Diritto all’oblio: il fattore tempo per la cancellazione dei dati personali dal web

19 Dicembre 2022
Cancelliamo i Dati Indesiderati
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A seguito della sentenza Costeja del 2014 e conseguentemente all’emanazione del regolamento UE/679/2016 in materia di protezione di dati personali, anche noto come GDPR, sono state introdotte nel parlare quotidiano termini come: diritto all’oblio, cyber security, revenge porn, diritto alla deindicizzazione etc. Queste particolari novità hanno condotto ad un cambiamento sia sul piano normativo che su quello dei rapporti sociali. Innanzi tutto si è introdotto quale diritto fondamentale il diritto all’oblio, vale a dire il diritto di essere dimenticati o non più associati ad un determinato contenuto che si ritiene essere pregiudizievole per l’interessato.
Quando la cancellazione non viene assolta dopo la richiesta al motore di ricerca: la deindicizzazione
La rimozione, tuttavia, non è sempre possibile e dunque, in questi casi, quando non viene posta in essere dai motori di ricerca come Google né tantomeno dai responsabili delle pagine sui quali vengono caricati i contenuti si deve procedere diversamente, o con un reclamo alle Autorità competenti, come ad esempio l’Autorità garante della privacy oppure direttamente al Tribunale. Infatti alla cancellazione viene preferita la deindicizzazione, la quale consegue lo stesso effetto pratico, vale a dire quello di nascondere le informazioni correlate al proprio nominativo dai risultati del motore di ricerca, così da non renderli visibile in rete. Il diritto alla deindicizzazione è, come detto, strettamente connesso al diritto all’oblio, tanto è vero che quando il trattamento dei dati personali è illecito in ossequio ai principi previsti dal GDPR ed all’adeguamento del Codice della privacy, l’interessato può chiedere la deindicizzazione dei propri dati da Google.
Il fattore tempo nel diritto all’oblio
Il fattore tempo, restando in tema di diritto all’oblio, è uno di quesi fattori preponderanti ai fini della costituzione del diritto all’oblio ed al suo beneficio. Invero, il tempo è molto importante tale da permettere a coloro che ne facciano richiesta di poter usufruire della cancellazione delle notizie pregiudizievoli da Google, o qualsiasi altro motore di ricerca. Una cosa molto importante è che l’art. 17 del GDPR, vale a dire del Regolamento sulla protezione dei dati personali vigente in Europa al momento, introduce una serie di parametri secondo i quali è possibile adire il diritto all’oblio. La norma in esame definisce, testualmente che “l‘interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; l’interessato si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento; i dati personali sono stati trattati illecitamente; i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione”.
Altri limiti al diritto all’oblio
Il tempo non è l’unico elemento necessario per il beneficio del diritto all’oblio, se questo è senza dubbio uno degli elementi più importante per valutare l’accoglimento di una richiesta di cancellazione dei dati personali, l’esercizio diritto alla rimozione può incontrare anche altri rilevanti limiti, come viene più volte precisato dalla giurisprudenza comunitaria e dal lavoro condotto dal Gruppo dei Garanti europei. Invero, si deve sempre tenere conto del bilanciamento del diritto all’oblio vantato dall’interessato ed i fattori esterni tra cui il diritto all’informazione pubblica e l’interesse storiografico. Invero, in ossequio delle varie richieste di cancellazione di dati personali che sono state analizzate nel corso del tempo, allorquando la notizia non presenta più i caratteri dell’interesse pubblico nonché storiografico, questa stessa notizia risulta essere pregiudizievole per la reputazione web dell’interessato l’URL. Può essere rimosso o deindicizzato.