Rimuovere informazioni personali da Google AI MODE, Perplexity e Chat GPT
1 Novembre 2025
Cancelliamo i Dati Indesiderati
Tel. 06 39754846
Il diritto all’oblio è oggi chiamato a misurarsi con un orizzonte tecnologico profondamente mutato. Se nel 2014 la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nel caso Google Spain SL e Google Inc. c. Agencia Española de Protección de Datos e Mario Costeja González (C-131/12) inaugurava la possibilità per il cittadino di chiedere la deindicizzazione dei propri dati dai motori di ricerca, l’attuale scenario, dominato dai sistemi di intelligenza artificiale generativa, impone un ripensamento sostanziale dei limiti e delle modalità di esercizio del diritto alla cancellazione.
La logica dell’indicizzazione è stata superata da quella dell’elaborazione algoritmica: l’informazione non si limita più a essere mostrata, ma diventa parte di un corpus di dati che l’AI assimila, rielabora e riproduce sotto forma di output autonomi.
In questo contesto, la garanzia sostanziale di cui all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2016/679 (“diritto alla cancellazione”) rischia di divenire ineffettiva se non accompagnata da una nuova declinazione tecnica e giuridica, capace di estendersi ai modelli di apprendimento automatico e alle architetture neurali.
Dal caso Google Spain alle Linee Guida WP225: il motore di ricerca come titolare autonomo del trattamento
La pronuncia Google Spain ha costituito il punto di svolta nella ricostruzione giuridica del ruolo dei motori di ricerca, riconoscendoli come titolari autonomi del trattamento ai sensi dell’art. 2, lett. d), della Direttiva 95/46/CE. La Corte ha sottolineato che il trattamento dei dati personali effettuato da un motore di ricerca è “diverso e ulteriore” rispetto a quello svolto dall’editore del sito di origine, poiché mira a rendere accessibili in modo sistematico e aggregato informazioni potenzialmente pregiudizievoli per l’interessato.

Il Gruppo di lavoro Articolo 29, nelle Linee guida WP225 del 26 novembre 2014, ha recepito e ampliato questo principio, chiarendo che la base giuridica del trattamento da parte dei motori di ricerca si fonda sull’art. 7, lett. f), della Direttiva 95/46/CE, ossia sull’interesse legittimo del titolare, il quale tuttavia deve essere bilanciato con i diritti fondamentali dell’interessato.
Il bilanciamento, secondo la Corte e il Gruppo Art. 29, deve essere condotto alla luce della “natura e della sensibilità” dei dati, dell’interesse pubblico all’accesso all’informazione e del ruolo eventualmente pubblico dell’interessato. L’effetto pratico è che, nella maggior parte dei casi, “i diritti della persona prevalgono sull’interesse economico del motore di ricerca e sull’interesse degli utenti di Internet”.
La conseguenza è duplice: da un lato, il motore di ricerca deve garantire la deindicizzazione dei link che producono un pregiudizio sproporzionato; dall’altro, la fonte originaria resta intatta, in virtù del principio di proporzionalità e della libertà di stampa tutelata dall’art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
L’articolo 17 GDPR e la dimensione sostanziale del diritto alla cancellazione
Con l’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), il diritto all’oblio è stato codificato nell’articolo 17, che riconosce all’interessato il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, in presenza di determinate condizioni: quando i dati non sono più necessari rispetto alle finalità del trattamento, quando il consenso è revocato, quando il trattamento è illecito o quando l’interessato si oppone ai sensi dell’articolo 21. Così è possibile cancellare notizie da internet.
Il comma 2 del medesimo articolo introduce un principio cardine di responsabilità estesa, imponendo al titolare che abbia reso pubblici i dati di informare gli altri titolari che li stanno trattando affinché cancellino ogni riferimento o copia.
Tale disposizione assume un rilievo cruciale nel contesto digitale contemporaneo, dove la moltiplicazione delle repliche e delle copie di un dato rende la cancellazione un processo complesso e multilivello.
La Corte di Cassazione italiana, con la sentenza n. 14488/2025, ha ribadito che la portata del diritto alla cancellazione non può essere interpretata in senso assoluto: la deindicizzazione deve essere disposta solo quando l’interesse alla riservatezza e alla reputazione risulti prevalente rispetto al diritto di cronaca, alla libertà di informazione e alla funzione storica dell’archivio digitale.
