Gli effetti della deindicizzazione sulle notizie presenti sul web

5 Ottobre 2022
Cancelliamo i Dati Indesiderati
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La conservazione per un tempo indefinito dei dati attraverso le ricerche Google consta all’interessato della notizia dannosa per la reputazione dell’interessato e la impossibilità, prima della sentenza Costeja, di obliare le proprie colpe passate e di rimando non consentirgli di ricostruirsi una nuova identità sociale. Per limitare la problematica, che notoriamente prende il nome di diritto all’oblio, Google ha messo a disposizione alcune tutele per colui che voglia rimuovere notizie dalle ricerche Google, anche a discapito dell’interesse storiografico cui le notizie stesse si fanno portavoce.
La normativa di riferimento
L’articolo 17 del GDPR chiarisce proprio in riferimento alla deindicizzazione, alla stregua della rimozione delle notizie dal web, come l’interessato abbia il diritto ad avere ,dal titolare del trattamento, che può essere anche motore di ricerca, l’eliminazione di quelle notizie, immagini, URL che contengano dati personali o che possano renderlo identificabile e possano comportare loro un pregiudizio. In particolare, l‘articolo 17, par. 1 del regolamento individua proprio come primo motivo per la cancellazione delle informazioni lesive, il venir meno della necessità di conservare i dati personali di una persona laddove siano cambiate le finalità per cui il trattamento era stato compiuto. La norma., infatti fa espresso riferimento, ai casi in cui “le informazioni personali siano inesatte o non aggiornate a causa del trascorrere del tempo”.
L’automatismo della deindicizzazione
Nell’immaginario collettivo, si crede che la deindicizzazione sia automatica tanto è vero che molti non sono a conoscenza delle potenzialità di una richiesta di deindicizzazione o di rimozione dal web delle notizie pregiudizievoli. Quello che c’è da sapere è che, però, la deindicizzazione non è automatica, a meno che non si guardi alla riforma Cartabia per la quale tanto si è ottenuto in sede di diritto all’oblio. Per poter operare la cancellazione sarà comunque necessario un bilanciamento tra la tutela della privacy del soggetto singolo per cui il diritto viene leso e gli interessi degli utenti in senso di diritto storiografico di poter liberamente avere accesso alle notizie in rete.
La differenza con la cancellazione dal web
La deindicizzazione, come detto, comporta lo stesso effetto pratico della rimozione delle notizie dal web, poiché gli utenti che navigano in rete non avranno più accesso direttamente al contenuto digitando il nome o il cognome della persona interessata, tuttavia per leggere quel determinato contenuto dovranno portarsi sul sito – in questo caso – della testata giornalistica e cercare da soli l’articolo desiderato. Anche la Giurisprudenza nazionale si è espressa in merito alla deindicizzazione chiarendo, attraverso la promulgazione di una ordinanza, risalente all’anno 2020, che “non è corretto individuare l’insorgere del diritto all’oblio come conseguenza automatica del decesso del soggetto interessato. Allo stesso modo il mero trascorrere del tempo non comporta, da solo, il venir meno dell’interesse storiografico della vicenda di cronaca, criterio che, se opzionato comporterebbe la non pertinenza di scopo di ogni archivio di stampa, cartaceo o informatico che sia”.