EU General Data Protection Regulation GDPR - Diritto di Cancellazione +39.06.39754846

Eliminare notizie penali da Google: cosa succede in caso di indulto

Eliminare notizie penali da Google: cosa succede in caso di indulto

By Avv. Ludovica Marano

Cyber Lex
Cancelliamo i Dati Indesiderati
Tel. 06 39754846

Il termine diritto all’oblio viene inteso come quel particolare facoltà di disporre dei propri dati personali; con il termine disposizione, invece, si intende, la rimozione dei dati o delle notizie, delle URL, di articoli sul web che sono di pubblico dominio relativi al soggetto interessato. Laddove si presentano queste ipotesi, cioè di necessità di rimozione dei dati pregiudizievoli, quando ci si accosta alla sfera della privacy di un soggetto, e soprattutto nella ipotesi in cui si utilizzi l’espressione diritto all’oblio, si fa riferimento alla facoltà dell’interessato ad essere dimenticato o non essere più collegato ad una determinata notizia che lo riguarda, la quale può creargli disagio.  Nella maggior parte dei casi, gli episodi per cui si richiede il diritto all’oblio sono per lo più connessi ad avvenimenti di natura giudiziaria penale. Un esempio sono le vicende che riguardano omicidi, reati tributari ovvero casi di pedofilia, in tali casi è chiaro che il soggetto interessato, indagato o imputato che sia, soprattutto se intervenuta una pronuncia assolutoria non voglia più essere accostato alla vicenda storica, tanto da avere la possibilità di assumere come riabilitato la propria reputazione online, che chiaramente, si riverbera su quella professionale e fisica in generale.

Il passo da gigante della riforma Cartabia

La riforma Cartabia interviene sull’art. 154 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, stabilendo che le prescrizioni delle sentenze favorevoli al prevenuto vengano comunicate al Garante privacy, costituendo altresì titolo per l’emissione senza ritardo di un provvedimento di deindicizzazione dalla rete internet dei contenuti negativi che derivano dal procedimento penale e comprendenti i dati personali dell’accusato. 

Il provvedimento del Garante in merito ai casi di indulto

La vicenda che ha interessato questo provvedimento del Garante richiama un fatto avvenuto circa 15 anni orsono; la vicenda ha interessato un procedimento giudiziario conclusosi nel 2009 con un indulto. Preliminarmente è utile chiarire che l’indulto è un provvedimento generale emesso dall’Autorità Giudiziaria, che causa l’estinzione della pena. La ragione di questo particolare istituto è ravvisata nell’esigenza di opportunità politica e pacificazione sociale ai sensi dell’art. 174 c.p. Tornando alla vicenda considerata pregiudizievole, l’interessato soggetto dell’indulto ha chiarito come i due articoli pubblicati sulla propria vicenda avessero esaurito la loro attività di cronaca, e che dunque il permanere della notizia sul web avrebbe, allo stato, causato solo gravi danni al soggetto ed alla propria reputazione professionale. I presupposti della non rimozione della notizia, secondo l’indultato, non sussistono e per questo ne ha chiesto la cancellazione avvalendosi del reclamo al Garante Privacy.

Il bilanciamento delle notizie in rete, tra interesse pubblico e privato

Caposaldo del diritto all’oblio è certamente l’art. 17 del GDPR, il quale chiarisce che, in ogni caso, deve essere attuato un bilanciamento tra l’interesse collettivo storiografico e quello privato del soggetto che richiede la rimozione. Dunque, la notizia riportata deve essere valutata attraverso il giusto bilanciamento tra il diritto all’informazione e il diritto alla riservatezza ai sensi degli artt. 2, 3 e 13 Cost, e, come affermato dalla Corte di Cassazione, ognuno “ha diritto che una notizia, a sé relativa, pur legittimamente diffusa, non resti esposta a tempo indeterminato alla possibilità di nuova divulgazione”. 

Le motivazioni di Google

Secondo Google non può incorrere la rimozione delle URL poiché la notizia ancora estende quell’interesse generale alla reperibilità della vicenda, che risiede nella circostanza che gli URL di cui si pretende la rimozione assolvono. Invero, questi riproducono informazioni riguardanti procedimenti penali per truffa e peculato, per i quali il reclamante veniva comunque condannato e poi interessato dall’indulto. Per Google le richieste di deindicizzazione queste particolari tipologie di notizie, i reati gravi devono essere trattate con estrema cautela, potendosi, come sottolineato dalle Linee Guida del WP29, “considerare la deindicizzazione di risultati di ricerca relativi a reati minori accaduti molto tempo fa”, mentre il diritto all’oblio non sussiste rispetto a “reati più gravi” e meno risalenti.

Questa circostanza riprende il fatto secondo cui il diritto all’oblio non può essere beneficiato laddove il procedimento penale presuppone un accertamento di colpevolezza dell’imputato.

Cosa dice il Garante

Il Garante Privacy, autorità deputata al controllo della regolamentazione dei dati personali, chiarisce che anche in considerazione del punto n. 13 delle Linee Guida, viene determinato con specifico riferimento alle richieste di deindicizzazione di notizie relative a reati, l’esigenza di tenere in particolare conto la gravità dei reati ed il decorso del tempo dal loro verificarsi, proponendo un giusto bilanciamento tra i due. Gli URL oggetto dei reclami, dice il Garante nel predetto provvedimento, rimandano, ad informazioni reperibili solo su alcuni blog, ed interessanti una vicenda giudiziaria risalente e conclusasi nel 2009 di non eccezionale rilievo. Il reclamo per questi motivi è da considerarsi fondato e il Garante, dunque, “ingiunge a Google LLC di disporre la rimozione quali risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo dell’interessato, nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento”.

Network Syrus