La decisione recepisce i principi di proporzionalità, pertinenza e attualità, già consacrati dal Garante Privacy e dalla giurisprudenza europea.
Le Linee Guida EDPB 5/2019 e il provvedimento del Garante n. 30/2023: la tutela dell’identificabilità indiretta
Un ampliamento significativo del diritto all’oblio è contenuto nelle Linee Guida 5/2019 del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (EDPB), che interpretano l’articolo 17 GDPR alla luce dell’evoluzione tecnologica e delle nuove forme di identificabilità digitale. Le Linee Guida chiariscono che il diritto alla cancellazione si estende anche ai dati che, pur non riportando espressamente il nome dell’interessato, consentono di risalire alla sua identità mediante elementi contestuali.
Il Garante per la Protezione dei Dati Personali, con il provvedimento n. 30 del 26 gennaio 2023, ha recepito tale orientamento, stabilendo che la deindicizzazione può essere disposta anche in assenza del nominativo, quando la combinazione di dati (luogo, data, ruolo, riferimenti specifici) rende il soggetto riconoscibile da un pubblico qualificato.
Tale principio, fondato sull’art. 4, par. 1, n. 1, GDPR (“dato personale”), risponde alla logica di tutela sostanziale che permea il regolamento, e si rivela fondamentale per garantire la protezione anche nei casi di esposizione indiretta o accidentale.
In questo senso, la giurisprudenza nazionale più recente tende a considerare la “decontestualizzazione” del dato – ossia la sua permanenza online priva di attualità o di valore informativo – quale fattore sufficiente per giustificare la rimozione dai risultati di ricerca.
La portata territoriale della deindicizzazione: il principio dell’efficacia universale
Uno degli aspetti più delicati della sentenza Google Spain riguarda la portata geografica delle decisioni di deindicizzazione. Il Gruppo Articolo 29, nel documento WP225, ha chiarito che per garantire la piena effettività dei diritti dell’interessato, la deindicizzazione deve estendersi a “tutti i domini pertinenti, compreso .com”. Limitare la rimozione ai soli domini europei non sarebbe sufficiente a impedire l’elusione delle norme UE e rischierebbe di svuotare di contenuto la tutela accordata dal regolamento.

Questo principio è stato successivamente ripreso anche dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nel caso Google LLC c. CNIL (C-507/17), che, pur riconoscendo il margine di discrezionalità degli Stati membri, ha ribadito la necessità di un approccio coerente con la finalità di protezione dei diritti fondamentali sancita dagli articoli 7 e 8 della Carta. In Italia, le autorità e la giurisprudenza si sono uniformate a tale orientamento, interpretando il diritto all’oblio come diritto “europeo unitario”, non confinabile entro barriere territoriali digitali.
L’emersione di un nuovo soggetto: l’intelligenza artificiale generativa come titolare di fatto del trattamento
Il mutamento più profondo introdotto dal contesto contemporaneo riguarda l’ingresso delle piattaforme di intelligenza artificiale generativa, come ChatGPT (OpenAI), Google AI MODE, Gemini e Perplexity, che si pongono non solo come intermediari, ma come nuovi attori di trattamento massivo di dati personali.
Tali sistemi raccolgono, elaborano e memorizzano informazioni per scopi di addestramento e generazione automatica del linguaggio, assumendo di fatto il ruolo di titolari o co-titolari del trattamento, ai sensi dell’articolo 4, par. 7, del GDPR.
Tuttavia, la mancanza di un meccanismo chiaro per l’esercizio dei diritti di cui agli articoli 15-22 del regolamento – inclusa la cancellazione – crea una lacuna giuridica che mette in discussione l’effettività della tutela.
Il Garante della Privacy italiano, in occasione del provvedimento nei confronti di OpenAI, ha già sottolineato la necessità che i sistemi di AI garantiscano trasparenza, tracciabilità dei dati di addestramento e possibilità di rettifica o cancellazione. Analogamente, il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (EDPB), nella sua risoluzione del 18 aprile 2023, ha istituito una task force dedicata all’analisi dei rischi legati all’intelligenza artificiale generativa, ponendo al centro la questione della “memoria algoritmica” e della conformità all’art. 17 GDPR.
