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Dall’European Data Board le linee guida per l’applicazione del diritto all’oblio

Dall’European Data Board le linee guida per l’applicazione del diritto all’oblio

By Avv. Ludovica Marano

Cyber Lex
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Preliminarmente è utile chiarire chi è il comitato europeo per la protezione dei dati. Invero, comitato europeo per la protezione dei dati è un organo europeo indipendente, che contribuisce all’applicazione coerente delle norme sulla protezione dei dati in tutta l’Unione europea e promuove la cooperazione tra le autorità competenti per la protezione dei dati dell’Unione Europea. 

Come è composto il comitato Europeo sulla protezione dei dati personali

Il comitato europeo, altresì, è composto da rappresentanti delle autorità nazionali per la protezione dei dati e dal Garante europeo della protezione dei dati (GEPD). Ne fanno altresì parte le autorità di controllo degli Stati EFTA/SEE per quanto riguarda le questioni connesse al regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), senza però che i loro rappresentanti godano del diritto di voto o di essere eletti presidente o vicepresidenti. Il comitato è istituito dal regolamento generale sulla protezione dei dati e ha sede a Bruxelles. La Commissione europea e, per quanto riguarda le questioni connesse al regolamento generale sulla protezione dei dati, l’Autorità di vigilanza EFTA hanno titolo a partecipare alle attività e alle riunioni del comitato senza diritto di voto.

Quali sono le funzioni del comitato Europeo sulla protezione dei dati personali

Le funzioni e lo scopo del comitato possono essere così riassunte: 

-operare orientamenti generali, come ad esempio le linee guida, le raccomandazioni che servono al fine di chiarire le disposizioni normative;

-fornire una consulenza alla Commissione europea in qualsiasi questione correlata alla protezione dei dati personali e a proposte normative nell’Unione europea;

-ancora, impiegare strumenti di coerenza in tutti quei casi transfrontalieri relativi alla protezione dei dati; 

-infine, appoggiare la cooperazione e lo scambio efficace di informazioni e migliori prassi fra le autorità di controllo nazionali. 

Diritto all’oblio

L’esercizio del Diritto all’Oblio non è escluso dalle funzioni del comitato Europeo sulla protezione dei dati personali, il quale si impegna al fine adoperarsi per una più corretto beneficio da parte dei browser per la soddisfazione e la rimozione di notizie lesive da parte di notizie pregiudizievoli al soggetto interessato. Invero, il diritto all’oblio prevede una particolare forma di garanzia consistente nella non diffusione, senza particolari motivi, di informazioni che possono costituire un precedente pregiudizievole dell’onore di una persona, per tali intendendosi principalmente i precedenti giudiziari di una persona. Il diritto ad essere dimenticati online invece consiste nella cancellazione dagli archivi online, anche a distanza di anni, di tutto il materiale che può risultare sconveniente e dannoso per soggetti che sono stati protagonisti in passato di fatti oggetto di cronache.

Ai sensi dell’art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679 il diritto all’oblio viene configurato come quel diritto alla rimozione dei propri dati personali in forma rafforzata. Si prevede, infatti, l’obbligo per i titolari del Trattamento dei dati, laddove vengano “reso pubblici” i dati personali dell’interessato: ad esempio, pubblicandoli su un sito web, di informare della richiesta di cancellazione altri titolari che trattano i dati personali cancellati, compresi “qualsiasi link, copia o riproduzione”.

Lo stesso assume un campo di applicazione più esteso di quello di cui all’art. 7, comma 3, lettera b), del Codice, poiché l’interessato ha il diritto di chiedere la cancellazione dei propri dati, per esempio, anche dopo revoca del consenso al trattamento.

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