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Cosa stabilisce il GDPR?

Cosa stabilisce il GDPR?

By Avv. Ludovica Marano

Cyber Lex
Cancelliamo i Dati Indesiderati
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A fronte della ormai nota pronuncia della sentenza Costeja del 2014 e conseguentemente all’emanazione del regolamento UE/679/2016 in materia di protezione di dati personali, anche noto come GDPR, sono state introdotte nel parlare quotidiano termini come: diritto all’oblio, cyber security, revenge porn, diritto alla deindicizzazione etc.  Siffatte novità hanno condotto ad un cambiamento sia sul piano normativo che su quello dei rapporti sociali. Innanzi tutto si è introdotto quale diritto fondamentale il diritto all’oblio, vale a dire il diritto di essere dimenticati o non più associati ad un determinato contenuto che si ritiene essere pregiudizievole per l’interessato.

Cosa prevede il GDPR

Il GDPR delinea i parametri fondamentali per stabilire quando e come il diritto all’oblio deve essere attuato. In particolare all’art. 17, oggetto di normazione, il quale stabilisce che “l‘interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; l’interessato si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento; i dati personali sono stati trattati illecitamente; i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione”. 

La deindicizzazione

Ancora, lo stesso decreta che il diritto alla deindicizzazione possa essere esercitato in presenza di alcuni presupposti tassativi, sempre rispettando i diritti fondamentali in gioco, cioè, in particolare, il diritto all’oblio del singolo interessato e l’interesse collettivo ad essere informati sulle vicende di cronaca.

il diritto alla deindicizzazione ed alla cancellazione dei dati personali dal motore di ricerca, o più in generale dal web, può essere esercitato ogni laddove il trattamento dei dati personali sia illegittimo, non più attuale o necessario e che sia effettuato in assenza del consenso dell’interessato.

I presupposti per l’esercizio del diritto all’oblio

Ma quali sono i presupposti del diritto all’oblio, anche questo viene enucleato dal GDPR. Invero per l’esercizio del diritto all’oblio, sono utilizzabili il diritto alla deindicizzazione per i propri dati personali dai risultati del motore di ricerca come Google e la cancellazione degli stessi, che ovviamente saranno molto più incisivi ed aggressivi rispetto al diritto storiografico della collettività.

Pertanto, tale diritto all’oblio come delineato dal GDPR incontrerà il limite dell’interesse pubblico alla permanenza in rete delle informazioni personali, dovendosi avere un contemperamento delle esigenze in gioco sia del singolo che dovrà necessariamente soccombere di fronte a quello superiore della collettività.

 

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