacy è l’autorità amministrativa indipendente istituita dalla legge sulla privacy del 1996 e poi dal codice in materia di dati personali del 2003, preposta per la tutelare, appunto, la privacy, i diritti ed il rispetto della regolamentazione sul trattamento dei dati personali.

Il Garante negli ultimi tempi è stato investito da molte controversie in relazione all’esercizio del diritto alla cancellazione dei dati personali dalla rete e del diritto all’oblio. 

Il Garante Privacy, autorità indipendente deputata al controllo ed al rispetto delle norme in materia di privacy e dati personali, riferisce in alcuni provvedimenti, di seguito riportati alcune semplici passaggi per poter ottenere dallo stesso la cancellazione dei dati pregiudizievoli dai motori di ricerca, il particolare da Google.

Provvedimento del Garante Privacy: vicende giudiziarie obsolete

Nel caso di specie il ricorrente lamentava un pregiudizio derivante alla propria reputazione online, sia personale che professionale a seguito della permanente diffusione delle informazioni relative ad una vicenda giudiziaria che l’aveva riguardato e che, nei termini nei quali è descritta all’interno dell’articolo, non sarebbe più corrispondente alla realtà dei fatti.

Invero, il richiedente chiariva che la misura cautelare disposta in un primo momento nei suoi confronti veniva revocata, con la conseguenza che il procedimento penale si era concluso con una dichiarazione di incompetenza territoriale pronunciata dall’autorità giudiziaria presso la quale era stato incardinato.

Google, però rispondeva con una nota chiarendo come nel caso di specie non poteva essere integrato il requisito del trascorrere del tempo che rappresenta elemento costitutivo del diritto all’oblio, conoscendo che il fatto contestato era risaliva al mese di settembre del 2013. Anche, Google eccepisce che doveva ritenersi integrato un interesse pubblico e storiografico, di rilevanza attuale rispetto alla conoscibilità della circostanza in questione, poiché la vicenda aveva ad oggetto reati gravi connessi all’attività imprenditoriale.

Tuttavia, nonostante la difesa di Google, il Garante, nel caso di specie dà piena attuazione all’interesse a ricevere la cancellazione del diritto all’oblio, sicché porta in essere la falsità e l’obsolescenza delle notizie riportate negli articoli pubblicati online, che non permettono un pieno sviluppo del diritto all’oblio Per leggere il provvedimento integrale clicca qui.

Provvedimenti correlati 

Provvedimento del 24 giugno 2021 in punto del ruolo ricoperto nella vista sociale pubblica di colui che opera il reclamo ai sensi dell’art. 17 GDPR.

Provvedimento 10 gennaio 2019  relativo alla indicizzazione dei nominativi dei ricorrenti nominativo di XX diverse URL rinvianti ad informazioni particolarmente risalenti nel tempo, esattamente del 1993.

 

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