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Eliminare notizie da Google: leggi questo provvedimento dell’Autorità Garante

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Cyber Lex
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Il diritto all’oblio è stato per la prima volta portato alla luce dalla sentenza Costeja del 2014 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, o anche meglio conosciuta con il nome di Google Spain.  Il diritto all’oblio, con il tempo è stato oggetto di normazione con l’art. 17 del GDPR, vale a dire il Regolamento della protezione dei dati personali del 2016 nonché approvato, anche con l’ausilio di altre e numerose sentenze quale diritto fondamentale dell’uomo a ricrearsi una nuova identità, avulso dai pregiudizi realizzati grazie ad una determinata notizia obsoleta o inesatta. Oggi, a distanza di anni, il diritto all’oblio è stato oggetto della Riforma della Giustizia penale varata dal Ministro Cartabia, e grazie alla modifica apportata dalla Commissione giustizia all’art. 13 bis del Disegno di legge. Brevemente, si riconosce autenticamente il diritto all’oblio rispetto a quelle vicende giudiziarie che si concludono con una pronuncia assolutoria a formula piena, del tipo “perché l’imputato non ha commesso il fatto, perché il fatto non sussiste” ai sensi dell’art. 530 c.p.p. Risulta evidente quanto possa essere quindi importante, per tutelare l’onore ed il rispetto personale o professionale di un individuo, che il motore di ricerca non restituisca dei risultati abbinati al proprio nominativo che siano inesatti o non veritieri o ancora obsoleti e/o non aggiornati. 

Oggetto della vicenda del provvedimento

Il Garante Privacy, Autorità indipendente deputata al controllo della privacy e del rispetto delle norme di cui al GDPR, spesso si pronuncia su casi che vengono portati alla sua attenzione dagli interessati ad avere una pronuncia di cancellazione di notizi pregiudizievoli.  La vicenda origina dal reclamo di un soggetto che è stato travolto da una indagine giudiziaria che ha portato al suo arresto ai domiciliari, a seguito di questa misura, si è dimesso dal proprio incarico di direttore della struttura complessa di Ematologia e Centro trapianti. Tuttavia, questa stessa misura veniva revocata dopo circa due mesi, senza però che di questo ne fosse stata data notizia, e dunque che l’articolo fosse aggiornato. Il ricorrente si duole che la campagna mediatica portata dinanzi contro di lui sia stata atta a determinare una grave e costante pregiudizialità, alla propria reputazione, connessa alla reperibilità sui vari motori di ricerca di informazioni contenute negli articoli di stampa in questione, la cui permanenza non risulterebbe più giustificata.

La deindicizzazione

In questi casi, appare normale richiamare l’istituto della deindicizzazione, il quale non ha il medesimo fine di rimuovere in maniera definitiva il contenuto dal Web ma semplicemente, Google si occuperà di non restituire come risultato di ricerca quel contenuto di cui abbiamo chiesto la rimozione, abbinato al nominativo dell’interessato.

Cosa ne pensa Google

Google, come prevedibile determina in sua difesa quella che è l’insussistenza del requisito del trascorrere del tempo, considerato che i contenuti cui tali URL rinviano sono stati pubblicati nel 2018. Altresì, dichiarano che gli articoli riportano, in ogni caso, informazioni riguardanti gravi reati come ad esempio: truffa, corruzione nonché abuso di ufficio, per i quali il reclamante è indagato in un procedimento penale attualmente pendente.

La decisione del Garante

Il Garante, questa volta, si trova in linea con quanto addotto da Google, chiarendo che il reclamo è infondati poiché rileva un persistente interesse pubblico relativamente ai contenuti cui essi rinviano, trattandosi di notizie su un provvedimento cautelare adottato meno di tre anni or sono, diffuse da diversi quotidiani anche a livello nazionale, in correlazione ad una serie di reati per i quali le indagini.

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