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Ultime sentenze diritto all’oblio e GDPR: cancellare notizie da internet

Ultime sentenze diritto all’oblio e GDPR: cancellare notizie da internet

By miriamp

Cyber Lex
Cancelliamo i Dati Indesiderati
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La rimozione di risultati di ricerca che danneggiano la propria reputazione può avvenire anche nel caso in cui non siano utilizzati direttamente il nome e cognome dell’interessato, ma anche parole chiave specificamente identificative della persona, tramite le quali risultano reperibili risultati dannosi, eccessivi, irrilevanti, non più adeguati e non più di interesse pubblico sull’interessato. È quanto è stato deciso dal Garante della Privacy in una delle ultime sentenze diritto all’oblio e GDPR: cancellare notizie da internet, talvolta, può infatti risultare difficile di fronte ad un rifiuto da parte del motore di ricerca di riconoscere la tutela delle proprie informazioni personali in situazioni che non seguono alla lettera le linee guida vigenti in Europa. Vediamo in particolare questo caso che si è concluso il 22 luglio 2021, con un provvedimento preso dal Garante della Privacy e pubblicato sul suo sito ufficiale (per maggiori informazioni, vedi anche: Diritto all’Oblio Google, leggi questo interessante recente provvedimento del Garante e Come Navigare nel Sito del Garante della Privacy).

Il caso: richiesta a Google di rimozione di contenuti non aggiornati e non più pertinenti

Il caso esaminato in questo articolo vede l’interessato richiedere a Google la rimozione di post scritti da anonimi 10 anni prima e che facevano riferimento ad una vicenda giudiziaria di altri 10 anni prima, quindi ormai risalente a 20 anni prima in totale. Tali post si riferivano ad una vicenda di giudizio assolutorio in cui egli investì solo il ruolo di testimone, mentre nel giudizio di appello egli non fu nemmeno coinvolto. Tali contenuti erano quindi ormai, a detta dell’interessato e del suo legale, obsoleti e non pertinenti, oltre ad essere palesemente diretti a screditarlo in quanto contenevano commenti ed insinuazioni anonime sul proprio conto, espressioni di giudizio rese dall’autore e mai oggetto di accertamento giudiziario. 

Richiesta di rimozione: il rifiuto di Google e il provvedimento opposto del Garante

Di fronte a tale richiesta dell’interessato, Google ha dichiarato inammissibile la richiesta in quanto gli URL di cui veniva chiesta la rimozione risultavano reperibili tramite chiavi di ricerca che non fossero il suo nome e cognome, ma altre parole chiave diverse; inoltre, Google affermava come per alcuni URL l’interesse per la collettività fosse ancora valido, considerato il ruolo pubblico svolto dall’interessato e il suo coinvolgimento in tale vicenda. A seguito di questo rifiuto, l’interessato ha però contestato la decisione di Google: in merito al primo punto, in particolare, ha affermato invece che le parole chiave erano specificamente identificative della sua persona. Facendo ricorso al Garante della Privacy, dunque, ha visto ritenere fondata la sua richiesta di deindicizzazione: l’autorità stessa, infatti, ha ritenuto come l’interessato che tale deindicizzazione dovesse essere eseguita su tutti gli URL indicati nell’atto di reclamo, in quanto reperibili attraverso una ricerca “a partire dal nome”, dove la ricerca limitata esclusivamente al semplice nome e cognome significherebbe di fatto negare tutela all’interessato e quindi deve essere estesa, se rimanda in modo inequivocabile alla stessa persona. Inoltre, gli esiti riportati nei post anonimi erano stati ormai superati in una successiva sentenza in cui era assente il coinvolgimento dell’interessato: pertanto, tali informazioni risultavano ormai obsolete e non più pertinenti, motivo per cui potevano essere deindicizzate e non più connesse alla sua persona. 

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