La difficoltà tecnica di rimuovere un dato da un modello già addestrato – il cosiddetto machine unlearning – apre un nuovo fronte di riflessione giuridica: se il modello incorpora informazione personale come pattern statistico, il diritto all’oblio rischia di divenire una tutela meramente formale, incapace di incidere sulla sostanza del trattamento.
Verso una nuova frontiera: il diritto alla revoca algoritmica e l’AI Act europeo
Alla luce di tali criticità, si fa strada l’idea di un “diritto alla revoca algoritmica”, inteso come estensione funzionale del diritto alla cancellazione previsto dall’art. 17 GDPR, da applicarsi ai sistemi di apprendimento automatico.
Tale diritto imporrebbe ai titolari di modelli di AI di predisporre meccanismi tecnici per rimuovere i dati personali dal processo di addestramento, garantendo una forma di forgetting by design.
Questa prospettiva trova riscontro nel Regolamento (UE) 2024/1688 sull’intelligenza artificiale (AI Act), che, pur non disciplinando direttamente il diritto all’oblio, introduce principi di “governance dei dati” (artt. 10 e ss.) e di “human oversight”, imponendo obblighi di trasparenza, documentazione e tracciabilità dei dataset.
Il futuro della tutela digitale passerà necessariamente da qui: dall’integrazione tra il sistema di garanzie del GDPR e le regole di accountability algoritmica introdotte dall’AI Act. La sfida consisterà nel rendere concretamente esercitabile il diritto alla cancellazione anche nei confronti di sistemi che, per loro natura, non dimenticano.
Il diritto all’oblio si colloca oggi nel cuore di una tensione sistemica tra memoria e oblio, tra trasparenza e riservatezza, tra libertà di informazione e autodeterminazione digitale. La progressiva evoluzione giurisprudenziale – dal caso Google Spain alla Cassazione 14488/2025 – e le linee guida europee delineano un modello dinamico di tutela, che deve ora misurarsi con la nuova realtà dell’intelligenza artificiale.
La vera sfida del futuro sarà garantire l’effettività del diritto all’oblio non solo nel web visibile, ma anche nelle reti neurali che elaborano e conservano la conoscenza – per cancellare notizie o tutelare il diritto alla buona reputazione. Solo la piena applicazione dei principi del GDPR, integrata con gli obblighi di trasparenza e tracciabilità dell’AI Act, potrà assicurare un equilibrio tra progresso tecnologico e tutela della dignità umana, riaffermando il principio per cui, anche nell’era delle macchine intelligenti, l’uomo deve restare padrone della propria memoria digitale.
DIRITTO ALL’OBLIO – CANCELLARE NOTIZIE SU GOOGLE AI MODE, CHAT GPT, PERPLEXITY – 20 DOMANDE FREQUENTI CHE TI POTREBBERO INTERESSARE
1. Quanto costa cancellare notizie da internet?
La procedura di deindicizzazione tramite Google è gratuita, ma può richiedere l’assistenza di un avvocato specializzato in diritto digitale se si intende agire anche verso la fonte originaria o in caso di rigetto da parte del motore di ricerca.
2. È possibile cancellare notizie da Google in modo definitivo?
Sì, la deindicizzazione può avere effetto permanente, ma se la notizia viene ripubblicata o duplicata su altri siti, sarà necessario presentare una nuova richiesta di rimozione.
3. Posso chiedere di cancellare i risultati anche per immagini o video?
Sì, attraverso il modulo “Rimuovi contenuti per motivi legali” di Google, che copre anche immagini e video indicizzati in Google Images e Google Video.
4. Che differenza c’è tra diritto all’oblio e diritto alla rettifica?
Il diritto all’oblio consente di rimuovere o decontestualizzare dati personali obsoleti, mentre il diritto di rettifica riguarda la correzione di informazioni inesatte o false. Entrambi trovano fondamento nel GDPR.
