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Diritto all’oblio: dalla nascita alla riforma Cartabia

Diritto all’oblio: dalla nascita alla riforma Cartabia

By Avv. Ludovica Marano

Cyber Lex
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La conservazione imperitura dei dati mediante le ricerche sul web consiste per l’interessato in un notevole abbassamento del controllo della propria privacy online, ed anche delle informazioni che vengono fatte girare sul conto di quest’ultimo. In molti casi, infatti, le notizie che circolano sul conto di un determinato soggetto possono risultare essere pregiudizievoli, e la quasi impossibilità di dimenticarsene compromette al reo la possibilità di ricostruirsi una nuova identità sociale.

Il diritto all’oblio si configura come il diritto alla cancellazione dei propri dati personali, al fine dell’osservanza del diritto all’oblio nei confronti dell’interessato, il titolare di quelle informazioni che ha diffuso pubblicamente su un sito web o una pagina contenuti pregiudizievoli, ha l’obbligo di informare della richiesta di cancellazione altri titolari che trattato allo stesso modo i dati personali cancellati. Sul punto, ai sensi dell’art. 17 par. II del GDPR si fa riferimento a “qualsiasi link, copia o riproduzioni”.

La sentenza Costeja, dal suo pronunciamento alla positivizzazione del diritto all’oblio

La sentenza Costeja è stata pronunciata dalla Corte di Giustizia Europea, da ora CGUE, il 13 maggio 2014 e ha chiarito che un interessato può richiedere al fornitore di un motore di ricerca online, di cancellare uno o più link verso pagine web dall’elenco di risultati che appare dopo una ricerca effettuata a partire dal suo nome.

Successivamente alla pronuncia summenzionata, le persone interessate alla cancellazione dei o alla deindicizzazione delle proprie informazioni dai motori di ricerca, sembrano essere maggiormente consapevoli del proprio diritto di proporre reclamo avverso il rifiuto delle loro istanze di deindicizzazione; ad onore del vero è stato osservato che l’autorità̀ Garante della privacy, come quelle italiana che hanno il compito di controllare l’applicazione delle norme inerenti alla privacy online del soggetto ed in particolare quelle che sono contenute nel GDPR, ha visto un aumento del numero di reclami riguardanti il rifiuto da parte dei fornitori di motori di ricerca di deindicizzare URL lesive.

L’origine del diritto all’oblio

La vicenda che da origine al diritto all’oblio ed al GDPR, in particolare all’art. 17, inerisce alla circostanza secondo la quale, il Costeja, dopo aver effettuato una ricerca partendo dal suo nome scopriva che l’elenco di risultati mostra un link verso una pagina web contenente informazioni sulla sua vita che risultavano essere pregiudizievoli per la sua reputazione. Invero, in questi casi è possibile che l’interessato si possa rivolgere direttamente al gestore oppure, laddove quest’ultimo non dia seguito alla domanda, può adire anche le Autorità competenti al fine di ottenere la soppressione di tale link dall’elenco di risultati.

La riforma Cartabia sul diritto all’oblio

Allo stato, a seguito della proposta di riforma che è stata varata dall’attuale Ministro Cartabia, da cui prende il nome, a distanza di anni, il diritto all’oblio è stato finalmente semplificato. Infatti, grazie alla modifica apportata dalla Commissione giustizia all’art. 13 bis del Disegno di legge. In poche parole, si riconosce in automatico l’osservanza del diritto all’oblio rispetto a tutte quelle vicende giudiziarie che si concludono con una pronuncia assolutoria a formula piena, del tipo “perché l’imputato non ha commesso il fatto, perché il fatto non sussiste” ai sensi dell’art. 530 c.p.p.

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