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Diritto all’oblio: cosa si intende per deindicizzazione delle notizie

Diritto all’oblio: cosa si intende per deindicizzazione delle notizie

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Il diritto all’oblio, introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 17 del Regolamento (UE) nr. 679/2016 sulla protezione dei dati personali, anche conosciuto come GDPR, si concretizza nel diritto ad essere dimenticati. La norma di cui sopra determina una serie di cause alla presenza delle quali il soggetto interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento l’eliminazione delle notizie pregiudizievoli allo stesso relative senza margini di ritardo. Un esempio in questo senso è quello classico: un soggetto può richiedere la cancellazione del proprio nome da Google o anche la rimozione dalle notizie dalle ricerche Google, nel caso in cui i propri dati personali non risultano essere più necessari  per lo scopo per i quali venivano conseguiti o trattati o quando si sia revocato il consenso al trattamento o quando ancora i dati siano stati raccolti in maniera illecita.

Oggi, il diritto all’oblio è stato oggetto di riforma Cartabia sul processo penale, la quale determina l’ottenimento automatico della cancellazione dal web delle notizie de qua laddove sia incorso un provvedimento dell’autorità giudiziaria di assoluzione piena.

Per gli effetti della sentenza Costeja e rispetto alla definizione che viene fornita sul punto dall’art. 17 del GDPR si evince con chiarezza cosa si intenda per diritto all’oblio. Preliminarmente è utile chiarire che con la nuova introduzione del codice della privacy del 2016, che è stato poi modificato, viene introdotto un nuovo diritto fondamentale: quello all’oblio. Il termine indica sostanzialmente il diritto del richiedente a che i nostri dati e le nostre informazioni personali siano dimenticate o non più associati ad un certo contenuto, il quale sia pregiudizievole per l’interessato.

La rimozione dei dati intesa però non sempre viene operata dai motori di ricerca né tantomeno dai responsabili delle pagine, nel gergo informatico definito webmaster, sui cui spazi virtuali vengono caricati i contenuti lesivi della reputazione online dell’interessato.

Una forma di equo bilanciamento o un effetto placebo?

La deindicizzazione, anche se non produce i medesimi effetti caducatori della cancellazione, poiché non rimuove da qualsivoglia sito le notizie pregiudizievoli, praticamente addiviene agli stessi effetti sul piano della non visualizzazione. Una sorta di effetto placebo per coloro che patiscono un pregiudizio rispetto ad una notizia online. 

La funzione della deindicizzazione

Orbene, per mezzo della deindicizzazione non si fa altro che rimuovere le informazioni relative ad un determinato soggetto dalle query delle ricerche del browser. Più dettagliatamente, la notizia è in ogni caso visibile ai soli utenti che si collegheranno direttamente sulla pagina in cui è ospitata la notizia pregiudizievole. Pertanto, laddove gli  utenti dovessero scrivere nella barra delle ricerche Google il nome ed il cognome dell’interessato, non troveranno più alcun link che rimanda all’articolo pregiudizievole, pur continuando lo stesso ad esistere.

La forma più concreta di diritto all’oblio

Oggi, il diritto all’oblio infatti si concretizza maggiormente proprio attraverso la deindicizzazione. La deindicizzazione viene preferita alla totale rimozione, poiché ha l’effetto di nascondere le informazioni lesive correlate al nominativo dell’interessato piuttosto che cancellarle definitivamente dal web. Si comprende come il diritto alla deindicizzazione venga comunque connesso in maniera stretta e rigida al diritto all’oblio, tanto che laddove il trattamento dei dati personali è illecito l’interessato può chiedere direttamente il nascondimento tramite la deindicizzazione.

La deindicizzazione nel Regolamento sulla protezione dei dati personali

Il GDPR che ha previsto al diritto alla deindicizzazione di essere esercitato in presenza di alcuni presupposti tassativi, sempre rispettando i diritti fondamentali: il diritto all’oblio del singolo interessato nonché l’interesse collettivo ad essere informati sulle vicende di cronaca. Presupposti per l’esercizio del diritto all’oblio, definiti nel paragrafo iniziale del medesimo articolo, sono quindi intercambiabili anche per il diritto alla deindicizzazione dei dati personali. Tuttavia, siffatto diritto incontrerà, sempre, il limite dell’interesse storiografico alla permanenza in rete delle informazioni personali, dovendosi tenere un contemperamento rispetto alle esigenze in gioco sia del singolo che della collettività, il primo sempre soccombente in relazione al secondo.

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