La normativa del diritto all’oblio in breve

13 Gennaio 2022
Cancelliamo i Dati Indesiderati
Tel. 06 39754846
A livello normativo, per far fronte a questi problemi, nel 2016 è stato introdotto il nuovo Codice della Privacy con il Regolamento (UE) nr. 679/2016, anche definito come GDPR – letteralmente General Data Protection Regulation, in materia di protezione dei dati personali il quale attraverso l’art. 17 introduce degli importanti strumenti a tutela del diritto all’oblio anche conosciuto come il diritto all’essere dimenticati o anche diritto alla cancellazione. Ma, prescindendo dalla cancellazione delle notizie che ci riguardano attraverso il beneficio del diritto all’oblio, come possiamo fare, invece, per rimuovere o quantomeno per segnalare un contenuto a Google che riteniamo violativo delle linee guida imposte dal motore di ricerca. Vediamo insieme.
Il GDPR, tra deindicizzazione e cancellazione
Il GDPR ha previsto in ogni caso che il diritto alla deindicizzazione ed alla rimozione delle informazioni obsolete e pregiudizievoli possa essere esercitato solo alla presenza di alcuni presupposti tassativi, purchè questi rispettino i diritti fondamentali in gioco. In primo luogo il diritto all’oblio del singolo interessato, il quale assume carattere di diritto fondamentale sempre più preminente, anche in relazione alle recenti riforme, quali la riforma Cartabia; ancora tale diritto del singolo deve essere bilanciato necessariamente con l’interesse collettivo ad essere informati sulle vicende di cronaca, che si traduce in un più generale interesse storiografico della notizia presentata e diffusa in rete. Orbene tale diritto alla deindicizzazione ed alla rimozione dei dati personali da internet può essere esercitato ogni volta che il trattamento dei dati personali sia illegittimo, non più attuale o necessario e che sia effettuato in assenza del consenso dell’interessato.
Quali sono i presupposti per l’esercizio del diritto all’oblio secondo la normativa vigente
I presupposti per l’esercizio del diritto all’oblio, che qui si ricorda avere effetti differenti rispetto a quelli della deindicizzazione, sono quindi utilizzabili anche al diritto a deindicizzare i propri dati personali dai risultati del motore di ricerca come Google. Nonostante ciò, tale diritto incontrerà il limite dell’interesse pubblico alla permanenza in rete delle informazioni personali, dovendosi avere un contemperamento delle esigenze in gioco sia del singolo che dovrà necessariamente soccombere di fronte a quello superiore della collettività.
Quando il diritto all’oblio e la deindicizzazione non possono essere attuati secondo la normativa
Una prima eccezione al diritto al beneficio del diritto alloblio riguarda la situazione che interessa la notizia in maniera pregnante invero laddove questa sia presumibilmente pregiudizievole, ma si stia attuando il diritto alla libertà di espressione e di informazione costituzionalmente garantito, la stessa non può essere rimossa, poiché nel bilanciamento degli interessi il secondo è più forte del primo. Ancora, la seconda eccezione riguarda le fattispecie in cui il trattamento è necessario per l’adempimento di un obbligo legale, anche in questo cosa quando il trattamento è obbligatorio per adempiere ad un obbligo indetto dal Tribunale o da una Autorità, le informazioni personali non possono essere cancellate. Altra eccezione riguarda motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica e gli scopi di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o scopi statistici, nella misura in cui questi possano compromettere in maniera grave il raggiungimento degli obiettivi di tale trattamento, si pensi ad esempio al monitoraggio dei contagi da Covid-19. La normativa vigente, attuata attraverso il combinato di sposto di linee guida e Regolamento sulla protezione dei dati, ricordano che, in un processo di deindicizzazione delle notizie dal motore di ricerca, le informazioni restano in ogni caso accessibili allorquando si utilizzano altri termini di ricerca.