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Notizie di cronaca penale e privacy

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L’introduzione del diritto all’oblio risale alla normativa di cui all’articolo 17 del GDPR, che tiene conto del diritto di richiedere la deindicizzazione stabilito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea con la sentenza c.d. Costeja.

La sentenza Costeja è stata pronunciata dalla Corte di Giustizia Europea, da ora CGUE, il 13 maggio 2014 e ha dichiarato che un interessato ha la facoltà di chiedere al fornitore del motore di ricerca, di rimuovere notizie pregiudizievoli, obsolete e non aggiornate nonché link verso pagine web dall’elenco di risultati, anche definiste query, che appare nei suggerimenti successivamente all’immissione nella barra apposita di parole chiave e dati, quali nome e cognome di un soggetto.  

Successivamente alla pronuncia di cui si parla, gli interessati ad ottenere la cancellazione o la deindicizzazione dei loro dati personali dai motori di ricerca, appaiono essere maggiormente consapevoli sul loro diritto di cancellazione. Sul punto è stato osservato che le Autorità di controllo, quale Garante Privacy, hanno avuto un aumento del numero di reclami riguardanti il rifiuto da parte dei fornitori di motori di ricerca per la deindicizzare di link lesivi.

Cosa accade se il giudice informa i giornalisti su di un processo?

Proprio in tema di diritto all’oblio e di privacy, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è espressa chiarendo che il giudice, il quale passa notizie ai giornalisti ovvero atti del processo è coperto dalle garanzie di cui all’articolo 55 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati.

Cosa statuisce l’art. 55 del GDPR

L’articolo 55 del GDPR, cioè del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati, chiarisce testualmente che “le autorità di controllo non sono competenti per il controllo dei trattamenti effettuati dalle autorità giurisdizionali nell’esercizio delle loro funzioni giurisdizionali”.

La ratio di una simile statuizione da parte della norma si rinviene nella indipendenza della magistratura rispetto all’adempimento dei propri compiti giurisdizionali, compreso il c.d. processo decisionale.

La Corte di Giustizia del 24 marzo 2022

Ebbene, la Corte di Giustizia, con la pronuncia recentissima del 24 marzo 2022, a seguito di breve disamina del già citato art. 55 del GDPR, ha specificato come “il riferimento alle operazioni di trattamento effettuate dalle autorità giurisdizionali «nell’esercizio delle loro funzioni giurisdizionali» di cui all’articolo 55, paragrafo 3, del regolamento 2016/679 deve essere inteso, nel contesto di tale regolamento, come non limitato ai trattamenti di dati personali effettuati dalle autorità giurisdizionali nell’ambito di cause concrete, bensì come riguardanti, più in generale, l’insieme delle operazioni di trattamento effettuate dalle autorità giurisdizionali nell’ambito della loro attività giurisdizionale, cosicché sono escluse dalla competenza dell’autorità di controllo le operazioni di trattamento il cui controllo da parte di tale autorità potrebbe, direttamente o indirettamente, influenzare l’indipendenza dei loro membri o pesare sulle loro decisioni”.

Tuttavia la circostanza secondo la quale le Autorità deputate al controllo della privacy, quali i Garanti Privacy, non siano competenti a sanzionare il giudice non serve ad escludere la potenziale illiceità del trattamento.

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