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Cancellare notizie da Google: commentiamo questo provvedimento del Garante italiano

Cancellare notizie da Google: commentiamo questo provvedimento del Garante italiano

By Avv. Ludovica Marano

Cyber Lex
Cancelliamo i Dati Indesiderati
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Secondo quanto stabilito dalla Legge nr. 134/2021, riforma della giustizia penale, o più conosciuta come Riforma Cartabia, laddove ci fosse una archiviazione di un procedimento o anche una sentenza di non luogo a procedere o infine di assoluzione, il soggetto interessato può adoperarsi per attivare un apposito provvedimento di deindicizzazione a tutela del diritto all’oblio. L’art. 1 comma 25 della Legge citata delega al Governo di stabilire e prevedere che il provvedimento giudiziario dell’archiviazione di un procedimento penale o la sentenza di non luogo a procedere o anche l’assoluzione dell’imputato costituiscano titolo per l’emissione di un provvedimento di deindicizzazione, che garantisca in modo effettivo il diritto all’oblio degli indagati o imputati, nel rispetto della normativa europea in tema di protezione dei dati personali. Il diritto all’oblio, ai sensi dell’art. 17 GDPR inteso quale tutela l’interesse di chiunque “all’essere dimenticato ovvero all’essere cancellato” e quindi il diritto alla privacy. Accade infatti molto più spesso di quanto si pensi che un soggetto voglia cancellare notizie da Google che gli creano pregiudizio, perché non aggiornate e dunque obsolete, perché inesatte ovvero, ancora, perché integratrici addirittura di un reato. Questa procedura, il diritto all’essere dimenticati ha un nome preciso, ed è quella del diritto all’oblio. Il diritto all’oblio è stato introdotto nell’ordinamento nazionale, oggi, attraverso la Riforma Cartabia che assicura un posto in prima linea alla deindicizzazione delle notizie sul web derivante da pronunce giudiziale dal carattere assolutorio.

Il provvedimento del Garante sulla obsolescenza delle notizie

Il provvedimento di cui si vuole parlare in questo articolo riguarda la tematica dell’obsolescenza di notizie che riguardavano l’interessato in quanto avvenute circa due anni prima della proposta di reclamo. Secondo il reclamante sarebbe invocabile il diritto all’oblio ai sensi proprio dell’art. 17 del GDPR ed, in particolare, il diritto a non essere ricordato per fatti che in passato sono stati oggetto di cronaca. Il soggetto chiarisce che la notizia, oggetto del procedimento non sussisterebbe più alcun interesse pubblico, concreto ed attuale, ma nonostante ciò continua a permanere come indicizzata nelle pagine web che vengono indicate in reclamo, provocando un grave danno alla sua persona e alla sua reputazione. In ogni caso relativamente ad alcune URL il titolare aveva deciso di bloccare le URL delle versioni europee dei risultati di ricerca di Google, al fine di deindiccizzarle dalle query correlate al nome del reclamante. La posizione tenuta dal titolare delle informazioni è stata chiaramente negativa, nel senso che questi ha espresso il proprio dissenso alla cancellazione delle URL pregiudizievoli motivando la propria decisione chiarendo di “di non poter aderire alla richiesta di deindicizzazione, in quanto esso contiene un articolo pubblicato nel luglio 2018 “dal caporedattore-inviato del quotidiano il Sole 24 ore, che pare fornire una ricostruzione completa e aggiornata del procedimento disciplinare”.

La decisione del Garante

Il Garante per tutti i motivi sopraesposti dichiara il reclamo infondato e stante l’accertamento effettuato sui contenuti delle URL pregiudizievoli oggetto del provvedimento di reclamo, ha constato che queste risultano essere state  bloccate e, per questo, non ritiene di dover adottare  ulteriori provvedimenti.

 

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