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Diritto all’oblio: quando il trattamento è necessario per la libertà d’informazione

Diritto all’oblio: quando il trattamento è necessario per la libertà d’informazione

By Avv. Ludovica Marano

Cyber Lex
Cancelliamo i Dati Indesiderati
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Il diritto all’oblio si configura quale diritto atto a rimuovere dal web i propri dati personali. Al fine di osservare il diritto all’oblio nei confronti dell’interessato, il Titolare delle informazioni personali che sono state diffuse pubblicamente su un sito web o una pagina, che abbiamo però contenuto pregiudizievole, ha l’obbligo di informare della richiesta di cancellazione altri titolari che trattato allo stesso modo i dati personali cancellati. Sul punto, ai sensi dell’art. 17 par. II del GDPR si fa riferimento a “qualsiasi link, copia o riproduzioni”.

La CGUE ha stabilito inoltre che una richiesta di deindicizzazione trovava fondamento nel diritto di rettifica o cancellazione e nel diritto di opposizione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 12 e 14 della direttiva.

Spesso la cancellazione dei dati personali o delle notizie pregiudizievoli non è sempre possibile, infatti vi è un limite a questa, ad esempio quando la notizia, per le qualità soggettive dell’interessato, (soggetto notorio, esponente di forza politica etc.), risulta essere utile alla soddisfazione dell’interesse storiografico della collettività.Il diritto all’oblio, dunque, non è sempre esercitabile, una limitazione è proprio la libertà di informazione. Ciò posto, l’eccezione di cui sopra è contenuta nell’art. 17 par. 1 del GDPR e deve essere interpretata nell’ambito delle caratteristiche che definiscono la cancellazione. Dando una veloce lettura alla norma sopra riportata è facile notare come la disposizione si riferisce proprio ai Titolari del trattamento dei dati personali, i quali, una volta accertato che le condizioni per la rimozione dei link lesivi e delle notizie, siano rispettati hanno “l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali” dal web. 

Il bilanciamento del diritto all’oblio del singolo e la libertà di espressione 

Importante tassello in seno al bilanciamento di interessi contrapposti rispetto alla rimozione di notizie dal web è sicuramente la nota sentenza della CGUE Costeja, che ha stabilito che il trattamento effettuato da un fornitore di motore di ricerca può̀ incidere significativamente sui diritti fondamentali alla vita privata e sulla tutela dei dati laddove la ricerca venga posta in essere con l’utilizzazione del nome di un interessato. Dunque, nella valutazione dei diritti e delle libertà poste in capo alle arti contrapposte, da una parte il singolo interessato delle notizie pregiudizievoli e dall’altro la collettività con l’interesse di avere libero accesso a tutte le informazioni che la rete internet fornisce, la Corte ha stabilito l’interpretazione che di seguito si riporta integralmente “se indubbiamente i diritti della persona interessata tutelati da tali articoli prevalgono, di norma, anche sul citato interesse degli utenti di Internet, tale equilibrio può nondimeno dipendere, in casi particolari, dalla natura dell’informazione di cui trattasi e dal suo carattere sensibile per la vita privata della persona suddetta, nonché dall’interesse del pubblico a disporre di tale informazione, il quale può variare, in particolare, a seconda del ruolo che tale persona riveste nella vita pubblica”

L’interpretazione della Corte sul bilanciamento degli interessi contrapposti in tema di diritto all’oblio

A ben vedere l’analisi interpretativa che la Corte di giustizia Europea fornisce in tema di cancellazione e deindicizzazione, che qui si ricorda avere lo stesso effetto pratico della prima, implica che il Titolare del trattamento valutando le richieste di rimozione di notizie dal web devono tenere conto degli effetti di una eventuale decisione di accoglimento sull’accesso delle informazioni a parte degli utenti digitali. L’impatto de quo non comporta necessariamente il rigetto della richiesta di deindicizzazione; invero, come dice anche la Corte, una simile ingerenza nei diritti fondamentali dell’interessato deve essere giustificata dall’interesse predominante del pubblico ad avere accesso all’informazione.

La legittimità della diffusione delle informazioni

Sempre nell’ambito della pronuncia della Corte, è stato definito che il diritto alla protezione dei dati personali non è un diritto assoluto, ma deve essere sempre considerato in relazione alla propria funzione sociale tanto da essere bilanciato con gli altri diritti fondamentali, tenendo conto del principio di proporzionalità. A riprova di ciò è stato chiarito che a seconda delle circostanze del caso, i Titolari del trattamento possono rifiutare la deindicizzazione di un contenuto laddove possano dimostrare che l’inclusione di un simile contenuto nell’elenco di risultati è strettamente necessario per la tutela della libertà di informazione degli utenti di Internet e dell’interesse storiografico della collettività.

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