Cancellare i dati del fallimento dal casellario giudiziale

7 Aprile 2022
Cancelliamo i Dati Indesiderati
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Nell’ultimo decennio la crescente digitalizzazione della vita di ognuno di noi ha comportato diversi cambiamenti, soprattutto rispetto al modo di cercare e trovare informazioni riguardo alle persone che ci circondano.
Google, il più noto motore di ricerca, permette agli utenti il facile reperimento e molto veloce di informazioni su un qualsivoglia avvenimento ed una determinata persona attraverso parole chiave e query. Il database di Google, seppur utile, in alcuni casi risulta essere deleterio per tutti quei soggetti che sono stati interessati da accadimenti pregiudizievoli.
Il mantenimento per un tempo ultroneo dei dati attraverso le ricerche Google consta all’interessato della notizia pregiudizievole, la quasi impossibilità di obliare le proprie colpe passate e di rimando non consentirgli di ricostruirsi una nuova identità sociale.
Il diritto all’oblio può bene essere accostato ai dati di un fallimento, per cui un soggetto non vuole essere più associato a quel brutto incidente di percorso che ha avuto durante il corso della sua vita.
In primo luogo diamo un’occhiata in questo articolo all’istituto della c.d. riabilitazione civile.
Cosa si intende per riabilitazione civile del fallito
La riabilitazione civile del fallito poggia le sue basi nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267, cioè la Legge Fallimentare, ai sensi degli articoli da 142 a 145 e 241.
La riabilitazione civile interrompe le incapacità personali che colpiscono il fallito per effetto della sentenza dichiarativa di fallimento nonché la conseguente iscrizione nel pubblico registro dei falliti.
Un altro effetto di non poco conto del procedimento di riabilitazione è sicuramente quello che prevede l’estinzione del reato di bancarotta semplice, ai sensi dell’art. 241 della Legge Fallimentare. Invero, se vi è già stata condanna penale la riabilitazione civile ne fa cessare l’esecuzione e gli effetti, analogamente a quanto accade con il provvedimento di amnistia.
Sostanzialmente, attraverso la sentenza di riabilitazione civile il Giudice ordina la rimozione del fallito richiedente dal pubblico registro dei falliti.
Cancellazione del fallito dal casellario giudiziale
Il soggetto che fallisce viene iscritto automaticamente nel casellario giudiziale civile. L’iscrizione de qua comporta, per questo soggetto sottoposto a fallimento una serie di conseguenze, diverse di carattere negativo, per fare un esempio: l’impossibilità di aprire conti correnti bancari, anche dopo anni dalla chiusura del fallimento stesso.
Chi fallisce oggi però può chiedere di evitare di essere iscritto nel registro civile attraverso la c.d. esdebitazione. Che cosa accade invece per chi è fallito anni fa? Ebbene questo soggetto non potrà chiedere né l’esdebitazione, né la riabilitazione di cui sopra. Invero, egli dovrà fare richiesta di cancellazione della sua iscrizione dal casellario giudiziale.
Al fine di avere risposta positiva per la rimozione dell’iscrizione, è necessario fare un ricorso al giudice penale, non quello civile come ci si potrebbe aspettare, del luogo in cui è nato il fallito, producendo il certificato di chiusura del fallimento.
Il procedimento viene svolto in camera di consiglio ai sensi degli artt. 666 ss cod. c.p.p. ed è necessaria l’assistenza di un avvocato.