Opuscolo del Garante della Privacy: Guida all’applicazione del GDPR

26 Giugno 2023
Cancelliamo i Dati Indesiderati
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Negli ultimi decenni, l’avanzamento delle tecnologie digitali ha trasformato profondamente la nostra vita quotidiana, offrendoci opportunità senza precedenti di comunicazione e accesso alle informazioni. Tuttavia, con l’aumento della connettività e la crescente raccolta di dati personali, è emersa una questione fondamentale: la tutela della privacy e il diritto all’oblio in rete. Questi principi essenziali rappresentano i pilastri di una società digitale equilibrata, che rispetti la dignità umana e il diritto alla riservatezza individuale.
La privacy come diritto fondamentale
La privacy ad oggi, alla luce delle affermazioni che sono state riportate nel paragrafo precedente, viene considerato quale diritto fondamentale alla stregua del diritto alla personalità. Invero, il diritto all privacy affonda le proprie radici nella dignità umana. Volendo scorciarci di pensare ermeneuticamente, garantire la privacy significa preservare la capacità delle persone di controllare le proprie informazioni personali e di decidere come vengono utilizzate e divulgate.
Nella società digitale, appunto, nella quale le informazioni sono facilmente accessibili e riproducibili, diventa ancora più importante proteggere la privacy dei singoli individui. La privacy, dunque, appare cruciale per l’autonomia individuale, il libero sviluppo della personalità e l’esercizio dei diritti civili.
Senza un adeguato rispetto della privacy, gli individui possono sentirsi minacciati, controllati o esclusi, limitando la loro libertà di espressione e di pensiero. Inoltre, la violazione della privacy può portare a gravi conseguenze, come il furto di identità, il cyberbullismo o la discriminazione basata su dati sensibili.
Il diritto all’oblio: la necessità di cancellare il passato
A questo punto è bene chiarire un altro aspetto del diritto alla privacy, la possibilità di cancellare i propri dati personali dal web, c.d. diritto all’oblio introdotto con la sentenza Costeja e successivamente con il GDPR. Questo concetto si riferisce alla possibilità di eliminare notizie dal web, richiedere la rimozione di informazioni personali obsolete, non più rilevanti o inesatte, presenti su internet.
Il diritto all’oblio svolge un ruolo fondamentale nel permettere alle persone di rimuovere dagli archivi digitali eventi passati che possono pregiudicare la loro reputazione o la possibilità di ottenere opportunità future. Senza il diritto all’oblio, le informazioni personali possono restare accessibili a tempo indefinito, mantenendo viva la memoria di errori passati o situazioni superate.
Questo può causare danni permanenti alle vite delle persone, limitando le loro prospettive di lavoro, relazioni personali e partecipazione alla società. Il diritto all’oblio, dunque, è uno strumento essenziale per consentire il cambiamento, il progresso e la riabilitazione delle persone nel contesto digitale.
L’opuscolo del Garante privacy sulla protezione dei dati personali: il consenso al trattamento
Nell’opuscolo del Garante privacy che spiega il funzionamento del GDPR viene chiarito come ogni utilizzo di dati personali deve essere giustificato da una base legale adeguata. Secondo l’articolo 6 del Regolamento, sono identificati i seguenti fondamenti legali per il trattamento liceo dei dati: il consenso dell’individuo interessato, l’adempimento di obblighi contrattuali, il rispetto di obblighi di legge a cui il titolare dei dati è soggetto, la tutela degli interessi vitali dell’individuo interessato o di terzi, l’interesse pubblico o l’esercizio di pubblici poteri da parte del titolare dei dati e l’interesse legittimo predominante del titolare dei dati o di terzi ai quali i dati vengono comunicati.
A questo proposito si fa presente come il consenso richiesto all’interessato deve essere libero, specifico, informato e inequivocabile in tutte le circostanze. Non è consentito ottenere il consenso in modo tacito o presunto, come ad esempio attraverso caselle preselezionate su un modulo. Il consenso deve essere manifestato attraverso una dichiarazione o un’azione positiva inequivocabile, come indicato nei considerando 39 e 42 del Regolamento.