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Cancellare notizie da internet: le linee guida del Garante della Privacy

Cancellare notizie da internet: le linee guida del Garante della Privacy

By Avv. Ludovica Marano

Cyber Lex
Cancelliamo i Dati Indesiderati
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Il diritto all’oblio nasce con la sentenza Costeja e si sviluppa sino ad oggi attraverso la positivizzazione della Riforma Cartabia. Il diritto all’oblio è quel diritto idoneo a cancellare dal web i propri dati personali. Per far si che il diritto all’oblio venga posto in essere è necessario che il Titolare delle informazioni personali che sono state diffuse pubblicamente su un sito web o una pagina, che abbiamo però contenuto pregiudizievole, ha l’obbligo di informare della richiesta di cancellazione altri titolari che trattato allo stesso modo i dati personali cancellati. Sul punto, ai sensi dell’art. 17 par. II del GDPR si fa riferimento a “qualsiasi link, copia o riproduzioni”.

La CGUE ha stabilito inoltre che una richiesta di deindicizzazione trovava fondamento nel diritto di rettifica/cancellazione e nel diritto di opposizione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 12 e 14 della direttiva.

Non è infrequente che la rimozione di alcuni dati personali posti in essere in rete o anche di quelle notizie pregiudizievoli non sia affatto facile, infatti vi è un limite alla cancellazione delle notizie, per fare un esempio, non è possibile laddove la notizia, per le qualità soggettive dell’interessato, (soggetto notorio, esponente di forza politica etc.), risulta essere utile alla soddisfazione dell’interesse storiografico della collettività.

Il diritto alla deindicizzazione come corollario esecutivo del diritto all’oblio

Il diritto alla deindicizzazione viene spesso connesso ed associato in maniera molto stretta al diritto all’oblio, tanto è vero che quando il trattamento dei dati personali è illecito in punto dei principi previsti dal GDPR monchè all’adeguamento del Codice della privacy, il soggetto che ne abbia interesse può chiedere, non la cancellazione, ma la deindicizzazione dei propri dati da Google. Il GDPR ha previsto che il diritto alla deindicizzazione possa essere esercitato in presenza di alcuni presupposti tassativi, sempre tenendo conto del bilanciamento tra il diritto all’oblio del singolo interessato e l’interesse collettivo ad essere informati sulle vicende di cronaca.

A livello di effetti pratici, la deindicizzazione realizza gli stessi effetti della rimozione delle notizie o delle URL negative che creano danno alla persona. Infatti la deindicizzazione, pur senza rimuovere le notizie in maniera totale, opera in termini di cancellare le informazioni correlate al proprio nominativo dai risultati del motore di ricerca, così da non renderli visibile in rete nelle query di ricerca.

Le linee guida del garante in termini di deindicizzazione e diritto all’oblio

Come eccepito in apertura, non sempre è possibile operare il diritto all’oblio con la conseguente rimozione o anche deindicizzazione delle notizie. In questo senso, ci si deve rifare alle c.d. Linee guida del Garante Privacy (autorità indipendente che ha come oggetto principale della sua attività quello di proteggere gli utenti dalle violazioni alla propria privacy). In particolare Linee guida 5/2019, per cui vi è l’obbligo legale di effettuare sempre il bilanciamento tra i diritti del singolo interessato e l’interesse degli utenti del web ad avere accesso all’informazione. Si comprende come la circostanza che un’informazione debba essere pubblicata online per obblighi di legge o in seguito alla decisione assunta da un’autorità a ciò legittimata è sintomatico di un interesse del pubblico.

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