Diritto all’oblio, per Google basta la cancelleria del Tribunale
24 Maggio 2025
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Il cosiddetto “diritto all’oblio” nasce nel contesto dell’evoluzione dei diritti digitali in Europa come declinazione moderna del diritto alla riservatezza. Con l’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/679, meglio noto come GDPR, il legislatore europeo ha previsto esplicitamente un diritto alla cancellazione dei dati personali, definito all’articolo 17 come “diritto all’oblio”. In virtù di questa disposizione, ogni cittadino dell’Unione può richiedere di cancellare notizie da internet e perciò rimuovere informazioni personali dal web, qualora ricorrano specifiche condizioni normative. Questo diritto si esercita nei confronti di qualsiasi titolare del trattamento, siano essi soggetti pubblici o privati, inclusi siti web, motori di ricerca, archivi digitali, e piattaforme online.
Il considerando 65 del GDPR chiarisce che l’interessato dovrebbe avere la possibilità di ottenere la cancellazione dei propri dati personali, in particolare quando il trattamento non è più necessario rispetto alle finalità per le quali erano stati raccolti o trattati, oppure quando l’interessato revoca il consenso o si oppone al trattamento. La cancellazione delle informazioni personali da internet non è quindi un diritto assoluto, ma condizionato da una valutazione caso per caso, che tenga conto dell’equilibrio tra il diritto alla protezione dei dati personali e altri diritti fondamentali, come la libertà di espressione e di informazione.

Le Linee guida europee e il ruolo dei motori di ricerca
Con l’avvento del GDPR, il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB), precedentemente noto come Gruppo Articolo 29, ha adottato le Linee guida 5/2019 dedicate specificamente ai criteri per l’esercizio del diritto all’oblio nel caso dei motori di ricerca. Tali linee guida sono essenziali per comprendere in quali circostanze è legittimo deindicizzare link da Google, ovvero impedire che una ricerca effettuata a partire dal nome dell’interessato restituisca risultati contenenti dati personali ormai obsoleti, inesatti o pregiudizievoli.
Le linee guida distinguono tra due tipi di richieste: quelle relative alla cancellazione vera e propria dei dati dal sito sorgente e quelle che mirano alla sola deindicizzazione degli URL dai risultati dei motori di ricerca. In quest’ultimo caso, l’EDPB ha sottolineato che i gestori dei motori sono considerati “titolari autonomi del trattamento” e devono valutare ogni richiesta alla luce dei criteri di proporzionalità, accuratezza delle informazioni, attualità della notizia, e interesse pubblico alla loro reperibilità.
In particolare, la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea C-136/17, ha stabilito che la richiesta di deindicizzazione di dati sensibili (come opinioni politiche, religiose, stato di salute o giudizi penali) deve essere trattata con particolare cautela, imponendo un bilanciamento tra il diritto alla cancellazione e il diritto alla libertà d’informazione degli utenti. A ciò si aggiunge la sentenza C-460/20, in cui si è affermato che i motori di ricerca sono obbligati a deindicizzare i risultati manifestamente inesatti, qualora l’interessato fornisca prove affidabili dell’erroneità del contenuto.
Cancellare notizie da Google: quando è possibile?
Uno degli ambiti in cui il diritto alla cancellazione trova maggiore applicazione riguarda la possibilità di eliminare il proprio nome da Google, specialmente quando i risultati di ricerca rimandano a contenuti che ledono la reputazione o la dignità della persona. La rimozione può avvenire attraverso richiesta diretta a Google, compilando un modulo online specifico, ma spesso è necessario allegare documentazione che dimostri la non pertinenza o la lesività del contenuto indicizzato. Tuttavia, il motore di ricerca può rifiutare la cancellazione in presenza di un interesse pubblico prevalente alla notizia, ad esempio se l’interessato ricopre un ruolo istituzionale, è un professionista iscritto a un albo o è coinvolto in vicende di cronaca ancora rilevanti.