5. Chi decide se una notizia ha ancora interesse pubblico?
La prima valutazione spetta a Google, ma in caso di diniego l’interessato può rivolgersi al Garante Privacy o al Tribunale ordinario, che valuteranno il bilanciamento tra interesse pubblico e diritto alla riservatezza.
6. Si può chiedere la cancellazione di articoli da testate giornalistiche online?
Sì, se l’articolo arreca un pregiudizio ingiustificato, è possibile chiedere la deindicizzazione o l’anonimizzazione dei dati personali, specialmente se la notizia è datata o priva di attualità.
7. L’oblio si applica anche ai social network?
Sì, ma secondo regole proprie di ciascuna piattaforma. Social come Facebook, Instagram o X (Twitter) prevedono moduli per la rimozione di contenuti, tag e post legati al nome dell’utente.
8. Le AI come ChatGPT o Gemini memorizzano informazioni personali?
Sì. Durante la fase di addestramento, le AI possono apprendere dati provenienti dal web pubblico, che diventano parte del modello e non sono facilmente cancellabili.
9. Posso chiedere a ChatGPT di cancellare un’informazione che mi riguarda?
In parte. È possibile segnalare e correggere risposte errate o lesive, ma non esiste ancora un meccanismo di cancellazione dei dati di training.
10. Che differenza c’è tra Google Search e Google AI MODE?
Google Search si limita a indicizzare link; Google AI MODE rielabora e sintetizza le informazioni per rispondere alle domande, rendendo più difficile controllare la diffusione dei dati personali.
11. Il diritto all’oblio vale anche per contenuti pubblicati su forum o blog privati?
Sì, se tali contenuti sono pubblicamente accessibili e associabili al nome o all’identità dell’interessato, si può chiedere la deindicizzazione dai risultati dei motori di ricerca.
12. Come funziona il reclamo al Garante Privacy contro Google?
Il reclamo, ai sensi dell’art. 77 GDPR, va presentato con gli URL contestati e le motivazioni della richiesta. Il Garante può ordinare la rimozione o rigettare l’istanza in base alla proporzionalità.
13. Cosa ha stabilito la Corte di Giustizia UE sul diritto all’oblio?
Ha sancito che i motori di ricerca sono titolari autonomi del trattamento e devono garantire la rimozione dei link quando le informazioni sono inadeguate, non pertinenti o non più necessarie (sentenza Google Spain, C-131/12).
14. Come viene applicato il diritto all’oblio negli Stati Uniti?
Negli USA non esiste un diritto all’oblio generalizzato. La tutela avviene tramite cause civili per diffamazione o privacy violation, molto più restrittive rispetto al modello europeo.
15. Posso chiedere la rimozione di notizie da Wikipedia?
Solo se le informazioni violano le policy di neutralità o biografie di persone non pubbliche. In caso contrario, si può chiedere la deindicizzazione della voce dai risultati di Google.
16. Cos’è la “memoria algoritmica” delle AI?
È la capacità dei modelli di intelligenza artificiale di immagazzinare e rielaborare dati appresi, rendendo tecnicamente complessa la cancellazione di un’informazione una volta incorporata.
17. Qual è il ruolo dell’AI Act nel diritto all’oblio?
L’AI Act europeo (Reg. UE 2024/1688) introduce regole di trasparenza, audit e tracciabilità dei dataset, imponendo limiti all’uso dei dati personali e rafforzando i principi del GDPR.
18. È possibile chiedere la rimozione automatica dei propri dati in futuro?
Non ancora, ma si discute di un principio di “oblio by design”, secondo cui i sistemi dovrebbero prevedere la cancellazione automatica dei dati personali dopo un periodo determinato.
19. I dati presenti nei motori di ricerca AI possono influenzare la reputazione professionale?
Sì. Le AI generano sintesi personalizzate che possono amplificare errori, notizie obsolete o accuse infondate, incidendo negativamente sulla reputazione digitale dell’interessato.
20. A chi posso rivolgermi per una consulenza legale in materia di diritto all’oblio AI?
A un avvocato specializzato in diritto dell’informazione e protezione dei dati, esperto sia nelle richieste di deindicizzazione verso Google, sia nella tutela contro le piattaforme di intelligenza artificiale.


