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Diritto all’Oblio e Dati Penali: un Recente Provvedimento del Garante

Diritto all’Oblio e Dati Penali: un Recente Provvedimento del Garante

By Redazione

Cyber Lex
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Grazie al diritto all’oblio, è possibile tutelare la propria reputazione online con la cancellazione dal web di determinati contenuti o la deindicizzazione di determinati risultati sui motori di ricerca.

La loro rimozione avviene secondo i criteri stabiliti dalle linee guida del Gruppo di Lavoro ex Articolo 29 ed è di difficile decisione nel caso in cui riguardi crimini del passato, vicende giudiziarie, condanne ancora in corso o attività illecite nell’ambito professionale e non.

Difatti, il diritto all’oblio si riferisce alla garanzia della non diffondibilità, senza particolari motivi, dei precedenti giudiziari di una persona ed alla non esposizione indeterminata ai danni ulteriori che la pubblicazione reiterata di una notizia potrebbe arrecare all’onore e alla reputazione della persona stessa (ad eccezione del ritorno improvviso dell’attualità e del conseguente interesse pubblico all’informazione). Anche lo stesso diritto alla privacy, ovvero il diritto al controllo sui propri dati personali, prevede che le informazioni che lo riguardano vengano trattate o guardate da altri solo in casi di necessità. In tali casi di necessità, quali situazioni sono comprese esattamente? Fino a dove arriva il diritto all’oblio? È esso attuabile anche per i dati presenti nelle banche dati del casellario giudiziale, anche dette fedine penali?

Il contesto giuridico inerente il diritto alla cancellazione dei dati giudiziali delle banche dati, anche detti fedine penali, deve tenere in considerazione innanzitutto l’importanza dell’informatica a livello giudiziario: essa infatti è uno strumento fondamentale per le forze di polizia e per i tribunali che basano la loro attività sulla raccolta, la valutazione e la correlazione di informazioni personali, sia per le attività di prevenzione che repressione della criminalità. 

Nello specifico, l’art.4 del Codice in materia di protezione dei dati personali definisce “banca dati” qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartiti in una o più unità dislocate in uno o più siti, e “dati giudiziari” i dati personali idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. 

Una volta premesso che il diritto all’oblio è quel diritto della persona a non restare indeterminatamente esposto ai danni ulteriore che la reiterata pubblicazione di una notizia può arrecare alla sua web reputation, dobbiamo chiederci se tale diritto può essere in qualche modo offeso o limitato dal trattamento dei dati dalle banche dati del casellario giudiziale e da quello fatto dalle forze di polizia.

La risposta è che esso non è invocabile nel caso delle fedine penali, in quanto il nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza (1 aprile 1981, n.121) ha stabilito che ai fini dell’attuazione delle direttive impartite dal Ministro dell’interno in materia di ordine e sicurezza pubblica, sono autorizzati i compiti di classificazione, analisi e valutazione delle informazioni e dati personali forniti dalle forza di polizia e trattati in caso da tribunali giudiziari per la tutela dell’ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità.

Quindi, nei limiti richiesti da indagini di polizia giudiziaria e da mandati dell’autorità giudiziaria, possono continuare ad essere acquisite informazioni relative ad operazioni o posizioni bancarie, senza che possa essere opposto il segreto o il diritto all’oblio da parte dei responsabili

Al massimo, si può chiedere l’aggiornamento di dati non corretti, ma anch’esso è relativo poiché il mancato aggiornamento del dato è relativo perché l’uso dei precedenti di polizia avviene nella fase delle indagini e non in fase di dibattimento (cioè la sede naturale dove si formano le prove).

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