La giurisprudenza della Corte di giustizia (causa C-507/17) ha anche chiarito che Google non è obbligato a estendere la deindicizzazione a tutte le versioni mondiali del motore di ricerca, ma solo a quelle accessibili dagli Stati membri dell’UE. Questo significa che, pur ottenendo la cancellazione in Europa, il contenuto potrebbe restare visibile su versioni extra-europee, a meno che non vi sia una specifica disposizione nazionale più tutelante, come evidenziato in alcune ordinanze della Corte di Cassazione italiana.
Il diritto alla cancellazione nei confronti dei siti web e dei media
Se da un lato è possibile deindicizzare link da Google, dall’altro resta la questione cruciale della rimozione delle informazioni personali dai siti web che ne sono la fonte. Il GDPR impone al titolare del trattamento l’obbligo di valutare la richiesta dell’interessato e, in assenza di motivi prevalenti che giustifichino la conservazione, procedere alla cancellazione. In caso di mancata risposta, è possibile inoltrare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, che può ordinare al titolare del trattamento la rimozione dei contenuti.
Il problema si complica quando il sito web ospita contenuti giornalistici: in tal caso, il titolare può invocare l’esercizio legittimo della libertà di stampa. Tuttavia, anche i giornalisti sono tenuti ad aggiornare le notizie, rimuovere dati eccedenti e rispettare il principio di pertinenza. L’articolo 10 del Codice deontologico dei giornalisti afferma chiaramente che il professionista deve rispettare il diritto all’identità personale e facilitare la deindicizzazione online qualora ne ricorrano i presupposti.
Si tratta di un passaggio cruciale per la concreta attuazione del diritto alla cancellazione da internet, troppo spesso frustrato da archivi digitali obsoleti, database giudiziari non aggiornati e articoli che continuano a restare visibili anche dopo il proscioglimento dell’interessato.
La procedura semplificata in cancelleria dopo la riforma Cartabia
Un’importante novità introdotta dalla riforma della giustizia penale Cartabia, in vigore dal 1° gennaio 2023, riguarda proprio la possibilità di ottenere la deindicizzazione di contenuti giudiziari direttamente tramite la cancelleria del tribunale. L’articolo 41, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha inserito nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale il nuovo art. 64-ter, rubricato “Diritto all’oblio degli imputati e delle persone sottoposte a indagini”.
Ai sensi di questa disposizione, ogni persona nei cui confronti sia stata pronunciata una sentenza di proscioglimento, un provvedimento di archiviazione, o una sentenza di non luogo a procedere, può rivolgersi alla cancelleria del giudice che ha emesso l’atto per chiedere l’annotazione che dà diritto alla deindicizzazione dai motori di ricerca. Si tratta di una semplificazione fondamentale: non è più necessario avviare un giudizio civile o amministrativo, ma basta un’istanza formale alla cancelleria, che provvederà ad apporre l’annotazione in calce al provvedimento.
Sono previste due diverse formule, a seconda della richiesta dell’interessato. Se si intende ottenere la preclusione dell’indicizzazione, l’annotazione recita che il documento non può essere associato, sui motori di ricerca, al nome dell’istante. Se invece si richiede la vera e propria deindicizzazione, l’annotazione costituirà titolo esecutivo per ottenere la sottrazione dell’indicizzazione dei contenuti online associati al nominativo, in forza dell’art. 17 del GDPR.
È bene chiarire che si tratta di un titolo da far valere nei confronti dei motori di ricerca, con valore giuridico pieno, pur restando ferma la discrezionalità di questi ultimi nei casi in cui vi sia un interesse pubblico prevalente alla permanenza delle informazioni.
Questa procedura rappresenta oggi uno strumento essenziale per chi ha subìto un procedimento penale e ne è uscito con un esito favorevole. Permette infatti di eliminare il proprio nome da Google in relazione a fatti giudiziari superati, in tempi rapidi e senza costi eccessivi. Tuttavia, resta da chiarire il coordinamento tra la nuova procedura nazionale e le disposizioni comunitarie, soprattutto sul piano dell’extraterritorialità: secondo l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 34658/2022, l’Italia può legittimamente richiedere che la deindicizzazione si estenda anche alle versioni extraeuropee del motore di ricerca, ma ciò dipenderà dall’effettiva collaborazione dei soggetti destinatari.
Un diritto fondamentale, ma non assoluto
In conclusione, il diritto alla cancellazione previsto dall’art. 17 del GDPR rappresenta uno strumento centrale nella difesa della dignità personale nell’era digitale. Esso consente di cancellare notizie da Google, eliminare informazioni personali dal web, e richiedere la deindicizzazione degli URL associati al proprio nome. Tuttavia, si tratta di un diritto che va bilanciato con altri valori costituzionalmente garantiti, come la libertà di stampa e il diritto dei cittadini a essere informati.
In tale ottica, il ruolo del Garante Privacy, delle Corti europee, dei motori di ricerca, e anche della stampa professionale, diventa fondamentale per assicurare un equilibrio dinamico e ragionevole tra i diritti in gioco. Solo un’applicazione coerente, aggiornata e rispettosa dei principi di necessità, proporzionalità e trasparenza potrà garantire una reale protezione della reputazione online, in un mondo in cui ogni contenuto, una volta pubblicato, rischia di essere eterno.
Diritto all’oblio, cancellazione di notizie da Google: 12 domande frequenti che ti potrebbero interessare
1. Cos’è il diritto alla cancellazione secondo il GDPR?
È il diritto dell’interessato, sancito dall’art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679, di ottenere la cancellazione dei propri dati personali quando non sono più necessari o se il trattamento è illecito.
2. Qual è la differenza tra cancellazione e deindicizzazione?
La cancellazione comporta la rimozione del dato dal sito che lo ospita, mentre la deindicizzazione elimina la visibilità del link dai motori di ricerca, pur lasciando intatto il contenuto originale.
3. Come posso cancellare una notizia da Google?
È possibile inviare una richiesta di deindicizzazione tramite il modulo dedicato di Google, allegando documentazione che provi l’inattualità, l’inesattezza o l’illiceità della notizia.
4. Posso far rimuovere articoli che parlano di un processo in cui sono stato assolto?
Sì. Con la riforma Cartabia, puoi chiedere alla cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza l’annotazione per la deindicizzazione, ai sensi dell’art. 64-ter disp. att. c.p.p.
5. Quanto tempo ho per richiedere la deindicizzazione dopo una sentenza di proscioglimento?
La legge non impone un termine perentorio, ma è opportuno agire entro pochi giorni dalla pubblicazione del provvedimento, come suggerito dalla prassi e dalle linee guida applicative.
6. Il motore di ricerca è obbligato ad accogliere la mia richiesta?
Non sempre. Google e altri motori valutano caso per caso, anche in base al ruolo pubblico dell’interessato e all’interesse generale alla permanenza della notizia.
7. Se Google rifiuta la mia richiesta, a chi posso rivolgermi?
Puoi presentare un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali oppure avviare un ricorso giurisdizionale ai sensi dell’art. 79 GDPR.
8. Posso cancellare il mio nome da tutti i motori di ricerca?
No. Puoi richiedere la deindicizzazione da ciascun motore separatamente. La legge UE impone l’obbligo solo sulle versioni europee del motore, non su quelle extra-UE.
9. È possibile deindicizzare contenuti da siti giornalistici?
Solo se il contenuto è inesatto, obsoleto o non più proporzionato. La libertà di stampa prevale in presenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla notizia.
10. La richiesta di cancellazione può essere fatta da un avvocato?
Sì. È consigliabile farsi assistere da un legale esperto in privacy digitale per valutare i presupposti e redigere un’istanza efficace e documentata.
11. Cosa posso fare se la cancelleria del tribunale non appone l’annotazione?
In caso di inerzia o rifiuto, è possibile agire con un ricorso per ottemperanza al TAR, trattandosi di un provvedimento amministrativo esecutivo.
12. La deindicizzazione è definitiva?
Sì, ma può essere revocata se mutano le condizioni originarie. Inoltre, nuovi contenuti simili potrebbero essere indicizzati nuovamente e richiedere ulteriori interventi.

